Lexipedia

AS 2007 4315

Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d'insegnamento e d'esame per i primi quattro anni di studio presso la facoltà di biologia e di medicina dell'Università di Losanna

Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d’insegnamento e d’esame per i primi quattro anni di studio presso la facoltà di biologia e di medicina dell’Università di Losanna

del 30 agosto 2007

Il Dipartimento federale dell’interno, visto l’articolo 46a dell’ordinanza generale del 19 novembre 19801 sugli esami federali per le professioni mediche (OPMed), ordina:

Sezione 1: Oggetto e campo d’applicazione

Art. 1

1 La presente ordinanza disciplina il modulo speciale d’insegnamento e d’esame

(modulo speciale) della facoltà di biologia e di medicina dell’Università di Losanna (Facoltà): a. dal primo al quarto anno dello studio di medicina umana; b. dal primo al secondo anno dello studio di medicina dentaria. 2 Sempre che la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le dispo- sizioni della OPMed e quelle dell’ordinanza del 19 novembre 19802 sugli esami dei medici.

Sezione 2: Struttura degli studi e programma d’insegnamento

Art. 2 Struttura di base Lo studio è strutturato in modo modulare.

Art. 3 Studio di base e studio complementare 1 Il corso di studi si articola in uno studio di base e in uno studio complementare.

2 Lo studio di base comprende il programma d’insegnamento obbligatorio per tutti

gli studenti.

RS 811.112.242

2007-1690 4315

Sperimentazione di un modulo speciale d’insegnamento e d’esame per i RU 2007

3 Lo studio complementare comprende il programma d’insegnamento all’interno del

quale gli studenti devono scegliere un dato numero di corsi.

Sezione 3: Ordinamento degli esami

Art. 4 Informazione agli studenti La Facoltà, all’inizio di ogni anno di studio, comunica per scritto agli studenti: a. il contenuto dei moduli speciali determinanti per le prove d’esame; b. il periodo previsto per lo svolgimento delle prove d’esame, degli eventuali esami parziali e degli esami di ripetizione; c. i termini d’iscrizione per le prove d’esame di un anno di studio; d. i dettagli dello svolgimento delle procedure di valutazione particolari, se non corrisponde a quello descritto nella OPMed; e. la ripartizione dei punti di credito per ogni singola prova d’esame; f. i criteri per l’attribuzione dei punti di credito in ogni singola prova d’esame; g. la ponderazione di eventuali esami parziali per l’ottenimento dei punti di credito nella pertinente prova d’esame; h. la ponderazione delle differenti questioni nel caso in cui una prova d’esame verta su più moduli speciali; i. il contenuto dello studio di base e dello studio complementare, nonché la natura dei test che si svolgono in concomitanza con lo studio di base; j. le condizioni di promozione all’anno di studio successivo.

Art. 5 Sistema di crediti formativi Le prestazioni degli studenti sono valutate mediante un sistema di crediti formativi che corrisponde al Sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS). Il valore dei punti di credito e la valutazione delle prestazioni sono armo- nizzati a livello svizzero.

Art. 6 Verifica delle prestazioni degli studenti

1 Le prestazioni degli studenti sono verificate mediante una prova d’esame dopo

ogni modulo speciale e/o alla fine di un semestre di studio.

2 Ogni singola prova d’esame può comprendere al massimo quattro esami parziali

compensabili tra loro.

Sperimentazione di un modulo speciale d’insegnamento e d’esame per i RU 2007

3 Le prove d’esame sono suddivise nel modo seguente:

a. primo anno di studio: cinque prove; b. secondo anno di studio: nove prove; c. terzo anno di studio: nove prove; d. quarto anno di studio: nove prove.

Art. 7 Condizioni d’ammissione agli esami

1 È ammesso agli esami di un anno di studio ogni studente che:

a. ha fornito le prestazioni preliminari necessarie, ovvero:

1. che ha seguito i corsi d’insegnamento dichiarati obbligatori dello studio

di base,

2. che ha frequentato il numero prescritto di corsi dello studio comple-

mentare,

3. che ha partecipato ai test che si svolgono in concomitanza con lo studio

di base; b. si è iscritto a tutte le prove d’esame di un anno di studio secondo la proce- dura prevista dalla OPMed.

