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AS 2011 611

Decisione n. 1/2010 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera che modifica l'allegato 1 dell'Accordo del 21 giugno 1999 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su ferrovia e su strada

Testo originale

Accordo del 21 giugno 1999 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su ferrovia e su strada Decisione n. 1/2010 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera che modifica l’allegato 1

Adottata il 22 dicembre 2010 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2011

Il Comitato, visto l’Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su ferrovia e su strada1, in particolare l’articolo 52 para- grafo 4; considerato quanto segue: (1) L’articolo 52 paragrafo 4 primo trattino dell’Accordo incarica il comitato misto di adottare le decisioni relative alla revisione dell’allegato 1. (2) L’allegato 1 è stato modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2009 del comitato misto del 17 giugno 20092. (3) L’Unione europea ha adottato nuovi atti giuridici nei settori coperti dall’Ac- cordo. Il testo dell’allegato 1 deve pertanto essere modificato per tenere conto dell’evoluzione della normativa UE in materia, decide:

Art. 1 L’allegato 1 dell’Accordo è abrogato e sostituito dal testo che figura nell’allegato alla presente decisione.

Art. 2 La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2011.

1 RS 0.740.72 2 RU 2009 3157

2010-2992 611

Trasporto di merci e di passeggeri su ferrovia e su strada. Dec. n. 1/2010 RU 2011

Fatto a Berna, il 22 dicembre 2010

Il capo Il presidente: della delegazione dell’Unione europea: Peter Füglistaler Enrico Grillo Pasquarelli

Trasporto di merci e di passeggeri su ferrovia e su strada. Dec. n. 1/2010 RU 2011

Allegato 1

Disposizioni applicabili

Conformemente all’articolo 52 paragrafo 6 del presente Accordo la Svizzera applica disposizioni legali equivalenti alle disposizioni menzionate qui di seguito:

Disposizioni pertinenti del diritto comunitario

Sezione 1: Accesso alla professione Direttiva 96/26/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, riguardante l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di passeggeri, nonché il riconosci- mento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l’esercizio effettivo della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (GU L 124 del 23.5.1996, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/76/CE del Consiglio del 1° ottobre 1998 (GU L 277 del 14.10.1998, pag. 17).

Sezione 2: Norme sociali Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’ap- parecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 68/2009 della Commissione del 23 gennaio 2009 (GU L 21, 24.1.2009, pag. 3). Regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1° mar- zo 2002, che modifica i regolamenti (CEE) n. 881/92 e (CEE) n. 3118/93 del Consi- glio al fine di istituire un attestato di conducente (GU L 76 del 19.3.2002, pag. 1). Ai fini del presente Accordo: a. è applicabile solo l’articolo 1 del regolamento (CE) n. 484/2002; b. la Comunità europea e la Confederazione Svizzera esentano dall’obbligo di essere muniti dell’attestato di conducente i cittadini della Confederazione Svizzera, degli Stati membri della Comunità europea e degli Stati membri dello Spazio economico europeo; c. la Confederazione Svizzera può esentare cittadini di altri Stati, diversi da quelli menzionati alla lettera b), dall’obbligo di essere muniti dell’attestato di conducente solo previa consultazione e accordo della Comunità europea. Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la diret- tiva 76/914/CEE del Consiglio (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4).

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Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (GU L 102 dell’ 11.4.2006, pag. 35). Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consi- glio (GU L 102 del 11.4.2006, pag. 1). Regolamento (CE) n. 68/2009 della Commissione, del 23 gennaio 2009, che adegua per la nona volta al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 21 del 24.1.2009, pag. 3).

Sezione 3: Norme tecniche Veicoli a motore Regolamento (CE) n. 2411/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativo al rico- noscimento intracomunitario del segno distintivo dello Stato membro di immatrico- lazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 299 del 10.11.1998, pag. 1). Direttiva 91/542/CEE del Consiglio, del 1° ottobre 1991, che modifica la direttiva 88/77/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l’emissione di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli (GU L 295 del 25.10.1991, pag. 1). Direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l’impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (GU L 57 del 23.2.1992, pag. 27), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002 (GU L 327 del 4.12.2002, pag. 8). Direttiva 92/24/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore (GU L 129 del 14.5.1992, pag. 154). Direttiva 92/97/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che modifica la direttiva 70/157/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (GU L 371 del 19.12.1992, pag. 1). Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veico- li stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico interna- zionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59), modificata da ultimo dalla direttiva

