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AS 2015 311

Ordinanza sulla deduzione di spese professionali particolari di impiegati con funzione dirigenziale e di specialisti attivi temporaneamente in Svizzera ai fini dell'imposta federale diretta (Ordinanza concernente gli espatriati, Oespa)

Ordinanza sulla deduzione di spese professionali particolari di impiegati con funzione dirigenziale e di specialisti attivi temporaneamente in Svizzera ai fini dell’imposta federale diretta (Ordinanza concernente gli espatriati, Oespa)

Modifica del 9 gennaio 2015

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ordina:

I L’ordinanza del 3 ottobre 20001 concernente gli espatriati è modificata come segue:

Titolo Ordinanza del DFF sulla deduzione di spese professionali particolari di espatriati ai fini dell’imposta federale diretta (Ordinanza concernente gli espatriati, Oespa)

Art. 1 Principio 1 Gli impiegati con funzione dirigenziale e gli specialisti con particolari qualifiche professionali, distaccati temporaneamente in Svizzera dal loro datore di lavoro straniero (espatriati), possono dedurre ai fini dell’imposta federale diretta le spese professionali particolari, in aggiunta alle spese professionali secondo l’ordinanza del 10 febbraio 19932 sulle spese professionali. Queste spese professionali particolari sono considerate come altre spese professionali ai sensi dell’articolo 26 capoverso 1 lettera c LIFD. 2 Un’attività lucrativa è considerata temporanea se è esercitata per un periodo di cinque anni al massimo. 3 Il diritto alla deduzione delle spese professionali particolari si estingue in ogni caso quando l’attività lucrativa temporanea viene sostituita da un’attività permanente.

2014-0393 311

O concernente gli espatriati RU 2015

Art. 2 cpv. 1 e 2 1 Sono considerate spese professionali particolari di espatriati domiciliati all’estero:

a. le spese necessarie per i viaggi tra il domicilio all’estero e la Svizzera; e b. le adeguate spese di abitazione in Svizzera in caso di mantenimento di un’abitazione permanente all’estero per uso proprio. 2 Sono considerate spese professionali particolari di espatriati domiciliati in Sviz- zera: a. le spese necessarie di trasloco in Svizzera e di ritorno nello Stato di domici- lio precedente nonché le spese di viaggio di andata e ritorno dell’espatriato e della sua famiglia all’inizio e al termine del rapporto di lavoro; b. le adeguate spese di abitazione in Svizzera in caso di mantenimento di un’abitazione permanente all’estero per uso proprio; c. le spese per la frequentazione da parte dei figli minorenni di lingua straniera di una scuola privata in lingua straniera, sempre che le scuole pubbliche non offrano un insegnamento nella loro lingua.

Art. 3 lett. a e c Concerne soltanto il testo francese

Art. 4 Deduzione delle spese professionali particolari 1 Qualora sussista un diritto alla deduzione delle spese per l’alloggio secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera b o capoverso 2 lettera b, in luogo dei costi secondo l’articolo 2 capoverso 1 o capoverso 2 lettere a e b può essere dedotto un importo forfettario mensile di 1500 franchi. 2 Nella procedura d’imposizione alla fonte il datore di lavoro riduce della deduzione forfettaria secondo il capoverso 1 il salario lordo determinante per il calcolo dell’imposta. La deduzione di spese effettive più elevate può essere fatta valere dall’espatriato nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 90 capoverso 2 o dell’arti- colo 137 LIFD.

Art. 4a Disposizione transitoria della modifica del 9 gennaio 2015 Le persone che al momento dell’entrata in vigore della modifica del 9 gennaio 2015 sono considerate espatriate ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 secondo la versione del 3 ottobre 20003, conservano questo statuto fino alla fine dell’attività lucrativa provvisoria.

3 RU 2000 2792

O concernente gli espatriati RU 2015

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

9 gennaio 2015 Dipartimento federale delle finanze: Eveline Widmer-Schlumpf

O concernente gli espatriati RU 2015

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