La presente ordinanza disciplina:
a. i requisiti per l’immissione sul mercato degli imballaggi;
b. la ripresa degli imballaggi e il loro smaltimento;
c. il finanziamento dello smaltimento degli imballaggi in vetro.
AS 2026 358
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 30a lettera b, 30b, 30d capoverso 7, 32abis, 35i, 39 capoverso 1 e 46 capoverso 2 della legge del 7 ottobre 19831 sulla protezione dell’ambiente;
visto l’articolo 31 della legge federale del 6 ottobre 19952 sugli ostacoli tecnici al commercio,
ordina:
La presente ordinanza disciplina:
a. i requisiti per l’immissione sul mercato degli imballaggi;
b. la ripresa degli imballaggi e il loro smaltimento;
c. il finanziamento dello smaltimento degli imballaggi in vetro.
Nella presente ordinanza si intende per:
a. imballaggi e componenti di imballaggi: i prodotti fabbricati con diversi materiali e destinati alla ricezione, alla protezione, all’uso, alla fornitura, all’etichettatura o alla presentazione di merci;
b. imballaggi riutilizzabili: gli imballaggi concepiti, realizzati e immessi sul mercato per essere utilizzati nuovamente;
c. imballaggi monouso: gli imballaggi previsti per un singolo utilizzo;
d. imballaggi per bevande: gli imballaggi per alimenti liquidi destinati a essere bevuti, a eccezione di bicchieri e sacchetti per bevande;
e. cartoni per bevande: gli imballaggi per bevande e altri alimenti liquidi costituiti principalmente da cartone, piccole quantità di plastica e, talvolta, alluminio;
f. imballaggi in plastica: tutti gli imballaggi costituiti da uno o più polimeri di plastica, a eccezione degli imballaggi per bevande in polietilene tereftalato (PET);
g. imballaggi di servizio: gli imballaggi progettati per essere utilizzati nel punto vendita, purché svolgano una funzione di imballaggio;
h. valorizzazione materiale: la fabbricazione di nuovi imballaggi o di altri prodotti a partire da imballaggi usati (riciclaggio);
i. materiali riciclati: i materiali ottenuti mediante processi di riciclaggio e che possono sostituire le materie prime primarie;
j. quota di riciclaggio: la percentuale di imballaggi sottoposti a valorizzazione materiale durante un anno civile in rapporto al peso totale di questi imballaggi consegnati per l’utilizzo in Svizzera;
k. quota di recupero: la percentuale di imballaggi riutilizzabili riempiti nuovamente durante un anno civile in rapporto alla quantità totale di questi imballaggi consegnata per l’utilizzo in Svizzera;
l. residui di trattamento: i materiali provenienti dal trattamento di rifiuti raccolti separatamente che non possono essere sottoposti a valorizzazione materiale;
m. consumatori: le persone fisiche che agiscono per scopi che non rientrano nella loro attività commerciale, industriale o professionale;
n. utenti finali: i consumatori nonché tutte le persone fisiche o giuridiche con domicilio o succursale in Svizzera che utilizzano un prodotto nell’ambito della loro attività commerciale o professionale e non lo reimmettono sul mercato nella forma in cui è stato loro fornito;
o. produttori: le persone fisiche o giuridiche che fabbricano prodotti e componenti a titolo professionale o commerciale o che li importano in Svizzera per la fornitura a titolo commerciale;
p. commercianti: le persone fisiche o giuridiche che acquistano in Svizzera prodotti e componenti e li forniscono a titolo commerciale;
q. stato della tecnica: l’attuale stato di avanzamento di processi, installazioni e modalità di esercizio che:
è stato sperimentato con successo su impianti o attività comparabili in Svizzera o all’estero oppure è stato impiegato con successo in via sperimentale e può, secondo le regole della tecnica, essere applicato ad altri impianti o attività, e che
un’azienda media ed economicamente sana del ramo in questione può sostenere sotto il profilo economico.
