Aiuti finanziari per le organizzazioni mantello per l'uguaglianza
23.3017 · Mozione · 2023-02-17
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Affinché le organizzazioni mantello per l'uguaglianza possano svolgere efficacemente compiti che assumono nell'interesse pubblico, il Consiglio federale è incaricato di adeguare la legge federale sulla parità dei sessi in modo che le suddette organizzazioni mantello possano essere cofinanziate in futuro dalla Confederazione analogamente alle organizzazioni familiari.
Una minoranza della Commissione (Gutjahr, Gafner, Haab, Herzog Verena, Huber, Keller Peter, Nantermod, Umbricht Pieren, Wasserfallen Christian) propone di respingere la mozione.
Begründung
- Nel nostro Paese la parità fra uomo e donna avanza troppo lentamente. Nell'attuazione della "Strategia Parità 2030" le organizzazioni mantello attive nel promuovere la politica della parità assumono un'importante funzione complementare all'Amministrazione federale. Queste organizzazioni svolgono numerosi compiti, il cui adempimento riveste un interesse diretto per lo Stato (p. es. consulenza, sensibilizzazione, trasferimento di conoscenze ecc.). L'efficacia e la sostenibilità del loro lavoro sono tuttavia limitate inutilmente da finanziamenti precari relativi ai progetti e da un impiego elevato di risorse di terzi, accompagnato dal corrispondente onere per la loro acquisizione.
- Nel suo rapporto del 7 novembre 2022, in risposta alle domande presentate dalla Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura, l'Amministrazione propone ad esempio di esaminare un finanziamento di alliance F mediante aiuti finanziari, e ciò vista la rappresentatività dei suoi membri, dell'importanza e della portata dei temi trattati nonché della qualità del lavoro e dei progetti. A tal fine occorrerebbe creare una base legale.
- Con l'articolo 15 della legge federale sulla parità dei sessi, il legislatore ha istituito consapevolmente una possibilità di finanziamenti strutturali per quelle prestazioni di servizi di consulenza che nel libero mercato non riuscirebbero pressoché a coprire i costi e non potrebbero quindi affermarsi, ma che sono indispensabili per il raggiungimento dell'obiettivo costituzionale. Tuttavia fra le attività indispensabili per il mandato costituzionale si annoverano anche la sensibilizzazione, il centro di know-how, il trasferimento di conoscenze, le reti e il mentoring, che parimenti non sono finanziabili sul libero mercato in modo da coprire i costi. Queste attività non sono attualmente svolte o finanziate né dalla Confederazione né dai Cantoni, ma sono assunte da organizzazioni mantello e finanziate in modo precario mediante i contributi dei membri e dei donatori.
- Gli aiuti finanziari possono essere strutturati analogamente agli aiuti finanziari erogati secondo la legge sugli assegni familiari (LAFam). Di conseguenza non si tratterebbe di contributi strutturali, bensì di mandati di prestazione vincolati alla fornitura di prestazioni concrete. In tal modo si garantisce che la Confederazione (co)finanzi soltanto prestazioni che sono conformi alla strategia della Confederazione in materia di parità dei sessi o indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi costituzionali.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
In base all'articolo 14 della legge federale sulla parità dei sessi (LPar; RS 151.1), l'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo può accordare aiuti finanziari a istituzioni pubbliche o private senza scopo di lucro per l'attuazione di programmi e progetti che promuovono l'effettiva uguaglianza fra donna e uomo nella vita professionale. A tal fine è disponibile una linea di credito annua di circa 4,4 milioni di franchi. Non vi è per contro alcuna base legale che preveda la stipula di accordi sulle prestazioni con organizzazioni (mantello) per il finanziamento delle loro attività regolari nel settore della parità di genere.
Il Consiglio federale riconosce l'importanza del lavoro svolto dalle organizzazioni (mantello) per l'uguaglianza. Il legislatore ha volutamente circoscritto il finanziamento dei progetti secondo l'articolo 14 LPar alla promozione della parità nella vita professionale. Rafforzando la posizione economica delle donne, si attendeva di riflesso consistenti progressi anche in altri ambiti della società (famiglia, politica, cultura, sport ecc.).
Continuare a focalizzare l'attenzione sulla promozione dell'uguaglianza nella vita professionale è in linea anche con la Strategia Parità 2030 (www.parita2030.ch), che si concentra proprio sul rafforzamento dell'autonomia economica delle donne.
Nel complesso, il Consiglio federale è quindi dell'avviso che la Confederazione possa fornire il suo sostegno sussidiario in modo più mirato ed efficiente finanziando progetti, anziché cofinanziando le attività generali, vale a dire quelle svolte su base non progettuale, delle organizzazioni mantello per l'uguaglianza.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.