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941.319 OEm-CMP

Ordinanza sulla riscossione di emolumenti e tasse di vigilanza da parte del controllo dei metalli preziosi (OEm-CMP)

del 6 novembre 2019 (Stato 1° gennaio 2023)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 18 capoverso 1, 19, 34 capoverso 2, 36 capoverso 3 e 37 capoverso 3 della legge del 20 giugno 1933 1 sul controllo dei metalli preziosi (LCMP);
visto l’articolo 46 a della legge del 21 marzo 1997 2 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, 3

ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina gli emolumenti e le tasse di vigilanza per il controllo dei metalli preziosi, in particolare:4

  1. gli emolumenti per le prestazioni di servizi e le decisioni dell’Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi (Ufficio centrale), degli uffici di controllo federali e cantonali;
  2. gli emolumenti per la determinazione del titolo da parte di saggiatori del commercio di cui all’articolo 41 LCMP;
  3. le indennità per le prestazioni dell’Ufficio centrale;
  4. 5 le tasse di vigilanza per i costi che non sono coperti dagli emolumenti per la sorveglianza dell’acquisto a titolo professionale di materie da fondere ai sensi dell’articolo 36 capoverso 2 lettera e LCMP e per la vigilanza ai sensi dell’articolo 42ter LCMP.

Art. 26 Assoggettamento

Deve pagare un emolumento chiunque:

  1. occasiona una decisione di cui all’articolo 1 lettera a;
  2. ricorre a una prestazione di servizi di cui all’articolo 1 lettera a;
  3. occasiona una procedura di vigilanza che si conclude senza una decisione o che viene archiviata.

Le autorità federali, cantonali e comunali non devono pagare emolumenti per le prestazioni fornite dal controllo dei metalli preziosi nell’ambito dell’assistenza amministrativa e giudiziaria.

Art. 3 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 7 sugli emolumenti (OgeEm).

Art. 4 Calcolo8

Per il calcolo degli emolumenti e delle tasse di vigilanza si applicano le aliquote di cui all’allegato. 9

Per le prestazioni di servizi e le decisioni per le quali non è fissata alcuna aliquota nell’allegato, l’emolumento è calcolato in funzione del tempo impiegato (art. 14).

Le aliquote degli emolumenti e le tasse sono periodicamente adeguate alle prestazioni effettivamente fornite, ai costi sostenuti e allo sviluppo tecnico. 10

Sezione 2 Controllo e marchiatura ufficiali

Art. 5 Principi

Gli emolumenti per la marchiatura ufficiale svizzera di casse d’orologio e di altri lavori in metalli preziosi o plurimetallici si compongono:

  1. dell’emolumento per la valutazione della conformità;
  2. dell’emolumento per l’apposizione del marchio.

Art. 6 Emolumento per la valutazione della conformità

Per la valutazione della conformità di casse d’orologio e di altri lavori in metalli preziosi o plurimetallici si applicano le aliquote di cui all’allegato.

Per i lavori composti da diversi metalli preziosi, le aliquote applicate a ogni metallo sono cumulate.

Per materiale certificato si intendono i metalli preziosi e le leghe di metalli preziosi il cui titolo, prima della fabbricazione, è attestato da un rapporto d’analisi o da un certificato di conformità emesso o riconosciuto da un ufficio di cui all’articolo 1 lettera a.

Art. 7 Emolumento per l’apposizione del marchio

Per l’apposizione del marchio sulle casse d’orologio in metalli preziosi e plurimetalliche o su altri lavori si applicano le aliquote di cui all’allegato.

Per marchio semplice si intende:

  1. il marchio ufficiale svizzero; oppure
  2. il marchio internazionale secondo la Convenzione del 15 novembre 197211 concernente il controllo e la punzonatura di lavori in metallo prezioso.

Per marchio doppio si intende il marchio ufficiale svizzero combinato con il marchio internazionale. Il marchio doppio è apposto in una sola operazione. L’emolumento per il marchio doppio viene applicato anche se i due marchi sono apposti separatamente e dal fabbricante stesso.

Art. 8 Emolumento per la presa in carico

Per la marchiatura ufficiale di serie con meno di dieci oggetti è calcolato un emolumento per la presa in carico conformemente all’allegato.

L’emolumento per la presa in carico non è riscosso se i marchi ufficiali sono apposti dal richiedente stesso.