Se tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile, i commercianti e i produttori che consegnano imballaggi contenenti merci si assicurano che:
a. siano limitati al minimo indispensabile in termini di volume e massa per garantire il livello di sicurezza e igiene necessario della merce imballata;
b. siano idonei alla raccolta, al trattamento e al riciclaggio e non comportino difficoltà tecniche rilevanti o costi supplementari notevoli per lo svolgimento di tali attività;
c. contengano la percentuale più elevata possibile di materiali riciclati; e
d. non contengano sostanze estremamente preoccupanti di cui all’articolo 70 capoverso 1 dell’ordinanza del 5 giugno 20153 sui prodotti chimici.
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) può stabilire eccezioni per determinati imballaggi al fine di garantire la funzionalità in mancanza di alternative.
I commercianti e i produttori che consegnano cartoni per bevande e imballaggi monouso in plastica contenenti merci e che non assicurano lo smaltimento di tutti gli imballaggi da loro consegnati attraverso l’adesione a un’organizzazione settoriale o mediante contributi finanziari a tale organizzazione, sono tenuti a:
a. riprendere tali imballaggi raccolti separatamente sul luogo della consegna effettiva o nelle immediate vicinanze; in caso di forniture ricorrenti, la ripresa può essere effettuata anche in occasione di una delle forniture successive;
b. indicare in un luogo ben visibile e adeguato che tali imballaggi vengono ripresi.
Un’organizzazione settoriale che si assume i compiti di cui al capoverso 1 è responsabile, al posto dei commercianti e dei produttori, del rispetto degli obblighi di cui alle lettere a e b.
Qualora la ripresa non avvenga a titolo gratuito, il prezzo deve essere fissato in modo tale da coprire i costi di smaltimento. Il prezzo non deve essere definito a scopo di lucro.
Sono fatte salve le misure particolari del DATEC di cui all’articolo 7.
L’obbligo sussidiario di ripresa di cui all’articolo 4 si applica soltanto:
a. ai commercianti e produttori il cui fatturato supera il valore soglia di un milione di franchi per due esercizi consecutivi e che immettono in commercio più di 500 chilogrammi di materiali di imballaggio;
b. agli imballaggi che non vengono utilizzati né per il trasporto di merci pericolose né per scopi medici.
Il DATEC può stabilire ulteriori esenzioni dall’obbligo sussidiario di ripresa per imballaggi non idonei alla valorizzazione materiale.
Chi riprende cartoni per bevande e imballaggi monouso in plastica deve:
a. smaltire tutti gli imballaggi conformemente alle esigenze ecologiche e secondo lo stato della tecnica; gli imballaggi devono essere sottoposti in via prioritaria a valorizzazione materiale;
b. sottoporre gli imballaggi e i residui di trattamento che non possono essere sottoposti a valorizzazione materiale innanzitutto a valorizzazione materiale ed energetica e, in seguito, alla sola valorizzazione energetica;
c. indennizzare a copertura dei costi tutti gli attori coinvolti nella catena di smaltimento per le prestazioni rese; l’organizzazione settoriale, con l’accordo dei suoi membri e degli altri attori coinvolti, può stabilire altre modalità di indennizzo;
d. assicurare che i costi di smaltimento e i relativi oneri siano coperti da contributi conformi al principio di causalità, che devono essere vincolati allo scopo e possono essere utilizzati soltanto a copertura dei costi di smaltimento;
e. assicurare che la percentuale di imballaggi per bevande in PET non superi il 2 per cento dell’intera massa raccolta;
f. adottare sempre misure volte ad aumentare sia la quota di raccolta sia la qualità e la purezza del materiale raccolto.
Chi riprende cartoni per bevande e imballaggi monouso in plastica deve illustrare ogni anno in un rapporto l’adempimento delle prescrizioni di cui al capoverso 1 lettere a–f in modo chiaro e tracciabile. Il rapporto deve essere presentato all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) ogni anno entro il 31 marzo.
Le prove e i calcoli delle cifre devono essere conservati per cinque anni. Su richiesta, devono essere fornite alle autorità le informazioni necessarie per l’esecuzione.
La quota di riciclaggio dei cartoni per bevande soggetti all’obbligo di ripresa deve ammontare almeno al 70 per cento, quella degli imballaggi monouso in plastica almeno al 55 per cento.
