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Modifica delle ordinanze nell’ambito del diritto alimentare e dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali

Dipartimento federale dell’interno DFI

Berna, 10 aprile 2024

OITE-PT e OITE-UE

Commento alla modifica

BK-D-BF8A3401/507

Commento

1 Situazione iniziale

1.1 Necessità di agire e obiettivi

Per i consumatori la distinzione tra pelliccia vera e pelliccia sintetica non è sempre evidente. Per questo motivo, l’ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce e dei prodotti di pellicceria (Ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce; RS 944.02; in vigore dal 1° marzo 2013) stabilisce l’obbligo di dichiarazione delle pellicce e dei prodotti di pellicceria messi in vendita. La dichiarazione della pelliccia è corretta e completa se riporta la dicitura «pelliccia vera» e men- ziona la specie animale, il nome scientifico, il Paese di origine e il metodo di ottenimento (caccia e allevamento). Queste informazioni devono essere chiaramente visibili sul prodotto e facilmente leggibili in almeno una delle lingue ufficiali. L’ordinanza si basa sulla legge federale sull’informazione dei consumatori (LIC; RS 944). Dalla fine del periodo di transizione, ovvero dal 1° marzo 2014, tutti gli operatori del mercato che mettono in vendita pellicce e prodotti di pellicceria in Svizzera devono fornire le informazioni sopra menzionate. Nella sua decisione del 5 aprile 2023 il Consiglio federale, visto l’articolo 14 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn; RS 455), ha incaricato il Dipartimento federale dell'interno (DFI) di preparare un progetto in consultazione per un divieto di importazione di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali e di eseguire un’analisi d’impatto della regolamentazione. Il motivo di questa decisione è la persistente e diffusa inosservanza dell’obbligo di dichiarazione delle pellicce e dei prodotti di pellic- ceria. Nella stagione 2022/2023, l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), responsabile dei controlli, ha contestato a seguito di informazioni errate o mancanti le dichiarazioni del 70 per cento dei punti vendita controllati. 1 L’obbligo di dichiarazione in quanto misura più blanda rispetto al divieto di importazione deve quindi essere considerato un fallimento. Per un divieto d’importazione efficace e conforme al diritto internazionale il concetto di «infliggere sofferenze agli animali» non va definito in riferimento alla legislazione svizzera, ma come una violazione dei principi guida dell’Or- ganizzazione mondiale della sanità animale (WOAH) in materia di benessere degli animali. WOAH è un’organizza-

zione intergovernativa che lavora per migliorare la salute degli animali in tutto il mondo. Questi principi guida, che corrispondono alle aspettative della società in materia di benessere degli animali e sono ampiamente accettati, includono tra gli altri «freedom from pain, injury and disease» e «freedom from fear and distress». Essi costituiscono la base per il divieto di importazione.

1.2 Valutazione delle alternative e soluzione scelta

Come già accennato al numero 1.1, a dieci anni dall’introduzione dell’obbligo di dichiarazione, occorre constatare che una netta maggioranza delle imprese controllate non attua ancora tale obbligo o lo fa in modo inadeguato. Anche le sanzioni inasprite nel corso degli anni non hanno portato a un miglioramento significativo dell’obbligo di dichiarazione. Questa misura non è quindi un’alternativa adeguata al divieto di importazione di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali. Non si intravedono altre alternative.

2 Procedura di consultazione

La proposta di modifica è oggetto di una consultazione ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera d della legge sulla consultazione (RS 172.061).

3 Diritto comparato, in particolare con il diritto europeo

In linea di principio, nell’UE l’importazione e l’immissione sul mercato di prodotti derivati dai pinnipedi 2 nonché l’im- portazione, il transito e l’esportazione di pellicce di cane e gatto e il loro commercio sono vietate 3. Il 14 giugno 2023 è stata presentata nell’UE con oltre 1,5 milioni di firme l’iniziativa popolare «Fur Free Europe» (Basta pellicce in Europa) 4. L’iniziativa chiede il divieto in tutta Europa di detenere e uccidere animali al solo scopo di produrre pellicce. Gli organizzatori chiedono inoltre il divieto della vendita di pellicce, insieme ai prodotti contenenti pelliccia, in tutta l’Unione europea. Esistono diverse restrizioni all’importazione di pelame di cani e gatti domestici anche nel Regno Unito. Esistono inoltre restrizioni all’importazione di prodotti derivati dai pinnipedi 5 e attualmente si sta discutendo dell’introduzione di un divieto generale sull’importazione di pellicce e prodotti di pellicceria 6. In Israele la vendita di pellicce e prodotti