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2002/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 febbraio 2002 (GU L 67 del 9.3.2002, pag. 47). Direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2000, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comuni- tà (GU L 203 del 10.8.2000, pag. 1). Direttiva 2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate (GU L 115 del 9.5.2003, pag. 63). Direttiva 2003/26/CE della Commissione, del 3 aprile 2003, che adegua al progresso tecnico la direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamen- te ai limitatori di velocità e alle emissioni di gas di scarico dei veicoli commerciali (GU L 90 dell’8.4.2003, pag. 37). Direttiva 2009/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (rifusione; GU L 141 del 6.6.2009, pag. 12). Trasporto di merci pericolose Direttiva 95/50/CE del Consiglio, del 6 ottobre 1995, sull’adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (GU L 249 del 17.10.1995, pag. 35), modificata da ultimo dalla direttiva 2008/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 (GU L 162 del 21.6.2008, pag. 11). Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260, 30.9.2008, pag. 13). Ai fini del presente Accordo le seguenti deroghe alla direttiva 2008/68/CE si appli- cano in Svizzera:

1. Trasporto su strada

Deroghe per la Svizzera ai sensi dell’articolo 6 paragrafo 2 lettera a) della direttiva 2008/68/CE del 24 settembre 2008 relativa al trasporto interno di merci pericolose

RO-a-CH-1 Oggetto: trasporto di combustibile diesel e gasolio per riscaldamento (N° ONU 1202) in container cisterna. Riferimento all’allegato I sezione I.1 della presente direttiva: 1.1.3.6 e 6.8 Contenuto dell’allegato della direttiva: esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto, norme relative alla costruzione di cisterne. Contenuto della normativa nazionale: container cisterna non costruiti ai sensi del punto 6.8 ma secondo la normativa nazionale, con una capacità pari o inferiore a 1210 litri e che sono utilizzati per il trasporto di gasolio da riscaldamento o combu-

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stibile diesel con numero ONU 1202 possono beneficiare delle esenzioni di cui al n. 1.1.3.6 dell’ADR. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: appendice 1.1.3.6.3 (b) e 6.14 dell’ordinanza sul trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621). Data di scadenza: 1° gennaio 2017.

RO-a-CH-2 Oggetto: esenzione dall’obbligo di detenere un documento di trasporto per determi- nate quantità di merci pericolose come specificato al punto 1.1.3.6. Riferimento all’allegato I sezione I.1 della presente direttiva: 1.1.3.6 e 5.4.1. Contenuto dell’allegato della direttiva: obbligo di avere un documento di trasporto. Contenuto della normativa nazionale: il trasporto di container vuoti non puliti appar- tenenti alla categoria di trasporto 4 e di bombole di gas per apparecchi respiratori (per interventi di emergenza o come attrezzature per immersioni), in quantità non superiori ai limiti di cui al punto 1.1.3.6, non è soggetto all’obbligo di detenere un documento di trasporto di cui al punto 5.4.1. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: appendice 1 punto 1.1.3.6.3 (c) dell’ordinanza sul trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621). Data di scadenza: 1° gennaio 2017.

RO-a-CH-3 Oggetto: trasporti di cisterne vuote non pulite da parte di aziende che servono strut- ture di stoccaggio per liquidi pericolosi per l’acqua. Riferimento all’allegato I sezione I.1 della presente direttiva: 6.5, 6.8 e 8.2 e 9. Contenuto dell’allegato della direttiva: costruzione, equipaggiamento e ispezione di cisterne e veicoli; formazione dei conducenti. Contenuto della normativa nazionale: i veicoli e cisterne/container vuoti non puliti utilizzati da imprese che forniscono assistenza a impianti di stoccaggio di liquidi pericolosi per l’acqua, utilizzati per contenere liquidi mentre le cisterne fisse sonno sottoposte ad interventi di assistenza non sonno soggetti agli obblighi di costruzione, equipaggiamento e ispezione né agli obblighi in materia di etichettatura e marcatura con pannello arancione previste dall’ADR. Sono soggetti a obblighi speciali in materia di etichettatura e identificazione e non è obbligatorio che il conducente abbia seguito la formazione di cui al punto 8.2. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: appendice 1 punto 1.1.3.6.10 dell’ordinanza sul trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621). Data di scadenza: 1° gennaio 2017. Deroghe per la Svizzera ai sensi dell’articolo 6 paragrafo 2 lettera b) punto i) della direttiva 2008/68/CE del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose.