In caso di mancato raggiungimento delle quote di riciclaggio di cui al capoverso 1, il DATEC può stabilire che:
a. l’obbligo sussidiario di ripresa da parte dei commercianti e dei produttori di cui all’articolo 4 capoverso 1 deve essere adempiuto a proprie spese; oppure
b. i commercianti e produttori sono obbligati a:
prelevare un deposito minimo su determinati cartoni per bevande o sugli imballaggi monouso in plastica soggetti all’obbligo di ripresa,
riprendere tali imballaggi contro restituzione del deposito, e
conferire al riciclaggio, a proprie spese, gli imballaggi ripresi.
I produttori che consegnano imballaggi in vetro vuoti destinati all’impiego in Svizzera o che importano tali imballaggi sono tenuti a versare una tassa di smaltimento anticipata (tassa) a un’organizzazione incaricata dall’UFAM (organizzazione).
L’obbligo della tassa si applica anche ai produttori che consegnano o importano imballaggi in vetro pieni, a condizione che la tassa non sia stata già versata sugli imballaggi in vetro vuoti.
Non sono assoggettati all’obbligo della tassa:
a. i produttori che consegnano o importano imballaggi con un volume di riempimento inferiore a 0,02 litri;
b. i produttori che consegnano o importano meno di 1000 imballaggi per semestre civile;
c. i produttori che consegnano o importano imballaggi vuoti o pieni non destinati a essere impiegati per prodotti alimentari o cosmetici.
Per ogni imballaggio la tassa ammonta a un importo tra un minimo di un centesimo e un massimo di 10 centesimi.
Il DATEC fissa l’ammontare della tassa in base ai costi presunti delle attività di cui all’articolo 11. Consulta preventivamente le cerchie interessate.
L’organizzazione deve informare opportunamente i consumatori sull’ammontare della tassa.
Le persone assoggettate all’obbligo della tassa devono comunicare all’organizzazione entro 30 giorni dalla scadenza di un semestre civile il numero di imballaggi in vetro soggetti alla tassa che hanno consegnato o importato durante tale periodo. Esse suddividono i dati conformemente alle prescrizioni dell’organizzazione e secondo l’ammontare della tassa.
La tassa sugli imballaggi consegnati o importati durante un semestre civile è esigibile 60 giorni dopo la scadenza del semestre. In caso di pagamento ritardato, viene addebitato un interesse di mora; sui pagamenti anticipati l’organizzazione può accordare un interesse remunerativo.
Se l’organizzazione affida il prelievo della tassa all’importazione all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), per il prelievo, la scadenza e gli interessi si applica per analogia la legislazione sulle dogane.
L’organizzazione deve impiegare la tassa per le attività seguenti:
a. la raccolta e il trasporto del vetro usato;
b. la pulizia e la selezione degli imballaggi in vetro intatti;
c. la pulizia e il condizionamento dei frammenti di vetro per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti;
d. le attività di informazione, in particolare mirata a promuovere il riutilizzo e la valorizzazione materiale degli imballaggi in vetro; per tali attività può essere impiegato al massimo il 10 per cento dei proventi totali annui della tassa;
e. la restituzione delle tasse (art. 13);
f. le proprie attività svolte nell’ambito del mandato dell’UFAM;
g. il finanziamento degli oneri dell’UFAM derivanti dall’adempimento dei suoi compiti secondo la presente ordinanza.
Chi rivendica finanziamenti da parte dell’organizzazione per le attività di cui all’articolo 11 deve presentare a quest’ultima, entro il 31 marzo dell’anno seguente, una domanda motivata. L’organizzazione può stabilire le indicazioni che devono figurare nella domanda.
L’organizzazione elargisce finanziamenti a terzi soltanto nella misura in cui questi effettuano le attività in modo economico e appropriato. A tale scopo può svolgere accertamenti.
L’organizzazione elargisce finanziamenti per le attività di cui all’articolo 11 lettere a–d sulla base dei mezzi a disposizione. Tiene conto in particolare della quantità e della qualità del vetro usato nonché dell’inquinamento ambientale causato da tali attività.
