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AS 2011 4587

Ordinanza del DFI concernente il divieto d'importare e d'immettere sul mercato determinati germogli, semi e legumi provenienti dall'Egitto

Ordinanza del DFI concernente il divieto d’importare e d’immettere sul mercato determinati germogli, semi e legumi provenienti dall’Egitto

Modifica del 17 ottobre 2011

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo 33 della legge del 9 ottobre 19921 sulle derrate alimentari (LDerr), ordina:

I L’allegato dell’ordinanza del 13 luglio 20112 concernente il divieto d’importare e d’immettere sul mercato determinati germogli, semi e legumi provenienti dall’Egitto è sostituito dalla versione qui annessa.

II La presente ordinanza entra in vigore il 19 ottobre 2011.3

17 ottobre 2011 Dipartimento federale dell’interno: Didier Burkhalter

3 La presente modifica è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 18 ott. 2011 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).

2011-2276 4587

Divieto d’importare e d’immettere sul mercato determinati germogli, semi RU 2011 e legumi provenienti dall’Egitto

Allegato (art. 1)

Merci interessate dal divieto

Voce di tariffa doganale Designazione della merce

ex 0709.9099 Germogli di rucola ex 0709.9099 Germogli di barbabietola, germogli di ravanello ex 0709.9099 Germogli di legumi da granella, freschi o refrigerati ex 0709.9099 Germogli di soia ex 0709.9099 Germogli di erba medica

0713 Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o

spezzati

0910.9900 Semi di fieno greco

1201.00 Fave di soia, anche frantumate

1207.50 Semi di senape

1207.99 Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati

1209.10 Semi di barbabietole da zucchero

1209.2100 Semi di erba medica

1209.9100 Semi di ortaggi

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