Art. 9 Contratti nell’ambito della marchiatura ufficiale

Per la stipulazione di un contratto ai sensi dell’articolo 97 capoverso 2 e 117a capoverso 3 dell’ordinanza dell’8 maggio 193412 sul controllo dei metalli preziosi (OCMP), le aliquote di cui all’allegato si applicano:

  1. all’apertura del dossier e alla verifica della domanda;
  2. agli audit eseguiti durante la durata del contratto ai sensi dell’articolo 97 OCMP o in vista del suo rinnovo;
  3. all’audit supplementare in caso di una domanda per un contratto ai sensi dell’articolo 117a OCMP.

Gli emolumenti secondo il capoverso 1 sono esigibili prima della conclusione o del rinnovo del contratto.

L’emolumento per la sorveglianza eseguita in loco sulla base dell’articolo 117 a capoverso 2 OCMP è calcolato in funzione del tempo impiegato (art. 14).

L’Ufficio centrale riscuote un emolumento annuale conformemente all’allegato per il riconoscimento di fornitori e laboratori di analisi per il materiale certificato.

Sezione 3 Emolumenti per la determinazione del titolo

Art. 10 Determinazione del titolo su campioni

Per campione si intende un oggetto, un pezzo o qualsiasi tipo di prelievo dello stesso materiale che non corrisponde né a un lotto né a un prodotto della fusione.

Per la determinazione del titolo su campioni si applicano le aliquote di cui all’allegato.

L’emolumento copre la quantità di analisi necessarie alla determinazione del titolo su un singolo campione.

Per determinazione del titolo con tempi d’analisi ridotti si intendono le analisi per la valutazione della conformità del titolo legale eseguite su un singolo metallo analizzato.

Per le analisi di arbitraggio l’emolumento per la determinazione del titolo è raddoppiato.

Per le determinazioni del titolo che non possono essere effettuate con metodi d’analisi standardizzati, gli emolumenti sono calcolati in funzione del tempo impiegato.

Art. 11 Determinazione del titolo di prodotti della fusione

Per la determinazione del titolo di prodotti della fusione si applicano le aliquote di cui all’allegato.

Per la campionatura e la marchiatura di ciascun prodotto della fusione viene riscosso un emolumento supplementare conformemente all’allegato.

Art. 12 Emolumenti per la messa in forma analizzabile

Per la messa in forma analizzabile di materiali, soluzioni, sali e altre sostanze che, per loro natura, richiedono una disgregazione chimico-fisica preliminare, oltre all’emolumento secondo gli articoli 10 e 11 vengono riscossi altri emolumenti conformemente all’allegato.

Sezione 4 Altri emolumenti forfetari

Art. 13

Altri emolumenti forfetari sono riscossi per:

  1. 13 le patenti e le autorizzazioni;
  2. la registrazione del marchio d’artefice;
  3. l’ottenimento del diploma;
  4. 14 la vigilanza continua sui saggiatori del commercio, sui fonditori, sugli acquirenti professionali di materie da fondere e sugli uffici di controllo cantonali;
  5. i corsi per saggiatori di metalli preziosi che lavorano nell’industria o negli uffici di controllo cantonali;
  6. le valutazioni della conformità di nuovi rivestimenti e materiali.

Per il calcolo degli emolumenti si applicano le aliquote di cui all’allegato.

Sezione 5 Emolumenti in funzione del tempo impiegato

Art. 14 Principio15

Per le prestazioni di servizi, in particolare le perizie e le decisioni, per le quali non è fissata alcuna aliquota nell’allegato, è riscosso un emolumento compreso tra 90 e 135 franchi l’ora.

Nell’ambito del quadro tariffario previsto al capoverso 1, l’emolumento è fissato in funzione delle conoscenze professionali necessarie.

Le ore possono essere frazionate in quarti d’ora. Le frazioni di quarto d’ora contano come quarti d’ora interi.

Art. 14a16 Emolumenti in relazione alla vigilanza sul commercio di metalli preziosi bancari

Gli emolumenti per le verifiche, le procedure di vigilanza e le decisioni in relazione alla vigilanza sul commercio di metalli preziosi bancari (art. 42 ter LCMP) sono calcolati in funzione del tempo impiegato.

La tariffa oraria prevista per gli emolumenti di cui al capoverso 1 varia tra i 250 e i 350 franchi, a seconda delle conoscenze specifiche richieste e della funzione che la persona incaricata del disbrigo dell’affare ricopre in seno all’Ufficio centrale.