Chi esporta imballaggi sui quali è stata riscossa una tassa ha diritto alla restituzione della stessa sulla base di una domanda motivata.
Gli importi della tassa inferiori a 25 franchi non vengono restituiti.
Le domande di restituzione possono essere presentate all’organizzazione per ogni semestre civile, ma entro il 31 marzo dell’anno seguente.
L’UFAM affida a un’organizzazione idonea la riscossione, l’amministrazione e l’impiego della tassa. L’organizzazione non deve avere interessi economici legati alla fabbricazione, all’importazione, all’esportazione, alla consegna o allo smaltimento di imballaggi.
L’UFAM stipula di volta in volta un contratto con l’organizzazione per un periodo massimo di cinque anni. Il contratto stabilisce in particolare la quota della tassa che l’organizzazione può utilizzare per lo svolgimento delle proprie attività, nonché le condizioni e le conseguenze di uno scioglimento anticipato del contratto.
L’organizzazione deve eseguire controlli interni dell’organo di gestione e affidare la verifica dei risultati interni di tali controlli nonché la revisione a terzi indipendenti e autorizzati dall’UFAM. Essa deve fornire loro tutte le informazioni necessarie e concedere loro la consultazione degli atti.
L’organizzazione può concordare il prelievo della tassa all’importazione con l’UDSC. A tale riguardo, l’UDSC può impegnarsi a comunicare all’organizzazione i dati contenuti nelle dichiarazioni doganali nonché altre constatazioni relative all’importazione o all’esportazione di imballaggi.
L’organizzazione serba nei confronti di terzi il segreto d’affari delle persone assoggettate all’obbligo della tassa.
L’UFAM vigila sull’organizzazione. Può impartirle istruzioni, in particolare per quanto riguarda l’impiego della tassa.
L’organizzazione deve fornire all’UFAM tutte le informazioni necessarie nonché concedergli la consultazione degli atti.
Essa deve presentare all’UFAM entro il 31 maggio di ogni anno un rapporto sulle attività svolte l’anno precedente. Tale rapporto deve contenere in particolare:
a. il conto d’esercizio;
b. il rapporto di revisione;
c. il numero di imballaggi in vetro soggetti alla tassa notificato all’organizzazione l’anno precedente, distinguendo in base all’ammontare della tassa;
d. un rendiconto dell’impiego della tassa, con indicazione dell’importo, dello scopo e del beneficiario.
L’UFAM pubblica il rapporto; omette i dati che sottostanno al segreto d’affari o di fabbricazione oppure che consentono di trarre conclusioni al riguardo.
Sulle domande di restituzione della tassa (art. 13) e sui finanziamenti a terzi (art. 12), l’organizzazione statuisce mediante decisione formale.
I commercianti e i produttori che consegnano bevande agli utenti finali sono tenuti a:
a. etichettare come tali gli imballaggi riutilizzabili; ciò non si applica agli esercizi nel settore della ristorazione;
b. indicare sugli imballaggi per bevande soggetti a deposito l’ammontare del deposito prelevato.
I commercianti e i produttori che consegnano bevande in imballaggi riutilizzabili agli utenti finali sono tenuti a prelevare un deposito. Sono tenuti a riprendere contro restituzione del deposito gli imballaggi riutilizzabili che figurano nel loro assortimento.
Per tutti gli imballaggi per bevande riutilizzabili il deposito ammonta ad almeno 30 centesimi.
Non sottostanno agli obblighi di cui al capoverso 1:
a. i titolari di esercizi della ristorazione che assicurano la raccolta degli imballaggi riutilizzabili;
b. i commercianti e i produttori che, in caso di fornitura a domicilio, fatturano ai consumatori un importo pari all’ammontare del deposito per gli imballaggi per bevande riutilizzabili non restituiti.
