AS 2004 1275
Accordo del 29 febbraio 2000 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica d'Albania concernente la riammissione di persone senza dimora autorizzata (con prot.)
Accordo del 29 febbraio 2000 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica d’Albania concernente la riammissione di persone senza dimora autorizzata (con prot.) (Accordo sulla riammissione)
RS 0.142.111.239; RU 2001 27
Modifica del Protocollo d’applicazione dell’Accordo Conclusa mediante scambio di note del 4 giugno/3 luglio 2002 Entrata in vigore il 3 luglio 2002
Traduzione1
4.1 Le seguenti autorità sono competenti per presentare, ricevere e sbrigare le do- mande di riammissione: a) per la Confederazione Svizzera: Dipartimento federale di giustizia e polizia Divisione rimpatrio Indirizzo postale: Quellenweg 6, CH-3003 Berna-Wabern Fax: (0041) 31 325 85 50 Tel. n.: (0041) 31 325 94 140 b) (senza modifica) 6.1 Le seguenti autorità sono competenti per la presentazione, la ricezione e il di- sbrigo delle domande di ammissione in transito: a) per la Confederazione Svizzera: SwissREPAT Aiuto federale al ritorno Casella postale 1425 Fax: (0041) 1 816 74 58 Tel.: (0041) 1 816 74 43 b) (senza modifica)
1 Dal testo originale francese (RO 2004 1275).
2003-2307 1275
Riammissione di persone senza dimora autorizzata. Accordo con l’Albania RU 2004