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AS 2015 517

Ordinanza sul controllo dei composti chimici utilizzabili a scopi civili e militari (Ordinanza sul controllo dei composti chimici, OCCC)

Ordinanza sul controllo dei composti chimici utilizzabili a scopi civili e militari (Ordinanza sul controllo dei composti chimici, OCCC)

Modifica del 28 gennaio 2015

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 21 agosto 20131 sul controllo dei composti chimici è modificata come segue:

Art. 11 cpv. 4 4 Sono esenti dall’obbligo di autorizzazione la lavorazione e il consumo di composti chimici della tabella 1 ai seguenti scopi, se il quantitativo totale annuo per impianto è di 100 g al massimo: a. per le finalità connesse alla ricerca, alla medicina o alla farmaceutica; b. per le finalità connesse alla sicurezza di un impianto dell’Amministrazione federale centrale.

Art. 14 cpv. 2 Abrogato

Art. 15 cpv. 2, frase introduttiva e lett. e nonché 3 2 Se l’esportazione è destinata a uno Stato non contraente, la domanda va inoltrata alla SECO unitamente a un certificato del Paese di destinazione che contenga le indicazioni seguenti: e. la conferma che il composto chimico non sarà riesportato.

3 Abrogato

Art. 19 cpv. 2 2 I certificati del Paese di destinazione di cui agli articoli 13 capoverso 4 e 15 capo- verso 2 possono essere redatti in tedesco, francese, italiano o in inglese. Le tradu- zioni da altre lingue devono essere autenticate.

1 RS 946.202.21

2014-0559 517

O sul controllo dei composti chimici RU 2015

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2015.

28 gennaio 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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