L’UFAM può esentare i commercianti e i produttori che aderiscono a un’organizzazione settoriale dagli obblighi di cui al capoverso 1 dietro richiesta di tale organizzazione se questa:
a. persegue la raccolta, la pulizia e il riutilizzo coordinati di imballaggi per bevande riutilizzabili standardizzati;
b. comprende almeno dieci commercianti o produttori di bevande in imballaggi riutilizzabili;
c. dispone di un elenco dei membri pubblicamente consultabile e regolarmente aggiornato;
d. può dimostrare, sulla base di un ecobilancio, i maggiori benefici per l’ambiente del sistema degli imballaggi riutilizzabili rispetto al sistema di quelli monouso; l’ecobilancio deve essere redatto da un terzo indipendente e convalidato da un altro perito esterno;
e. adotta misure adeguate per raggiungere una quota di recupero pari ad almeno il 70 per cento;
f. introduce misure adeguate per garantire la raccolta in base alla tipologia;
g. presenta i flussi dei materiali e finanziari in modo trasparente e tracciabile nel rispetto del segreto aziendale.
L’organizzazione settoriale deve dimostrare all’UFAM ogni anno entro il 31 marzo in un rapporto l’adempimento delle prescrizioni di cui al capoverso 4 lettere a–g in modo chiaro e tracciabile.
Sulla base del rapporto di cui al capoverso 5, l’UFAM verifica ogni anno se sono adempiuti i requisiti per l’esenzione di cui al capoverso 4. Se i requisiti non sono più adempiuti, dopo aver sentito le parti interessate e concesso un congruo termine, l’UFAM revoca l’esenzione.
I commercianti e i produttori che consegnano agli utenti finali bevande in imballaggi monouso in PET o in metallo e che non assicurano lo smaltimento di tutti gli imballaggi da loro consegnati attraverso l’adesione a un’organizzazione settoriale o mediante contributi finanziari a tale organizzazione sono tenuti a:
a. riprendere tali imballaggi monouso presso tutti i punti vendita e durante l’intero orario d’apertura;
b. conferire, a proprie spese, tali imballaggi monouso alla valorizzazione materiale secondo lo stato della tecnica; e
c. indicare in modo chiaro e visibile presso i punti vendita che riprendono tali imballaggi monouso.
Un’organizzazione settoriale che si assume i compiti di cui al capoverso 1 è responsabile del rispetto degli obblighi di cui alle lettere a–c.
Sono fatte salve le misure particolari del DATEC di cui all’articolo 20 capoverso 2.
La quota di riciclaggio degli imballaggi per bevande in vetro, in PET e in alluminio deve raggiungere almeno il 75 per cento per ciascun tipo di materiale.
In caso di mancato raggiungimento della quota di riciclaggio, il DATEC può obbligare commercianti e produttori a:
a. prelevare un deposito minimo sugli imballaggi monouso fabbricati nei materiali in questione;
b. riprendere tali imballaggi contro restituzione del deposito; e
c. conferire al riciclaggio, a proprie spese, gli imballaggi ripresi.
Il DATEC può limitare l’obbligo di prelevare un deposito agli imballaggi che costituiscono la causa principale della quota di riciclaggio insufficiente. Può stabilire eccezioni all’obbligo di prelevare un deposito se il riciclaggio degli imballaggi è garantito in altro modo.
I produttori di bevande devono comunicare elettronicamente all’UFAM entro la fine di febbraio di ogni anno e secondo le specificazioni da esso richieste:
a. il volume di bevande prodotte o importate per il consumo in Svizzera l’anno precedente, distinguendo tra imballaggi riutilizzabili e monouso, nonché secondo i materiali utilizzati per la loro fabbricazione e i tipi di bevande;
b. il peso degli imballaggi monouso ma riciclabili, utilizzati l’anno precedente per le bevande prodotte o importate per il consumo in Svizzera, distinguendo secondo i materiali utilizzati per la loro fabbricazione e i tipi di bevande.
I produttori di prodotti contenuti in imballaggi monouso che non sono assoggettati all’obbligo d’informare di cui agli articoli 10 e 21 devono comunicare elettronicamente all’UFAM entro la fine di febbraio di ogni anno il peso degli imballaggi utilizzati l’anno precedente per le merci prodotte o importate per il consumo in Svizzera, distinguendo secondo i materiali utilizzati per la loro fabbricazione.
I produttori di imballaggi di servizio monouso vuoti devono comunicare elettronicamente all’UFAM entro la fine di febbraio di ogni anno e conformemente alle prescrizioni da esso richieste il peso degli imballaggi utilizzati l’anno precedente per il consumo in Svizzera, distinguendo secondo i materiali utilizzati per la loro fabbricazione.