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RO-bi-CH-1 Oggetto: trasporto di rifiuti domestici contenenti merci pericolose a impianti per lo smaltimento dei rifiuti. Riferimento all’allegato I sezione I.1. della presente direttiva: punti 2, 4.1.10, 5.2 e 5.4. Contenuto dell’allegato della direttiva: classificazione, imballaggio combinato, etichettatura e indicazioni poste sull’imballaggio, documentazione. Contenuto della normativa nazionale: le norme contengono disposizioni relative alla classificazione semplificata di rifiuti domestici contenenti merci pericolose (dome- stiche) svolta da un esperto riconosciuto dall’autorità competente, all’uso di reci- pienti adeguati e alla formazione del conducente. I rifiuti domestici che non possono essere classificati dall’esperto possono essere trasportati presso un centro di tratta- mento in piccole quantità identificate per imballaggio e unità di trasporto. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: appendice 1 punto 1.1.3.7 dell’ordi- nanza sul trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621). Commenti: queste norme si applicano solo al trasporto di rifiuti domestici contenenti merci pericolose tra i siti pubblici per il trattamento e gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti. Data di scadenza: 1°gennaio 2017

RO-bi-CH-2 Oggetto: trasporto per la restituzione di fuochi d’artificio Riferimento all’allegato I sezione I.1 della presente direttiva: 2.1.2, 5.4 Contenuto dell’allegato della direttiva: classificazione e documentazione. Contenuto della normativa nazionale: allo scopo di facilitare il trasporto per la restituzione di fuochi d’artificio con numeri ONU 0335, 0336 e 0337 dai dettaglianti ai fornitori, sono previste esenzioni relative all’indicazione della massa netta e della classificazione del prodotto sul documento di trasporto. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: appendice 1 punto 1.1.3.8 dell’or- dinanza sul trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621). Commenti il controllo dettagliato del contenuto esatto di ogni elemento invenduto in ogni confezione è praticamente impossibile per i prodotti destinati alla vendita al dettaglio. Data di scadenza: 1° gennaio 2017

RO-bi-CH-3 Oggetto: certificato di formazione ADR per i viaggi compiuti al fine di trasportare veicoli guasti, di svolgere riparazioni, di acquisire esperienza nella guida di cister- ne/container e per viaggi compiuti su veicoli cisterna da esperti responsabili dell’esame dei veicoli in questione. Riferimento all’allegato I sezione I.1 della presenta direttiva: 8.2.1.

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Contenuto dell’allegato della direttiva: i conducenti dei veicoli devono seguire appositi corsi di formazione. Contenuto della normativa nazionale: la formazione e i certificati ADR non sono richiesti nel caso di viaggi finalizzati a trasportare veicoli guasti o per eseguire prove relative alle riparazioni, viaggi effettuati su veicoli cisterna per acquisire esperienza in questo campo e viaggi compiuti da esperti responsabili dell’esame dei veicoli cisterna. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: istruzioni del 30 settembre 2008 del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunica- zioni (DATEC) sul trasporto su strada di merci pericolose. Commenti in alcuni casi i veicoli guasti o sottoposti a riparazioni e i veicoli cisterna che vengono preparati per un’ispezione tecnica o sottoposti a controlli durante tale ispezione contengono ancora merci pericolose. Le disposizioni di cui ai punti 1.3 e 8.2.3 rimangono di applicazione. Data di scadenza: 1° gennaio 2017.

2. Trasporto per ferrovia

Deroghe per la Svizzera ai sensi dell’articolo 6 paragrafo 2 lettera a) della direttiva 2008/68/CE del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose

RA-a-CH-1 Oggetto: trasporto di combustibile diesel e gasolio per riscaldamento (numero ONU 1202) in container cisterna. Riferimento all’allegato II capo II.1 della presente direttiva: 6.8 Contenuto dell’allegato della direttiva: norme relative alla costruzione delle cisterne. Contenuto della normativa nazionale: sono autorizzati i container cisterna non costruiti ai sensi del punto 6.8 ma secondo la normativa nazionale, con una capacità pari o inferiore a 1210 l e che sono utilizzati per il trasporto di gasolio da riscalda- mento o combustibile diesel con numero ONU 1202. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: allegato all’ordinanza del DATEC del 3 dicembre 1996 relativa al trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD; RS 742.401.6) e appendice 1 capitolo 6.14 dell’ordinanza relativa al trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621). Data di scadenza: 1° gennaio 2017.

RA-a-CH-2 Oggetto: obbligo di documento di trasporto Riferimento all’allegato II capo II.1 della presente direttiva: 5.4.1.1.1 Contenuto dell’allegato della direttiva: informazioni di carattere generale richieste nel documento di trasporto.

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Contenuto della normativa nazionale: uso di un termine collettivo nel documento di trasporto e di un elenco allegato contenente le informazioni obbligatorie come stabilito sopra. Riferimento iniziale alla normativa nazionale: allegato all’ordinanza del DATEC del 3 dicembre 1996 relativa al trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD, RS 742.401.6). Data di scadenza: 1° gennaio 2017.

Sezione 4: Diritti di accesso e di transito ferroviario Direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie (GU L 143 del 27.6.1995, pag. 70). Direttiva 95/19/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, riguardante la ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura (GU L 143 del 27.6.1995, pag. 75). Direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25).

Sezione 5: Altri settori Direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 19). Direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della Rete stradale transeuro- pea (GU L 167 del 30.4.2004, pag. 39).

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