Sezione 5a Tasse di vigilanza

Art. 14b Principio, portata e base di calcolo

Gli acquirenti di materie da fondere di cui all’articolo 31 a LCMP così come i saggiatori del commercio e le società del gruppo di cui all’articolo 42 bis LCMP devono versare ogni anno una tassa di vigilanza all’Ufficio centrale.

Gli acquirenti di materie da fondere di cui all’articolo 31 a LCMP versano la tassa sotto forma di importo forfetario per un periodo di quattro anni.

I saggiatori del commercio e le società del gruppo di cui all’articolo 42 bis LCMP che dispongono di un’autorizzazione dell’Ufficio centrale per il commercio a titolo professionale di metalli preziosi bancari versano la tassa sotto forma di tassa di base e tassa complementare variabile.

La tassa complementare copre i costi che non sono coperti dalla tassa di base.

Art. 14c Tassa di base

Alla tassa di base secondo l’articolo 14 b capoverso 3 si applica la tariffa di cui all’allegato.

Art. 14d Tassa complementare

L’importo che deve essere finanziato con la tassa complementare di cui all’articolo 14 b capoverso 3 è coperto per un decimo dalla tassa complementare in funzione del totale di bilancio e per nove decimi dalla tassa complementare in funzione del ricavo lordo.

Art. 14e Calcolo della tassa complementare

Per il calcolo della tassa complementare in funzione del totale di bilancio e del ricavo lordo è determinante il conto economico dell’assoggettato secondo l’articolo 959b del Codice delle obbligazioni17, così come riportato dal conto annuale approvato dell’anno che precede l’anno di assoggettamento. Per l’ambito concernente il commercio di metalli preziosi possono essere dedotti:

  1. la variazione delle scorte di prodotti finiti e in corso di fabbricazione e dei costi per il materiale, in caso di applicazione di un conto economico secondo il metodo del costo complessivo;
  2. i costi di acquisto o di produzione dei prodotti venduti, in caso di applicazione di un conto economico secondo il metodo del costo del venduto.

Per il calcolo della tassa complementare in funzione del totale di bilancio e del ricavo lordo è determinante il risultato ottenuto alla chiusura dei conti dell’anno che precede l’anno di assoggettamento.

Il calcolo della tassa complementare in funzione del ricavo lordo si basa esclusivamente sul ricavo lordo dell’attività soggetta all’obbligo di autorizzazione secondo l’articolo 42 bis LCMP.

Art. 14f Inizio e fine dell’assoggettamento

L’assoggettamento inizia con il rilascio dell’autorizzazione e termina con la revoca dell’autorizzazione o della vigilanza.

Se l’assoggettamento non inizia o non termina contemporaneamente all’anno di assoggettamento, la tassa di base e la tassa complementare sono dovute pro rata temporis .

Alla fine dell’assoggettamento, un diritto al rimborso in virtù del capoverso 2 sorge solo a partire da un importo di 1000 franchi.

Art. 14g Riscossione delle tasse

L’Ufficio centrale riscuote le tasse di vigilanza dai titolari dell’autorizzazione secondo l’articolo 42 bis LCMP in base alla sua contabilità analitica per l’anno che precede l’anno di assoggettamento.

Dopo la chiusura della sua contabilità analitica, l’Ufficio centrale emette una fattura per ogni assoggettato.

Art. 14h Fatturazione, esigibilità, differimento e prescrizione

L’Ufficio centrale emette fatture per le tasse di vigilanza.

In caso di contestazione della fattura, l’assoggettato può chiedere una decisione impugnabile.

L’esigibilità, il differimento e la prescrizione sono retti per analogia dalle disposizioni dell’OgeEm 18 .

Sezione 6 Indennità per prestazioni dell’Ufficio centrale

Art. 15

Gli uffici di controllo cantonali versano ogni anno un’indennità all’Ufficio centrale.

L’indennità è costituita da un importo fisso e da una componente variabile che dipende dal fatturato lordo generato dagli emolumenti riscossi conformemente agli articoli 5–9.

L’indennità è disciplinata nel quadro di una convenzione sulle prestazioni amministrativa.

Sezione 7 Disposizioni finali

Art. 16 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 17 agosto 2005 19 sulla tariffa del controllo dei metalli preziosi è abrogata.

Art. 17 Modifica di un altro atto normativo

... 20

Art. 18 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

Allegato21

1. Valutazione della conformità (art. 6), per oggetto in oro, argento, platino o palladio

Fr.

