AS 2011 4587
Ordinanza del DFI concernente il divieto d'importare e d'immettere sul mercato determinati germogli, semi e legumi provenienti dall'Egitto
Ordinanza del DFI concernente il divieto d’importare e d’immettere sul mercato determinati germogli, semi e legumi provenienti dall’Egitto
Modifica del 17 ottobre 2011
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo 33 della legge del 9 ottobre 19921 sulle derrate alimentari (LDerr), ordina:
I L’allegato dell’ordinanza del 13 luglio 20112 concernente il divieto d’importare e d’immettere sul mercato determinati germogli, semi e legumi provenienti dall’Egitto è sostituito dalla versione qui annessa.
II La presente ordinanza entra in vigore il 19 ottobre 2011.3
17 ottobre 2011 Dipartimento federale dell’interno: Didier Burkhalter
3 La presente modifica è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 18 ott. 2011 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).
2011-2276 4587
Divieto d’importare e d’immettere sul mercato determinati germogli, semi RU 2011 e legumi provenienti dall’Egitto
Allegato (art. 1)
Merci interessate dal divieto
Voce di tariffa doganale Designazione della merce
ex 0709.9099 Germogli di rucola ex 0709.9099 Germogli di barbabietola, germogli di ravanello ex 0709.9099 Germogli di legumi da granella, freschi o refrigerati ex 0709.9099 Germogli di soia ex 0709.9099 Germogli di erba medica
0713 Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o
spezzati