2 Inoltre, lo studente:

a. per essere ammesso agli esami del secondo anno di studio, deve:

1. avere ottenuto 60 punti di credito nel primo anno di studio,

2. avere svolto il corso pratico di cure sanitarie previsto dall’articolo 11

dell’ordinanza 19 novembre 19803 sugli esami dei medici o esserne sta- to dispensato dalla Commissione delle professioni mediche, sezione formazione,e

3. avere ottenuto un posto di studio nel secondo anno di studio basato su

una eventuale procedura particolare d’ammissione agli studi secondo il diritto universitario cantonale; b. per essere ammesso agli esami del terzo e del quarto anno di studio deve avere ottenuto 60 punti di credito nel secondo e nel terzo anno di studio.

3 La Facoltà comunica alla Commissione delle professioni mediche, sezione for-

mazione, i nominativi degli studenti che non soddisfano i requisiti di cui ai capo- versi 1 e 2.

4 La Commissione delle professioni mediche, sezione formazione, decide in merito

all’ammissione agli esami o alla revoca di un’autorizzazione precedentemente concessa.

3 RS 811.112.2

Sperimentazione di un modulo speciale d’insegnamento e d’esame per i RU 2007

Art. 8 Esaminatori, valutazione

1 Gli esaminatori sono scelti tra i docenti che partecipano ai programmi d’inse-

gnamento del modulo speciale. Sono nominati dalla Commissione delle professioni mediche, sezione formazione, su proposta della Facoltà. 2 Gli esami scritti sono valutati da un unico esaminatore. Gli esami orali e pratici sono condotti e valutati da due esaminatori, sempre che la presente ordinanza non disponga altrimenti. 3 Agli esami orali è inoltre presente il presidente della commissione d’esame o un supplente. 4 Gli esami pratici sono sorvegliati per campione dal presidente della commissione d’esame o da un suo supplente.

Art. 9 Comunicazione dei risultati 1 La Facoltà comunica i risultati degli esami di un anno di studio al presidente della commissione d’esame.

2 Al termine degli esami il presidente della commissione d’esame comunica agli

studenti l’esito degli esami di un anno di studio mediante decisione formale.

Art. 10 Criteri di riuscita e ripetizione di esami

1 Un anno di studio è considerato non superato se lo studente non ha ottenuto

60 punti di credito.

2 Se ottiene almeno 45 punti di credito per un anno di studio, lo studente è autoriz- zato a ripetere durante il successivo anno di studio le prove d’esame non superate.

3 Se ottiene meno di 45 punti di credito per un anno di studio, lo studente deve

ripetere tale anno di studio, ripetendo però unicamente le prove d’esame non supe- rate. 4 Per gli esami del primo e del secondo anno di studio è ammessa una ripetizione, per gli esami del terzo e del quarto anno di studio sono ammesse due ripetizioni.

Art. 11 Esclusione definitiva Un’esclusione definitiva dallo studio secondo il modulo speciale comporta l’esclu- sione definitiva da ogni ulteriore esame nelle professioni mediche (ciclo di studi secondo il modulo speciale o ciclo di studi convenzionale in altre facoltà), che sia sostanzialmente comparabile all’esame che lo studente globalmente non ha superato.

Sperimentazione di un modulo speciale d’insegnamento e d’esame per i RU 2007

Sezione 4: Procedure speciali d’esame

Art. 12 Tipologie di procedure Oltre alle procedure d’esame ai sensi della OPMed e dell’ordinanza del 30 giugno 19834 che disciplina le particolarità della procedura degli esami federali per le pro- fessioni mediche, la Facoltà può applicare le procedure speciali seguenti: a. procedura che consente di scegliere tra più risposte (questionario a scelta multipla) in combinazione con altri tipi di domande di comprovata efficacia al fine della valutazione della prestazione; b. rapporto sull’apprendimento; c. esame clinico oggettivamente strutturato (ECOS).

Art. 13 Rapporto sull’apprendimento 1 Lo studente redige, da solo o in piccoli gruppi, un rapporto strutturato sulle rifles- sioni determinate dalle proprie esperienze di formazione in seno a un modulo spe- ciale designato dalla Facoltà.