  1. Materiale certificato

1.30

  1. Materiale non certificato
  1. 1.90

2. Apposizione del marchio (art. 7)

Emolumento

Per marchio semplice

Per marchio doppio

Meccanicamente
Fr.

Laser

Fr.

Meccanicamente
Fr.

Laser

Fr.

  1. Da parte dell’ufficio di controllo

1.00

3.00

1.30

3.80

  1. Da parte del fabbricante
  1. 0.80
  1. 0.80
  1. 1.10
  1. 1.10

3. Emolumento per la presa in carico (art. 8)

Fr.

  1. Emolumento per serie con meno di dieci oggetti
  1. 20.–

4. Contratti nell’ambito della marchiatura ufficiale (art. 9 cpv. 1 e 4)

Fr.

  1. Emolumento unico per l’apertura del dossier

500.–

  1. Emolumento supplementare per l’esecuzione di un audit

2000.–

  1. Emolumento unico per audit supplementari ai sensi dell’articolo 117a OCMP

250.–

  1. Emolumento annuale per il riconoscimento di fornitori e laboratori di analisi per il materiale certificato
  1. 2000.–

5. Determinazione del titolo su campioni (art. 10)

Oro
Fr.

Argento
Fr.

Platino
Fr.

Palladio
Fr.

  1. Emolumento per la determinazione del titolo con tempi d’analisi ridotti

80.–

55.–

170.–

170.–

  1. Emolumento per la determinazione
    del titolo
  1. 105.–
  1. 80.–
  1. 210.–
  1. 210.–

6. Determinazione del titolo di prodotti della fusione (art. 11)

Oro
Fr.

Argento
Fr.

Platino
Fr.

Palladio
Fr.

  1. Emolumento per la determinazione del titolo
  1. 105.–
  1. 80.–
  1. 210.–
  1. 210.–

Fr.

  1. Emolumento per la campionatura e la marchiatura di prodotti
    della fusione
  1. 50.–

7. Messa in forma analizzabile (art. 12)

Emolumento per lotto campionato Fr.

  1. Emolumento per la fusione assemblante al piombo (o un altro metallo) di materiale già setacciato

300.–

  1. Emolumento per soluzioni e sali puliti

100.–

  1. Emolumento per soluzioni e sali contaminati, normalmente destinati alla raffinazione o al recupero

300.–

  1. Emolumento per la disgregazione di materiali
    non elencati nella presente tabella
  1. 120.–

8. Altri emolumenti forfetari (art. 13)

Fr.

  1. Rilascio o rinnovo della patente di fonditore con un marchio di fonditore

1000.–

  1. Emolumento unico per il rilascio di un marchio di fonditore supplementare

200.–

  1. Rilascio o rinnovo della patente individuale di fonditore con un marchio individuale di fonditore

200.–

  1. Emolumento unico per il rilascio dell’autorizzazione di esercitare la professione di saggiatore del commercio

1500.–

  1. Rilascio dell’autorizzazione per il commercio di metalli preziosi bancari
  1. 1500.–

2500.–

  1. Registrazione o rinnovo di un marchio d’artefice individuale

800.–

  1. Registrazione o rinnovo di un marchio d’artefice collettivo
  1. per marchio

800.–

  1. per partecipante

200.–

  1. Rilascio o rinnovo della patente di acquirente

500.–

  1. Modificazione e radiazione di patenti e autorizzazioni oppure di marchi di cui ai numeri 8.1–8.6a

–.–

  1. Emolumento d’iscrizione all’esame di diploma federale di saggiatore giurato

150.–

  1. Rilascio del diploma federale di saggiatore giurato

600.–

  1. Emolumenti annuali per la vigilanza continua dei:
  1. dei saggiatori del commercio, comprese eventualmente le attività in qualità di fonditori

5000.–

  1. dei fonditori

1000.–

  1. degli uffici di controllo cantonali

5000.–

  1. Emolumento per il corso per saggiatori di metalli preziosi che lavorano nell’industria o negli uffici di controllo cantonali, per persona e giornata di corso

500.–

  1. Le valutazioni della conformità di nuovi rivestimenti e materiali sono calcolate in funzione del dispendio effettivo.

9. Altre tasse forfetarie (art. 14a cpv. 2)

Fr.

  1. Tassa di vigilanza per gli acquirenti di materie da fondere di cui all’articolo 31a capoversi 2 e 3 LCMP (importo forfetario per quattro anni)

2000.–

  1. Tassa di base per i titolari dell’autorizzazione secondo l’articolo 42bis LCMP

5000.–