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AS 2025 708

Ordinanza dell’USAV che istituisce misure destinate a evitare l’ulteriore diffusione dell’influenza aviaria

Preambolo

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)

ordina:

I

L’allegato 2 dell’ordinanza dell’USAV del 6 novembre 20251 che istituisce misure destinate a evitare l’ulteriore diffusione dell’influenza aviaria è sostituito dalla versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 13 novembre 2025 alle ore 18.002.

13 novembre 2025

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria:

p.p. Martin Reist

(art. 6)

Zone di osservazione

Sono considerate zone di osservazione le coste di tre km di larghezza che delimitano le acque elencate di seguito:

  • – Aare, dall’uscita dal Lago di Bienne a Klingnau, inclusa la riserva naturale di Häftli;

  • – Allondon, incluso il Rodano, dall’uscita dal Lago di Ginevra;

  • – Lago artificiale di Klingnau;

  • – Lago artificiale di Niederried;

  • – Lago di Baldegg;

  • – Lago dei Quattro Cantoni;

  • – Lago di Bienne, incluso lo Zihlkanal;

  • – Lago di Ginevra;

  • – Lago di Greifen;

  • – Lago di Hallwil;

  • – Lago di Morat;

  • – Lago di Neuchâtel, incluso il Canale della Broye;

  • – Lago di Pfäffikon;

  • – Lago di Sempach;

  • – Lago di Wohlen;

  • – Lago di Zugo;

  • – Lago di Zurigo;

  • – Lago inferiore di Costanza;

  • – Lago superiore di Costanza;

  • – Limmat;

  • – Reuss, dall’uscita dal Lago dei Quattro Cantoni;

  • – Reno, dall’uscita dal Lago di Costanza a Basilea, inclusa l’enclave tedesca di Büsingen nel Cantone di Sciaffusa;

  • – Vecchio Reno, dal Comune di St. Margrethen all’estuario del Lago di Costanza.