Cfr. https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/dokumentation/nsb-news-list.msg-id-90688.html Regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca, GU L 286 del 31.10.2009, pag. 36; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/1775, GU L 262 del 7.10.2015, pag. 1. Regolamento (CE) n. 1523/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che vieta la commercializzazione, l’im- portazione nella Comunità e l’esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono, GU L 343 del 27.12.2007, pag. 1. Cfr. https://www.euronews.com/green/2023/06/16/fur-import-ban-could-be-dropped-in-the-uk-heres-which-eu-countries-still-support-the- indus Cfr. https://www.gov.uk/guidance/bringing-seal-products-into-great-britain Cfr. https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/fur-ban-uk-imports-animals-b2311903.html 2/7

di pellicceria è vietata con alcune eccezioni dal 2021 7. Anche alcuni Stati americani conoscono divieti di questo tipo, tra cui la California. 8

4 Punti essenziali del progetto

4.1 La nuova normativa proposta

La nuova regolamentazione si basa sull’articolo 14 capoverso 1 della legge sulla protezione degli animali e prevede il divieto di importazione di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali. Essa contiene, da un lato, la definizione di pelliccia e, dall’altro, la definizione di metodi che infliggono sofferenze agli animali. La modifica dell’ordinanza prevede deroghe al divieto di importazione per alcune categorie. Essa disci- plina anche l’importazione di pellicce e prodotti di pellicceria che non sono stati ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali. Questi prodotti o provengono da un Paese con una legislazione che vieta questi metodi che infliggono sofferenze agli animali oppure sono accompagnati dalla conferma da parte di un organismo di certifica- zione indipendente che i prodotti non sono stati ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali.

4.2 Attuazione

Il DFI emanerà un elenco dei Paesi la cui legislazione vieta i metodi di ottenimento non ammessi. Inoltre, l’USAV riconoscerà direttive di produzione di diritto privato e gli organismi di certificazione esteri. L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) segnalerà all’USAV le violazioni del divieto di importazione rilevate al confine. Se le autorità cantonali rilevano violazioni del divieto di importazione nel loro ambito di competenza, anche esse lo comunicano all’USAV, che in questi casi adotterà delle misure.

5 Commento ai singoli articoli

Considerazioni generali All’ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT; RS 916.443.10) sono aggiunte nuove sezioni per le nuove disposizioni sull’importazione di pellicce e prodotti di pellicceria e per il divieto esistente sull’importazione di prodotti derivati dai pinnipedi. Inoltre, sono stati aggiunti altri titoli per migliorare la chiarezza (prima degli art. 8a, 9 e 11). Non è necessario inserire nuove sezioni nell’ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia, nonché Irlanda del Nord (OITE-UE; RS 916.443.11). Infine, in en- trambe le ordinanze, il divieto di importazione di prodotti derivati dai pinnipedi è inserito dopo le disposizioni sull’im- portazione di pellicce e prodotti di pellicceria.

Il capoverso 1 stabilisce che le pellicce e i prodotti di pellicceria ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali non possono (più) essere importati in Svizzera. Il capoverso 2 riprende la definizione di pellicce e prodotti di pellicceria soggetti al divieto di importazione dall’articolo

2 lettera a dell’ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce.

Nel capoverso 3 si definiscono i metodi di ottenimento di pellicce e prodotti di pellicceria classificati come metodi che infliggono sofferenze agli animali. Come riferimento in merito si assumono le libertà che devono essere garantite all’animale, così come sono definite nelle linee guida della WOAH sul benessere degli animali. Particolarmente rilevanti sono la «libertà dal dolore, dalle lesioni e dalle malattie» e la «libertà dall’ansietà e dalle sofferenze». Le violazioni delle libertà indicate devono essere classificate come «metodi che infliggono sofferenze agli animali». Nello specifico, si tratta di tenere gli animali in gabbie con pavimenti a griglia e di metodi di caccia in cui gli animali sono trattenuti in condizioni di dolore e sofferenza. Questi ultimi si riferiscono in particolare alla caccia con tagliole e trappole a laccio. Non ne fanno parte invece le cosiddette trappole a scatto, in cui gli animali entrano volontaria- mente e vengono quindi uccisi istantaneamente dal meccanismo presente. È ancora possibile importare determinate pellicce e prodotti di pellicceria, anche se prodotti con metodi che inflig- gono sofferenze agli animali ai sensi dell’articolo 10a capoverso 3 OITE-PT o dell’articolo 5a capoverso 3 OITE-UE. Si tratta di pellicce e prodotti di pellicceria importati per il consumo privato, come masserizie di trasloco, provenienti da un’eredità e per scopi espositivi o di ricerca non commerciali. L’importazione di pellicce e prodotti di pellicceria che non sono stati prodotti con metodi che infliggono sofferenze agli animali continua a essere consentita, a condizione che i prodotti provengano da un Paese che vieta determinati metodi di ottenimento delle pellicce, o siano accompagnati da una prova di un organismo di certificazione indipen- dente che non sono stati prodotti con metodi che infliggono sofferenze agli animali (v. il commento agli art. 10d e 10e OITE-PT e agli art. 5d e 5f OITE-UE). Ciò significa indirettamente che l’importazione di pellicce e prodotti di pellicceria per i quali non è possibile specificare né l’origine né il metodo di produzione in linea di principio non è più consentita.

