AS 2022 128
Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette
RU 2022 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES)
Modifica del 19 marzo 2021
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 18 settembre 20201, decreta:
I La legge federale del 16 marzo 20122 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette è modificata come segue:
Art. 3 lett. b Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 9 cpv. 1, frase introduttiva e 2, frase introduttiva 1 Il Consiglio federale può vietare l’importazione di esemplari di cui all’articolo 1 ca- poverso 2 lettere b e c se dispone di informazioni affidabili secondo cui essi:
2 In caso di comprovata violazione della CITES e su raccomandazione degli organi
della CITES in cui è rappresentata la Svizzera, l’USAV può vietare temporaneamente l’importazione di:
Art. 11, rubrica, nonché cpv. 1 e 3 Obblighi delle aziende commerciali e delle aziende di allevamento 1 Chiunque, a titolo professionale, commerci o allevi esemplari delle specie di cui agli allegati I–III CITES deve tenere un registro di controllo degli effettivi. 3 Può prevedere un obbligo di registrazione per le persone che, a titolo professionale, commerciano o allevano esemplari di determinate specie di cui agli allegati I–III CITES.
2022-0254 RU 2022 128
Circolazione delle specie di fauna e di flora protette. LF RU 2022 128
Art. 11a Obbligo di informazione in caso di vendita di esemplari di specie protette 1 Le persone che offrono in vendita al pubblico esemplari di specie protette devono fornire informazioni su sé stesse e sugli esemplari offerti.
2 Il Consiglio federale stabilisce quali informazioni devono essere fornite.
3 I gestori di piattaforme Internet e gli editori della carta stampata provvedono alla completezza dei dati.
Art. 14 cpv. 2 2 Possono rinunciare a una misura se per un esemplare è stata già disposta una misura in virtù della legislazione sulle epizoozie o sulle derrate alimentari.
Art. 15 cpv. 1 lett. d e 2, secondo periodo
1 Gli organi di controllo sequestrano gli esemplari di specie protette se:
d. all’atto dell’importazione, del transito o dell’esportazione mancano le auto- rizzazioni o i certificati prescritti e non è stato disposto un respingimento; 2 ... Determina quali informazioni concernenti la custodia degli esemplari vivi seque- strati devono essere trasmesse alle persone responsabili e a terzi.
1 Gli organi di controllo confiscano gli esemplari di specie protette sequestrati se:
a. i documenti o le prove mancanti non sono loro esibiti entro il termine impar- tito; oppure b. gli esemplari dichiarati non sono loro esibiti entro il termine impartito. 1bis Possono confiscare esemplari di specie protette senza sequestro preliminare se:
a. per l’importazione, il transito o l’esportazione di tali esemplari non possono essere rilasciati autorizzazioni o certificati; b. gli esemplari sono stati importati senza autorizzazione nonostante la persona responsabile fosse palesemente a conoscenza dell’obbligo di autorizzazione; oppure c. sono un bene senza padrone.
Art. 24 cpv. 3 e 4
3 Il termine di opposizione è di 30 giorni.
4 La procedura di opposizione è gratuita, salvo se si tratta di un’opposizione temeraria.
Circolazione delle specie di fauna e di flora protette. LF RU 2022 128
Art. 26 Infrazioni 1 È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: a. viola l’articolo 6 capoverso 1 (obbligo di dichiarazione), 7 capoverso 1 (ob- bligo di autorizzazione) o 11 capoverso 1 (obbligo delle aziende commerciali e delle aziende di allevamento di tenere un registro di controllo degli effettivi); b. viola le prescrizioni emanate dal Consiglio federale, dal DFI o dall’USAV in virtù dell’articolo 7 capoverso 2 (obbligo di autorizzazione), 9 (divieti d’im- portazione) o 11 capoverso 3 (obbligo di registrazione delle aziende commer- ciali e delle aziende di allevamento); c. possiede, offre in vendita o aliena a terzi a titolo oneroso o gratuito esemplari importati senza l’autorizzazione secondo l’articolo 7 capoverso 1. 2 La pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria se l’infra- zione: a. all’articolo 6 capoverso 1, 7 capoversi 1 o 2 o 9 oppure secondo il capoverso 1 lettera c riguarda un gran numero di esemplari di specie di cui agli allegati I e II CITES; b. è stata commessa per mestiere; c. è stata commessa dall’autore come membro di una banda costituitasi per con- travvenire sistematicamente alla presente legge. 3 Se l’autore ha agito per negligenza la pena è della multa sino a 20 000 franchi.
4 Nei casi di lieve entità secondo i capoversi 1 e 3 la pena è della multa.
5 È punito con la multa chiunque viola intenzionalmente o per negligenza prescrizioni d’esecuzione del Consiglio federale o del DFI la cui violazione è dichiarata punibile sotto comminatoria della pena prevista dal presente capoverso.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 19 marzo 2021 Consiglio nazionale, 19 marzo 2021 Il presidente: Alex Kuprecht Il presidente: Andreas Aebi La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Circolazione delle specie di fauna e di flora protette. LF RU 2022 128
Referendum ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente l’8 lu- glio 2021.3
2 La presente legge entra in vigore il 1° marzo 2022.
26 gennaio 2022 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione,Walter Thurnherr
3 FF 2021 667