24.4107 · Interpellanza · 2024-09-26
Dipartimento dell'interno
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Le donne beneficiarie di una rendita AI che danno alla luce un figlio vengono sottoposte a una revisione della rendita, in cui si accerta in modo controfattuale in che misura avrebbero ridotto la loro attività lavorativa dopo il parto se non fossero state invalide. Se una donna dichiara che in assenza d’invalidità avrebbe mantenuto un grado d’occupazione elevato, si procede a un esame complesso e molto ipotetico per determinare se ciò sarebbe stato realmente fattibile tenuto conto delle circostanze attuali, delle possibili soluzioni di custodia per i figli nel luogo di domicilio e delle condizioni generali. Se invece, nel colloquio iniziale, una donna sostiene che avrebbe comunque ridotto la percentuale di lavoro, nella maggior parte dei casi non si procede ad alcun accertamento approfondito e nel corso della procedura ci si attiene a quanto dichiarato dall’assicurata.Se l’AI giunge alla conclusione che, senza invalidità, una donna avrebbe lavorato meno o che avrebbe smesso del tutto, ne consegue di regola (anche a causa degli svantaggi tuttora derivanti dal metodo misto nell’ambito dell’economia domestica) la riduzione se non la soppressione della rendita con conseguente esclusione della donna dal sistema delle prestazioni complementari e, a seconda delle altre fonti di reddito della famiglia, il passaggio all’aiuto sociale. Se si considerano i percorsi professionali di altre donne e la supposizione sulla riduzione del grado d’occupazione della donna in questione dopo la nascita del figlio, si è di fronte a una discriminazione statistica nel singolo caso.In questo contesto, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:Quante rendite AI vengono riesaminate ogni anno in seguito alla nascita di un figlio?In quanti casi l’AI non ha tenuto conto di quanto indicato inizialmente dalla madre in merito all’ipotetico grado di occupazione?In quanti di questi casi la rendita AI non ha subito alcuna modifica?In quanti casi è stata ridotta?A quanto ammontano invece le soppressioni?Dato che sono soltanto le donne a risultare svantaggiate dal confronto con altri percorsi professionali, il Consiglio federale condivide il parere che si tratta di un caso di discriminazione statistica?
Stellungnahme des Bundesrates
1.–5. Il Consiglio federale non dispone dei dati statistici richiesti. Informazioni quali la nascita di un figlio, i motivi all’origine dell’avvio di una procedura di revisione della rendita, il grado d’occupazione ipotetico indicato dalla persona assicurata nel quadro della revisione o ancora i cambiamenti determinanti per la modifica del diritto alla rendita non sono codificate nel sistema informatico degli uffici AI. 6. Nell’AI vige il principio secondo cui qualsiasi modifica sostanziale della situazione effettiva dei beneficiari di rendita è suscettibile di determinare un riesame della rendita e un adeguamento del diritto alla stessa. Una modifica sostanziale si ha per esempio in caso di inizio di un’attività lucrativa, di aumento o diminuzione del reddito oppure di nascita di un figlio. Tuttavia, sebbene quest’ultima possa determinare l’avvio di una procedura di revisione, non è detto che abbia necessariamente per conseguenza un adeguamento della rendita. Perché questo avvenga occorre comprovare che la situazione lavorativa sarebbe cambiata anche in assenza del danno alla salute e che dunque sarebbe avvenuto un cosiddetto cambiamento di statuto lavorativo. Per stabilirlo vengono esaminati differenti criteri. Sono per esempio presi in considerazione l’insieme delle circostanze nei singoli casi, quali accordi per la ripartizione dei compiti in seno alla famiglia, eventuali compiti educativi e di assistenza nei confronti di figli e familiari, l’età, le capacità professionali, la formazione, le inclinazioni e le doti personali dell’assicurato. A seconda del risultato dell’esame, l’assicurato rimane nello statuto precedente di persona con un’attività lucrativa a tempo pieno, un’attività lucrativa a tempo parziale o senza attività lucrativa oppure viene determinato un nuovo statuto che comporta l’applicazione di un altro metodo di calcolo e può dunque portare a un adeguamento del diritto alla rendita. L’esame delle circostanze nel caso della nascita di un figlio avviene sostanzialmente nello stesso modo per tutti gli assicurati, a prescindere dal sesso. L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali sta sensibilizzando gli uffici AI in merito all’imparzialità di genere negli accertamenti connessi alla nascita di un figlio.Tuttavia, come mostrano i dati dell’Ufficio federale di statistica, in Svizzera sono tuttora le donne a lavorare più spesso degli uomini a tempo parziale (www.statistica.admin.ch > Statistiche > Situazione economica e sociale della popolazione > Uguaglianza tra donna e uomo > Attività professionale > Lavoro a tempo parziale). Questo si rispecchia anche nell’AI.Inoltre, con l’introduzione del modello di calcolo del metodo misto il 1° gennaio del 2018 è stata attuata la giurisprudenza Di Trizio della Corte europea dei diritti dell’uomo, confermata sia dal Tribunale federale nella sentenza del 27 ottobre 2020 (DTF 147 V 124) sia dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa nella decisione del 19 aprile 2017.