Cfr.. https://edition.cnn.com/2019/10/13/us/california-bans-fur-products-trnd/index.html 3/7

Per facilitare l’esecuzione, il DFI elenca in un’ordinanza i Paesi che per legge vietano quei metodi di ottenimento di cui agli articoli 10a capoverso 3 OITE-PT e 5a capoverso 3 OITE-UE (cpv. 1). Le pellicce e i prodotti di pellicceria provenienti da tali Paesi sono esclusi dal divieto di importazione. I Paesi vengono inseriti nell’ordinanza solo su richiesta (cpv. 2). Le persone che desiderano importare pellicce e prodotti di pellicceria da un determinato Paese devono contattare l’USAV. Quest’ultimo provvederà a effettuare i necessari accertamenti tramite l’ambasciata sviz- zera nel Paese interessato. Se questi dimostrano che i metodi di produzione di pellicce e prodotti di pellicceria che infliggono sofferenze agli animali sono vietati nel Paese in questione, questo verrà aggiunto dal DFI all’elenco dei Paesi da cui è ancora consentita l’importazione di pellicce e prodotti di pellicceria. Se nel corso degli accertamenti non è possibile provare che i metodi per la produzione di pellicce e prodotti di pellicceria che infliggono sofferenze agli animali sono vietati nel Paese in questione, l’elenco dei Paesi non sarà aggiornato. Il capoverso 3 stabilisce una periodicità di due anni per la revisione dell’elenco. L’USAV può riconoscere direttive di produzione di diritto privato come direttive che non infliggono sofferenze agli animali. Il rispetto delle direttive di produzione deve essere garantito a livello di produzione del prodotto in base a un programma di certificazione. L’USAV emana un elenco degli obblighi in cui vengono fissati in dettaglio i requisiti per il riconoscimento e cura inoltre un elenco di direttive di produzione riconosciute. Se un importatore desidera che tali direttive siano riconosciute, deve presentare una domanda all’USAV, che si esprimerà in merito al riconosci- mento mediante una decisione. L’emissione della decisione è soggetta al pagamento di una tassa secondo l’ordi- nanza sulle tasse dell’USAV (RS 916.472). Il riconoscimento delle direttive di produzione è valido per due anni, con possibilità di proroga. Questo articolo stabilisce i criteri che un organismo di certificazione deve soddisfare per poter verificare il rispetto delle direttive di produzione. In riferimento a ciò è particolarmente importante che il personale dell’organismo di

