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AS 2005 1291

Convenzione del 20 ottobre 1955 per la costituzione di «Eurofima», Società europea per il finanziamento di materiale ferroviario

Convenzione del 20 ottobre 1955 per la costituzione di «Eurofima», Società europea per il finanziamento di materiale ferroviario

RS 0.742.105; RU 1959 607

I

Modifica del protocollo addizionale Adottata il 26 aprile 1994 Entrata in vigore per la Svizzera il 4 maggio 1998

Testo originale

Il numero 3° dell’articolo 1 è modificato come segue: «3. a) Esonero dalla tassa di emissione per i titoli di tutti i prestiti della Società emessi dopo il 31 marzo 1993; b) Esonero dall’assoggettamento alla tassa di negoziazione per le transazioni in titoli effettuate dalla Società dopo il 31 marzo 1993; c) Esonero dall’imposta anticipata per gli interessi dei prestiti della Società, messi in sottoscrizione esclusivamente all’estero, non ammessi alla quota- zione delle borse svizzere e per i quali il pagamento di interessi e rimborsi è effettuato esclusivamente da uffici stranieri.»

Nell’articolo 1 è introdotto un nuovo numero 7° dal tenore seguente: «7. Esonero, con effetto al 1° gennaio 1995, dall’imposta sul valore aggiunto, vale a dire esonero dall’assoggettamento all’imposta con diritto a richiederne lo sgravio anticipato.»

2004-2729 1291

Costituzione di «Eurofima». Convenzione RU 2005

II Campo d’applicazione il 27 gennaio 2005, complemento1 Stati partecipanti Adesione (A) Entrata in vigore

Repubblica ceca 26 luglio 2002 A 26 luglio 2002

1 Completa quelli in RU 1962 270, 1974 264, 1991 2223 e 2002 2651.

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