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24.4065 · Interpellanza · 2024-09-26

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il rapporto annuale del Gruppo di esperti del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (GREVIO) evidenzia notevoli lacune nel rilevamento dei dati sui casi di violenza sessuale in Svizzera. Senza dati completi e precisi, è praticamente impossibile combattere in maniera efficace la tratta di esseri umani e lo sfruttamento sessuale. Queste lacune ostacolano non solo il perseguimento penale, ma anche l’elaborazione di misure preventive. Dal 2013 la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani è vincolante anche per la Svizzera.

La piattaforma svizzera contro la tratta di esseri umani (Plateforme Traite) esige una migliore identificazione delle vittime della tratta di esseri umani, in particolare nella procedura d’asilo e nelle società parallele. Raccomanda di trasmettere i casi sospetti a servizi specializzati al fine di adottare misure di protezione nonché di esercitare il diritto di trattare autonomamente le domande d’asilo in procedura Dublino se un rinvio potrebbe nuocere alla vittima. Non vi sono sufficienti condanne e procedimenti per rilevare in maniera adeguata la portata della tratta di esseri umani e della violenza sessuale.

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:

  1. Come sono identificate le vittime della tratta di esseri umani, di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale?

  2. Come la Confederazione garantisce il rilevamento di sufficienti dati sulla violenza nei confronti delle donne, in particolare delle prostitute?

  3. Quali dati specifici sulle prostitute sono concretamente disponibili e vengono documentati?

  4. Come intende sostenere i Cantoni nel rilevamento e nell’analisi sistematici dei dati?

  5. Quali passi intraprende per ridurre il numero di prostitute non identificate?

  6. Quali misure adotta la Confederazione per garantire che le vittime della tratta di esseri umani e dello sfruttamento sessuale siano tempestivamente identificate nella procedura d’asilo e indirizzate ai consultori specializzati?

  7. Nel quadro della procedura Dublino, la Svizzera si avvale sistematicamente del suo diritto di esaminare autonomamente le domande d’asilo delle vittime della tratta di esseri umani, in particolare nei casi in cui un rinvio in un altro Stato Dublino potrebbe nuocere alle persone interessate?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L’identificazione delle vittime della tratta di esseri umani, a fini di sfruttamento sessuale o di sfruttamento del lavoro, richiede esperienza e conoscenze specialistiche. Può pertanto essere effettuata da organizzazioni specializzate di aiuto alle vittime, da unità specializzate della polizia e da altri attori sensibilizzati alla tratta di esseri umani, come in particolare il personale medico. La maggior parte dei Cantoni ha adottato meccanismi di cooperazione che definiscono la procedura da seguire. Anche la Confederazione mette a disposizione un elenco di indicatori della tratta di esseri umani il cui obiettivo è migliorare l’identificazione delle potenziali vittime e permettere di indirizzarle verso i servizi specializzati. 2, 3 e 4. Dal 2020 la statistica criminale di polizia (SCP) suddivide i dati relativi all’articolo 182 del Codice penale (CP) nelle categorie seguenti: a scopo di sfruttamento sessuale, a scopo di sfruttamento lavorativo e a scopo di prelievo di organi. Dato che la SCP non fornisce informazioni sulle attività svolte dalle persone lese, non è possibile effettuare ulteriori suddivisioni a seconda delle attività, ad esempio per i reati violenti. Tuttavia, da novembre 2023 dati statistici dettagliati sulla violenza sessualizzata sono reperibili sul sito dell’Ufficio federale di statistica (UST).Le autorità cantonali di polizia rilevano i reati contemplati nel CP secondo regole uniformi e li trasmettono all’UST, che sostiene il rilevamento dei dati tramite il loro controllo mensile. 5. La prostituzione è disciplinata in ampia misura dal diritto cantonale. Il Consiglio federale ha tuttavia trattato a più riprese la protezione dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori del sesso. Per poter proteggere queste persone e permettere loro di far valere i loro diritti, è importante che esse non si rifugino nella clandestinità, ragione per cui la prostituzione è considerata un’attività legale ed è regolamentata in Svizzera. 6. Negli ultimi anni la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha introdotto una nuova procedura di identificazione e assistenza delle vittime nonché migliorato la sensibilizzazione e la formazione del personale incaricato dell’esame delle procedure d’asilo sul tema della tratta di esseri umani. Se durante la procedura d’asilo risultano indizi di tratta di esseri umani, sono adottate misure istruttorie specifiche per verificare se i sospetti iniziali possono essere confermati, informare la vittima in merito ai suoi diritti e identificare le sue eventuali particolari esigenze in materia di sicurezza e salute. In alcuni centri federali d’asilo, il servizio di protezione giuridica collabora con organizzazioni specializzate e, se necessario, mette le vittime direttamente in contatto con esse. 7. Tutti gli Stati Dublino hanno ratificato la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (RS 0.311.543) e di norma dispongono di strumenti efficaci per la protezione delle potenziali vittime. La SEM può tuttavia applicare la clausola di sovranità in presenza di un elevato rischio di re-trafficking o di rappresaglie nello Stato membro competente o in presenza di un cumulo di fattori di vulnerabilità (p. es. caso medico). Non è prevista un’applicazione sistematica della clausola di sovranità per le vittime della tratta di esseri umani, che non è contemplata dalla Convenzione, in quanto costituirebbe una disparità di trattamento rispetto ad altri richiedenti l’asilo vulnerabili.