Lexipedia

Adozione parziale del 14° pacchetto di sanzioni dell'UE nei confronti della Russia: questioni giuridiche e attuative

24.4558 · Interpellanza · 2024-12-20

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale ha deciso di adottare in parte il 14° pacchetto di sanzioni dell’UE nei confronti della Russia. In questo contesto, lo invito a rispondere alle seguenti domande.

  1. Con il 14° pacchetto di sanzioni, l’UE ha cercato di colmare le lacune che consentivano alle aziende di aggirare le sanzioni attraverso le loro filiali all’estero. Perché il Consiglio federale ha deciso di non riprendere questa disposizione, anche se in Svizzera potrebbero già essersi verificati casi di aggiramento? Quali sono le differenze tra la posizione di partenza della Svizzera e quella dell’UE per quanto riguarda l’applicazione di queste sanzioni?

  2. Le filiali all’estero legalmente indipendenti dalle società madri svizzere non sono soggette, in genere, al diritto svizzero sulle sanzioni. Come si garantisce che l’aggiramento delle sanzioni attraverso le filiali all’estero non resti impunito? Quali requisiti devono essere soddisfatti affinché la SECO o il Ministero pubblico della Confederazione possano aprire un procedimento? Quanto precede è sufficiente per impedire l’aggiramento delle sanzioni?

  3. La mancata adozione dell’obbligo di notifica per i trasferimenti di denaro dall’UE da parte di società con sede nell’UE controllate da cittadini russi o da persone fisiche o giuridiche stabilite in Russia, sommata alla mancata adozione di misure per la protezione di persone e società svizzere nel settore della proprietà intellettuale e di misure contro la disinformazione e al mancato utilizzo dei proventi dei fondi della Banca centrale russa, fa sì che le sanzioni svizzere ed europee divergano sempre più. Quante sono le misure dell’UE che la Svizzera non ha adottato dal primo pacchetto di sanzioni? (Si prega di fornire una panoramica sotto forma di tabella, con l’indicazione dei motivi e lo stato di avanzamento della/verifica).

  4. In che misura i riscontri delle associazioni di categoria o delle aziende hanno influenzato la decisione del Consiglio federale di non adottare alcune disposizioni del 14° pacchetto? Quali associazioni o aziende si sono pronunciate in tal senso? È vero che SUISSENÉGOCE si è espressa contro l’adozione integrale del 14° pacchetto di sanzioni? Se sì, su quali basi? Il Consiglio federale le condivide?

Stellungnahme des Bundesrates

La disposizione è stata formulata in modo aperto affinché le aziende garantiscano che le loro filiali all’estero non compromettano le misure sanzionatorie in vigore nell’Unione europea. Le aziende dell’UE devono fare del loro meglio per raggiungere l’obiettivo. Secondo il Consiglio federale, le disposizioni di questo tipo generano incertezza giuridica perché, in primo luogo, non è chiaro cosa debba fare esattamente un’azienda per soddisfare il requisito e, in secondo luogo, suscitano nel pubblico aspettative difficilmente realizzabili. Ciò è problematico per quanto riguarda il principio di precisione di una norma la cui inosservanza è passibile di sanzione. Il Consiglio federale ha quindi deciso di non riprendere la disposizione nella sua forma attuale, bensì di aspettare per vedere se l’UE la preciserà e come verrà attuata dagli Stati membri. Se necessario, il Consiglio federale tornerà sulla sua decisione.La SECO sta conducendo diverse indagini sui casi in cui alcune società con sede in Svizzera potrebbero essere ritenute responsabili di sospetta elusione delle sanzioni tramite le loro filiali all’estero. Su richiesta della SECO il Ministero pubblico della Confederazione ha preso in carico uno di questi casi, che riveste particolare importanza. L’applicazione del diritto svizzero in materia di sanzioni a una filiale di un’azienda svizzera all’estero si fonda sul principio di territorialità. Nel caso di filiali legalmente indipendenti dalle società madri svizzere, spesso non esiste una base sufficiente per l’applicazione delle sanzioni elvetiche. Tuttavia, la SECO esamina anche queste circostanze caso per caso. Ad esempio, i flussi finanziari intrasocietari verso la Svizzera o dalla Svizzera o le direttive imposte dal nostro Paese a società sotto il controllo della società madre svizzera possono costituire un elemento sufficiente per giustificare l’applicazione del diritto svizzero in materia di sanzioni. Il DEFR persegue questi casi in modo sistematico.Il 28 febbraio 2022 il Consiglio federale ha deciso di aderire alle sanzioni dell’UE contro la Russia, rafforzandone l’impatto. Da allora, l’UE ha adottato 15 pacchetti di sanzioni con numerose misure; di queste, solo alcune non sono state riprese dal Consiglio federale o lo sono state solo in parte. In ogni caso, ciò è avvenuto dopo una ponderazione esaustiva degli interessi e sulla base di ragioni valide e specifiche. Ad esempio, alcune disposizioni dei 15 pacchetti di sanzioni non sono applicabili alla Svizzera e non è necessario che vengano riprese, come il divieto di concedere alle navi battenti bandiera russa l’accesso a chiuse e porti oppure il divieto di trasporto per le società russe che effettuano trasporti su strada, dato che queste ultime non sono comunque in grado di recarsi in Svizzera per questioni geografiche. L’adozione dell’obbligo di notifica per i trasferimenti di denaro dall’Unione da parte di società con sede nell’UE controllate dalla Russia è attualmente in fase di esame. Si intende prendere in considerazione la valutazione che l’UE farà di questa misura. Per quanto riguarda l’utilizzo dei proventi dei fondi della Banca centrale russa, va notato che l’UE ha deciso solo sull’utilizzo dei proventi straordinari dei fondi della Banca centrale russa. Tuttavia, poiché in Svizzera non vengono generati proventi straordinari, nel nostro Paese questa misura non è rilevante. Per quanto riguarda invece l’utilizzo dei ricavi ordinari dei fondi della Banca centrale russa, quest’ultimo non è possibile né in Svizzera né nell’UE. Non c’è quindi alcuna discrepanza in questo settore. Nei suoi comunicati stampa sui pacchetti di sanzioni, il Consiglio federale fornisce sempre informazioni trasparenti sulle disposizioni significative a livello materiale che non vengono adottate.La Svizzera ha aderito a quasi tutte le misure del 14° pacchetto di sanzioni dell’UE e degli altri pacchetti. Il Consiglio federale decide quali sanzioni riprendere sulla base di un’attenta ponderazione degli interessi. Oltre a numerosi altri fattori, si può tenere conto anche delle richieste delle associazioni e degli attori economici, come è consuetudine nei processi legislativi. Il Consiglio federale non si esprime in merito alle richieste delle singole associazioni. La mancata adozione di alcune disposizioni del 14° pacchetto di sanzioni, tra cui un obbligo relativo alle filiali in Paesi terzi, non è però dovuta a questa circostanza. Basandosi esclusivamente sulla propria valutazione, sulla vaghezza e sull’incertezza giuridica che ne deriva, il Consiglio federale ha concluso che non era opportuno adottare la disposizione di carattere generale in questione.

Adozione parziale del 14° pacchetto di sanzioni dell'UE nei confronti della Russia: questioni giuridiche e attuative | Lexipedia | Lexipedia