24.3027 · Interpellanza · 2024-02-26
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
In Germania Bund e Länder hanno concordato che, per evitare un utilizzo abusivo del denaro, in futuro i richiedenti l’asilo riceveranno una parte dell’aiuto sociale non più in contanti, bensì sotto forma di carta di debito. In alcune regioni questa nuova disposizione è già stata attuata. Secondo le autorità, ad esempio, alcuni richiedenti l’asilo respinti che in precedenza percepivano l’aiuto sociale in contanti hanno rinunciato alla carta prepagata e lasciato il Paese in quanto manifestamente non dipendevano da tale sostegno. La prevista introduzione generalizzata di questo provvedimento in Germania potrebbe indurre persone del settore dell’asilo a ripiegare sulla Svizzera, dove possono continuare a disporre di denaro contante. Alcuni Cantoni stanno pertanto già tentando di introdurre carte di debito prepagate. Invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti: Anche il Consiglio federale considera l’introduzione di carte prepagate invece dei contanti uno strumento adeguato per impedire l’utilizzo abusivo del sostegno finanziario statale da parte di persone del settore dell’asilo?È disposto a raccomandare ai Cantoni di introdurre carte prepagate al posto dei contanti per le persone del settore dell’asilo, eventualmente legando la raccomandazione al versamento di corrispondenti sussidi federali?
Stellungnahme des Bundesrates
1. In linea di massima, finché i richiedenti l’asilo soggiornano in un centro federale d’asilo, l’aiuto sociale è fornito sotto forma di prestazioni in natura. Una volta attribuiti a un Cantone, spetta a quest’ultimo calcolare e versare le prestazioni di aiuto sociale. Le conoscenze attuali non permettono di stimare l’efficacia delle carte di debito rispetto ai contanti. A causa delle ridotte prestazioni dell’aiuto sociale, una volta coperte le esigenze vitali restano di norma soltanto importi esigui ad uso personale. Secondo il Consiglio federale il rischio che queste prestazioni pecuniarie vengano utilizzate abusivamente per altri scopi è pertanto minimo. In passato si è inoltre potuto constatare che nessun sistema permette di escludere completamente gli abusi, nemmeno se determinate prestazioni sono messe a disposizione soltanto tramite denaro vincolato (p. es. a buoni) oppure, come proposto dall’autore dell’interpellanza, tramite una carta di debito (cfr. anche la risposta del Consiglio federale all’interrogazione 16.1057 Herzog Verena «Richiedenti l'asilo. Introdurre un sistema di pagamento elettronico per sostituire i contanti» del 28 settembre 2016). È pertanto lecito dubitare che la sostituzione dei contanti con carte prepagate permetterebbe effettivamente di combattere o persino impedire gli abusi. 2. Il sostegno ai richiedenti l’asilo va corrisposto, nella misura del possibile, sotto forma di prestazioni in natura (art. 82 cpv. 3 della legge sull’asilo, LAsi; RS 142.31). In virtù della ripartizione delle competenze sancita dalla Costituzione federale e dalla LAsi, spetta in linea di massima ai Cantoni organizzare e versare l’aiuto sociale. Rientra pertanto nella loro competenza e discrezionalità decidere se e in che misura l’aiuto sociale debba essere versato sotto forma di prestazioni in contanti o in natura. Se versano prestazioni in contanti, i Cantoni sono liberi di definire la forma del versamento, ad esempio in contanti allo sportello, tramite sistemi di pagamento elettronico come trasferimenti bancari oppure tramite carte di debito. La Confederazione non può impartire istruzioni o esercitare una sorveglianza in questo ambito. All’occorrenza, la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali può tuttavia formulare raccomandazioni destinate ai Cantoni per conseguire la maggiore armonizzazione possibile. Il Consiglio federale non vede pertanto alcuna necessità di intervento.