2 Il rapporto è valutato indipendentemente da due esaminatori.

Art. 14 Esame clinico oggettivamente strutturato (ECOS)

1 L’ECOS serve all’esame delle conoscenze pratiche dello studente.

2 Comprende numerose stazioni successive e non dura più di quattro ore.

3 Un solo esaminatore è globalmente responsabile per ogni ECOS.

4 Le prestazioni degli studenti in una singola stazione sono valutate da un esamina- tore in base a criteri stabiliti dal diritto cantonale.

Sezione 5: Tasse e indennità

Art. 15 Tasse

1 Per gli esami, sono prelevate le seguenti tasse:

a. 170 franchi per il primo anno di studio; b. 290 franchi per il secondo anno di studio; c. 330 franchi per il terzo anno di studio; d. 330 franchi per il quarto anno di studio.

2 Per la ripetizione di una prova le tasse sono ridotte proporzionalmente.

4 RS 811.112.18

Sperimentazione di un modulo speciale d’insegnamento e d’esame per i RU 2007

Art. 16 Indennità per medici liberi professionisti Per la loro attività nel quadro degli esami secondo la presente ordinanza, i medici liberi professionisti ricevono un supplemento del 200 per cento calcolato sulle indennità fissate negli articoli 7 e 11 dell’ordinanza del 12 novembre 19845 che stabilisce le tasse e le indennità riguardanti gli esami federali per le professioni mediche.

Sezione 6: Valutazione del modulo speciale e rendiconto

Art. 17 1 Le esperienze acquisite con il modulo speciale sono sottoposte a continue veri- fiche.

2 La Facoltà presenta annualmente alla Commissione delle professioni mediche,

sezione formazione, un rapporto sulle esperienze acquisite con il modulo speciale.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 18 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 21 ottobre 20046 concernente la sperimentazione di un modulo speciale d’insegnamento e d’esame presso la facoltà di biologia e di medicina dell’Università di Losanna è abrogata.

Art. 19 Disposizioni transitorie 1 Il presente modulo speciale si applica agli studenti del primo fino al terzo anno di studio a partire dall’anno accademico 2007/2008, del quarto anno di studio a partire dall’anno accademico 2008/2009. 2 La prima parte dell’esame finale per medici secondo l’ordinanza del 19 novembre

19807 sugli esami dei medici si svolge per l’ultima volta nel 2008.

3 Gli studenti che hanno iniziato gli studi secondo il diritto anteriore devono prose- guirli secondo il modulo speciale nel modo seguente: a. quando hanno superato l’esame di primo anno di studio per medici e dentisti secondo il diritto anteriore: proseguimento degli studi secondo il modulo speciale nel secondo anno; sono fatte salve le condizioni previste dall’arti- colo 7 capoverso 2 lettera a numero 3;

5 RS 811.112.11 6 RU 2004 4475 7 RS 811.112.2

Sperimentazione di un modulo speciale d’insegnamento e d’esame per i RU 2007

b. quando hanno superato l’esame di secondo anno di studio per medici e den- tisti secondo il diritto anteriore: proseguimento degli studi secondo il modu- lo speciale nel terzo anno; c. quando hanno superato la prima parte dell’esame finale per medici secondo l’ordinanza del 19 novembre 1980 sugli esami dei medici o l’esame di terzo anno di studi secondo il diritto anteriore: proseguimento degli studi secondo il modulo speciale nel quarto anno.

4 Su proposta della Facoltà, la Commissione delle professioni mediche, sezione

formazione, decide se e in che modo per le verifiche delle prestazioni secondo il modulo speciale d’insegnamento e d’esame della presente ordinanza possono essere computati anche gli esami sostenuti secondo il diritto anteriore e gli esami e gli apprezzamenti svolti secondo i moduli speciali o i programmi di studio convenzio- nali per le professioni mediche di altre facoltà.

5 Le modifiche apportate dalla presente ordinanza al programma di studio e

all’ordinamento degli esami sono comunicate agli studenti al più tardi all’inizio del pertinente anno di studio.

Art. 20 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2007.

30 agosto 2007 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin

Sperimentazione di un modulo speciale d’insegnamento e d’esame per i RU 2007

Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d'insegnamento e d'esame per i primi quattro anni di studio presso la facoltà di biologia e di medicina dell'Università di Losanna | Lexipedia | Lexipedia