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AS 2023 586

Ordinanza dell’USAV
che istituisce provvedimenti per lottare contro la malattia emorragica epizootica
del 16 ottobre 2023

Preambolo

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),

visto l’articolo 239e capoversi 2 e 3 dell’ordinanza del 27 giugno 19951 sulle epizoozie (OFE);
visti gli articoli 5 capoverso 4 e 25 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 18 novembre 20152 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia,

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza istituisce provvedimenti per lottare contro la malattia emorragica epizootica (EHD).

Essa disciplina:

  • a. l’estensione della zona delimitata per la EHD conformemente all’articolo 239e capoverso 2 OFE;

  • b. l’esportazione di animali vivi delle seguenti specie:

    1. animali della specie bovina,

    2. ovini e caprini,

    3. camelidi,

    4. cervidi,

    5. tutti gli altri artiodattili ad eccezione dei suini;

  • c. l’esportazione di sperma, ovuli ed embrioni (materiale germinale) degli animali di cui alla lettera b.

Art. 2 Estensione della zona delimitata per la EHD

La zona delimitata per la EHD comprende la Svizzera.

Art. 3 Periodo privo del vettore

È considerato periodo privo del vettore il periodo dal 1° dicembre al 31 marzo. Il periodo che copre il tempo restante è considerato periodo di protezione.

Art. 4 Esportazione di animali vivi verso gli Stati membri dell’UE, l’Irlanda del Nord e la Norvegia

È vietata l’esportazione di animali vivi di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettera b verso gli Stati membri dell’UE, l’Irlanda del Nord e la Norvegia.

Art. 5 Esportazione di materiale germinale verso gli Stati membri dell’UE, l’Irlanda del Nord e la Norvegia

È vietata l’esportazione di materiale germinale ottenuto dopo il 28 luglio 2023 verso gli Stati membri dell’UE, l’Irlanda del Nord e la Norvegia.

In deroga al capoverso 1, il veterinario cantonale può autorizzare l’esportazione di materiale germinale di bovini, ovini e caprini se la partita soddisfa una delle seguenti condizioni di cui all’allegato II parte 5 capitolo III del regolamento delegato (UE) 2020/6863:

  • a. gli animali da cui è stato ottenuto il materiale germinale sono stati detenuti per un periodo almeno pari ai 60 giorni precedenti la raccolta del materiale germinale e durante tale raccolta in uno stabilimento protetto dai vettori di cui all’articolo 6;

  • b. gli animali sono stati sottoposti durante tutto il periodo di raccolta a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi all’infezione da virus della EHD effettuata, con esito negativo, almeno ogni 60 giorni e tra 28 e 60 giorni dalla data di raccolta finale del materiale germinale;

  • c. gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova di identificazione dell’agente dell’infezione da virus su campioni di sangue prelevati all’inizio e alla fine della raccolta dello sperma e durante tale raccolta, a intervalli di:

    1. almeno 7 giorni, in caso di prova di isolamento del virus, o

    2. almeno 28 giorni, in caso di reazione a catena della polimerasi;

  • d. gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova di identificazione dell’agente dell’infezione da virus della EHD su campioni di sangue prelevati il giorno della raccolta degli ovociti o degli embrioni;

  • e. durante il periodo privo del vettore di cui all’articolo 3 fino alla raccolta del materiale germinale sono trascorsi almeno 60 giorni.

Il veterinario cantonale può autorizzare l’esportazione di materiale germinale ottenuto prima del 28 luglio 2023 se è stato conservato separatamente dal materiale germinale di cui al capoverso 1 e se non vi è alcun legame epidemiologico con un caso di EHD.

Art. 6 Stabilimenti protetti dai vettori in cui viene ottenuto materiale germinale

Il veterinario cantonale può riconoscere uno stabilimento in cui sono detenuti bovini, ovini o caprini per l’ottenimento di materiale germinale come stabilimento protetto dai vettori se sono soddisfatte le seguenti condizioni di cui all’articolo 44 e all’allegato V parte II capitolo 3 del regolamento delegato (UE) 2020/6894:

  • a. lo stabilimento è dotato di adeguate barriere fisiche all’ingresso e all’uscita;

  • b. le aperture sono schermate contro i vettori con maglie di calibro opportuno, impregnate periodicamente con un insetticida omologato secondo le istruzioni dei fabbricanti;

  • c. il controllo e la sorveglianza dei vettori devono essere effettuati all’interno e nei pressi dello stabilimento protetto dai vettori;

  • d. sono adottati provvedimenti atti a limitare o a eliminare i siti di riproduzione dei vettori nelle vicinanze dello stabilimento protetto dai vettori;

  • e. per la gestione dello stabilimento protetto dai vettori e per il trasporto degli animali al luogo di carico sono predisposte procedure operative standard, comprendenti le descrizioni dei sistemi di back-up e di allarme.

Il veterinario cantonale esamina con frequenza adeguata, ma almeno all’inizio e alla fine periodo di protezione e una volta durante lo stesso, l’efficacia dei provvedimenti adottati mediante una trappola per vettori installata all’interno dello stabilimento.

Art. 7 Certificati sanitari per le partite verso gli Stati membri dell’UE, l’Irlanda del Nord e la Norvegia

Il materiale germinale di cui all’articolo 5 capoverso 2 per le partite verso gli Stati membri dell’UE, l’Irlanda del Nord e la Norvegia deve essere accompagnato da un certificato sanitario che attesti il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 5 e, se del caso, all’articolo 6.

Art. 8 Esportazione di animali e di materiale germinale dalla Svizzera

È vietata l’esportazione dalla Svizzera di animali vivi e di materiale germinale di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettere b e c.

In deroga al capoverso 1, il veterinario cantonale può autorizzare l’esportazione se:

  • a. le condizioni riguardo alla EHD per l’importazione del Paese di destinazione sono rispettate;

  • b. le condizioni riguardo alla EHD per il transito di eventuali Paesi di transito sono rispettate; e

  • c. sulla base dell’attuale situazione epizootica non vi sono motivi che impediscono l’esportazione.

Art. 9

La presente ordinanza entra in vigore il 17 ottobre 20235.

16 ottobre 2023

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria:

Hans Wyss

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