Gli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano esclusivamente alle imprese il cui fatturato supera il valore soglia di un milione di franchi per due esercizi consecutivi e che producono o importano oltre 500 chilogrammi di imballaggi per il consumo in Svizzera.
I commercianti e i produttori assoggettati all’obbligo di ripresa di imballaggi monouso (art. 4 cpv. 1, 7 cpv. 2, 19 cpv. 1, 20 cpv. 2) devono comunicare elettronicamente all’UFAM, entro la fine di febbraio di ogni anno, il peso degli imballaggi ripresi e riciclati l’anno precedente. I dati devono essere suddivisi secondo i materiali di imballaggio.
Chi ricicla imballaggi monouso soggetti all’obbligo di ripresa a titolo professionale oppure li importa o li esporta per riciclarli, deve comunicare elettronicamente all’UFAM, entro la fine di febbraio di ogni anno e per ciascun materiale utilizzato per la loro fabbricazione, il peso degli imballaggi riciclati, l’azienda di riciclaggio e il tipo di riciclaggio relativi all’anno precedente. Le materie plastiche devono essere distinte almeno in base ai polimeri PET, PE, PP, PS, PVC.
Le persone assoggettate all’obbligo d’informare possono comunicare entro la fine di febbraio i dati di cui agli articoli 21–23 anche a servizi di notifica privati, comprese le organizzazioni settoriali da loro incaricate.
I servizi di notifica devono riassumere i dati e comunicarli all’UFAM entro la fine di aprile.
L’UFAM è autorizzato a prendere visione di tutte le singole notifiche.
L’esecuzione della presente ordinanza spetta ai Cantoni, nella misura in cui essa non sia affidata a un’autorità federale.
Quattro anni dopo l’entrata in vigore degli obblighi d’informare (art. 21–23), il Consiglio federale verifica se i valori soglia di cui agli articoli 5 capoverso 1 lettera a e 22 capoverso 3 siano proporzionati dal punto di vista finanziario e in termini di quantità.
L’ordinanza del 5 luglio 20004 sugli imballaggi per bevande è abrogata.
Fino all’entrata in vigore dell’articolo 4, i commercianti e i produttori che immettono in commercio cartoni per bevande e imballaggi monouso in plastica contenenti merci oppure le loro organizzazioni settoriali possono riprendere tali imballaggi dai rifiuti urbani di cui all’articolo 3 lettera a numeri 1–3 dell’ordinanza del 4 dicembre 20155 sui rifiuti, se:
a. le condizioni di cui all’articolo 6 sono adempiute; in particolare, per quanto tecnicamente possibile, devono conferire tali imballaggi alla valorizzazione materiale;
b. informano regolarmente l’UFAM e le autorità cantonali e comunali interessate in merito alla propria attività; e
c. indicano in modo chiaro e visibile presso i punti vendita che tali imballaggi vengono ripresi.
Fino all’entrata in vigore dell’articolo 8 i produttori che consegnano imballaggi per bevande in vetro vuoti destinati all’impiego in Svizzera o che importano tali imballaggi sono tenuti a versare una tassa di smaltimento anticipata (tassa) a un’organizzazione incaricata dall’UFAM. L’obbligo della tassa si applica anche ai produttori che importano imballaggi per bevande in vetro pieni. Non sono assoggettati all’obbligo della tassa:
a. i produttori che consegnano o importano imballaggi per bevande con un volume di riempimento inferiore a 0,09 litri;
b. i produttori che consegnano o importano meno di 1000 imballaggi per bevande per semestre civile.
Fatti salvi i capoversi 2–6, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2027.
L’articolo 3 entra in vigore il 1° gennaio 2030.
L’articolo 4 entra in vigore il 1° gennaio 2031.
L’articolo 7 entra in vigore il 1° gennaio 2032.
L’articolo 8 entra in vigore il 1° gennaio 2028.
L’articolo 22 entra in vigore il 1° gennaio 2031.
24 giugno 2026 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin |