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AS 2018 2285

Ordinanza sul collocamento e il personale a prestito

Ordinanza sul collocamento e il personale a prestito (Ordinanza sul collocamento, OC)

Modifica del 23 maggio 2018

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 16 gennaio 19911 sul collocamento è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo 41 capoverso 1 della legge del 6 ottobre 19892 sul collocamento (LC); visto l’articolo 21a capoversi 1 e 6 della legge federale del 16 dicembre 20053 sugli stranieri (LStr),

Art. 53a cpv. 1 e 3 1 L’obbligo di annunciare i posti vacanti di cui all’articolo 21a capoverso 3 LStr si applica ai generi di professioni nei quali il tasso di disoccupazione nazionale rag- giunge o supera il valore soglia del 5 per cento. Il valore soglia è considerato rag- giunto o superato se in media il tasso di disoccupazione lo raggiunge o lo supera nel quarto trimestre dell’anno precedente e nei primi tre trimestri dell’anno in corso. 3 Ogni anno, nel quarto trimestre, il Dipartimento federale dell’economia, della for- mazione e della ricerca fissa per l’anno successivo i generi di professioni nei quali il tasso di disoccupazione nazionale raggiunge o supera il valore soglia.

Art. 63a Disposizione transitoria della modifica del 23 maggio 2018 In deroga all’articolo 53a capoverso 3, i generi di professioni nei quali il tasso di disoccupazione nazionale raggiunge o supera il valore soglia di cui all’articolo 53a capoverso 1 sono fissati, per il periodo dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2019, nel secondo trimestre 2018.

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