Aiuto d'urgenza agli stranieri non domiciliati in Svizzera (turisti, persone in viaggio d'affari). Presa a carico da parte della Confederazione dei costi non coperti
22.422 · Iniziativa parlamentare · 2022-03-18
Parlamento
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare l'articolo 21 della legge federale del 24 giugno 1977 sull'assistenza (LAS; RS 851.1) in modo tale che in futuro la Confederazione assuma le spese legate all'aiuto d'urgenza concesso agli stranieri non domiciliati in Svizzera (turisti, persone in viaggio d'affari, sfollati provenienti dall'UE, ad esempio dall'Ucraina) affinché i costi siano ripartiti più ampiamente.
Provvede inoltre affinché il Paese d'origine rimborsi le spese sostenute o la persona bisognosa di aiuto sia coperta di conseguenza.
Begründung
Conformemente all'articolo 21 LAS, se uno straniero dimorante in Svizzera ma non quivi domiciliato, ad esempio un turista o una persona in viaggio d'affari, abbisogna di aiuto immediato, il Cantone di dimora è tenuto ad assisterlo.Rientrano in questa disposizione anche gli sfollati provenienti dall'UE, ad esempio dall'Ucraina, che vivono da parenti.
È considerato Cantone di dimora, tenuto ad assumere tali costi, il Cantone in cui lo straniero si trova effettivamente (per caso) nel momento in cui ha bisogno di assistenza per il verificarsi di un evento. Se una persona manifestamente bisognosa d'aiuto, segnatamente a seguito di malattia o infortunio, è stata trasportata in un altro Cantone su ordine del medico o dell'autorità, il Cantone da cui è stato dato l'ordine di trasporto è considerato Cantone di dimora secondo l'articolo 11 LAS.
La legge cantonale sull'assistenza può prevedere anche che il Cantone, in caso di aiuto d'urgenza, obblighi il Comune in cui la persona si trova nel momento in cui ha bisogno di aiuto ad assumere i relativi costi. Capita regolarmente che uno straniero non domiciliato in Svizzera generi costi di soccorso e/o di cura, di degenza ospedaliera e di rimpatrio al proprio domicilio o Paese d'origine che non sono coperti e che devono quindi essere presi a carico dal Comune o dal Cantone interessato.
La crisi da COVID-19 ha mostrato, per esempio, che nel 2020 turisti italiani, francesi, britannici e sudafricani hanno fuggito il virus rifugiandosi in Svizzera, soprattutto in Ticino, nei Grigioni, in Vallese e nell'Oberland Bernese.Gli ordini di quarantena e i contagi sono stati ignorati e i costi ospedalieri non coperti sono rimasti a carico dei Comuni e dei Cantoni.
Allo stesso modo, la guerra in Ucraina ha portato molte persone a rifugiarsi da parenti e conoscenti che vivono in Svizzera, dove possono rimanere per una durata di tre mesi senza preavviso.
I Cantoni e/o i Comuni devono assumere i costi relativi all'aiuto d'urgenza non coperti per i turisti, gli ospiti e le persone in viaggio d'affari stranieri, anche se questi ultimi sono solo di passaggio e si trovano per caso sul loro territorio quando subiscono il danno. Questa situazione può causare a un Comune gravi problemi finanziari.
Nella sua risposta del 13 marzo 2017 a una domanda analoga (17.5146) posta dall'ex consigliere nazionale Karl Vogler dal titolo "Stranieri non domiciliati in Svizzera. Rimborso da parte della Confederazione o di terzi dell'aiuto immediato concesso dai Cantoni e dai Comuni", il Consiglio federale aveva dichiarato di essere pronto a chiarire, in collaborazione con i Cantoni, il significato pratico della normativa vigente, in particolare le sue ripercussioni finanziarie per i singoli Cantoni, e di essere disposto a esaminare eventuali soluzioni alternative per permettere, se del caso, una ripartizione più ampia dei costi in questione.