certificazione sia in grado di determinare e valutare i requisiti di una produzione che non infligge sofferenze agli animali. L’USAV definisce i requisiti specifici in un elenco degli obblighi. Questo articolo stabilisce i criteri per il riconoscimento degli organismi di certificazione esteri da parte dell’USAV. In linea di principio devono soddisfare le stesse condizioni di un organismo di certificazione ai sensi dell’articolo 10f OITE-PT o 5f OITE-UE. Questo articolo definisce gli obblighi degli organismi di certificazione. Questi ultimi assicurano che le aziende di produzione siano adeguatamente controllate e che ciò possa essere provato. In particolare, viene definita la perio- dicità dei controlli annunciati e viene richiesta una percentuale fissa di controlli non annunciati (cpv. 1 e 2). Le imprese devono cioè essere controllate almeno una volta all’anno con una visita annunciata. Inoltre, il 10 per cento delle imprese deve essere controllato una seconda volta durante l’anno. Infine occorre presentare all’USAV un rapporto annuale sulle attività di controllo (cpv. 4). Chiunque desideri importare pellicce e prodotti di pellicceria deve dimostrare di essere in possesso di una deroga ai sensi dell’articolo 10b o 10c OITE-PT oppure articolo 5b o 5c OITE-UE. Art. 83 cpv. 2bis OITE-PT e art. 36 cpv. 1bis OITE-UE L’UDSC è responsabile, in collaborazione con l’USAV, dell’esecuzione del divieto di importazione. Se l’UDSC con- stata che pellicce, prodotti di pellicceria o prodotti derivati dai pinnipedi non soddisfano i criteri per l’importazione autorizzata, lo comunica all’USAV. Questi obblighi di notifica costituiscono un regolamento speciale che si aggiunge agli obblighi di notifica di cui all’articolo 83 capoverso 1 e 2 OITE-PT e all’articolo 36 capoverso 1 OITE-UE. L’USAV prenderà quindi le ulteriori misure necessarie. Art. 84 cpv. 1bis OITE-PT e art. 37 cpv. 1bis OITE-UE Questa disposizione corrisponde essenzialmente all’articolo 83 capoverso 2bis OITE-PT e all’articolo 36 capoverso 1bis OITE-UE, ma è rivolta alle autorità cantonali d’esecuzione. Nei casi di cui agli articoli 83 capoverso 2bis e 84 capoverso 1bis OITE-PT e agli articoli 36 capoverso 1bis e 37 capoverso 1bis OITE-EU, l’USAV adotta le seguenti misure: se le pellicce, i prodotti di pellicceria e i prodotti derivati

dai pinnipedi non sono facilmente identificabili, è possibile prelevare campioni per l’identificazione. Inoltre, l’USAV può richiedere all’importatore di fornire la prova della legalità dell’importazione ai sensi dell’articolo 10j OITE-PT o dell’articolo 5j OITE-UE. Se questa prova non può essere fornita, l’esemplare sarà respinto. I provvedimenti amministrativi che interferiscono con i diritti di proprietà della persona importatrice richiedono una base giuridica formale. La prossima revisione della legge sulla protezione degli animali, che costituisce la base per il divieto di importazione (v. commento al n. 7.2), sarà la base giuridica formale per l’adozione di misure amministra- tive (sequestro ecc.) per le pellicce importate illegalmente. Analogamente alla disposizione sul pelame di cani e gatti (cfr. art. 14 cpv. 2 LPAn), anche il commercio di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti infiggendo sofferenze agli animali sarà vietato.

Poiché i Paesi vengono aggiunti all’elenco solo su richiesta (v. commento all’art. 10d OITE-PT e all’art. 5d OITE- UE), all’entrata in vigore dell’ordinanza, l’elenco dei Paesi non conterrà ancora alcuna voce. Affinché vi sia tempo sufficiente per presentare le richieste ed effettuare gli accertamenti necessari per l’aggiunta di un Paese all’elenco, per il divieto di importazione è previsto un periodo transitorio di due anni.

Modifica di un altro atto normativo Ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce

Titolo Oltre all’attuale titolo abbreviato «Ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce» viene introdotta l’abbreviazione «ODP» Art. 4 cpv. 3 e 4 Questi due capoversi vengono abrogati, in quanto le pellicce e i prodotti di pellicceria di origine incerta o sconosciuta non potranno più essere importati. Art. 5 cpv. 2 e 3 Le pellicce e i prodotti di pellicceria ottenuti da animali selvatici cacciati sono ora dichiarati solo con «da caccia con trappole che non infliggono sofferenze agli animali» o «da caccia senza trappole», poiché le pellicce e i prodotti di pellicceria ottenuti con altri metodi non possono più essere importati in Svizzera. Per la definizione di «caccia con trappole che non infliggono sofferenze agli animali» si può fare riferimento al commento all’articolo 10a capoverso 3 OITE-PT e all’articolo 5a OITE-UE. La pelliccia di animali allevati in gabbie con fondo a griglia non può più essere importata e quindi questa possibilità di dichiarazione non è più disponibile. Art. 6 Anche nel caso di prodotti composti da più pelami, le informazioni relative alla specie animale, al luogo di origine e al modo di ottenimento devono essere disponibili per tutti i pelami utilizzati. Per i pelami che non rientrano tra i tre pelami presenti in maggiore quantità nel prodotto, le informazioni non devono essere dichiarate sul prodotto, ma devono essere rese disponibili su richiesta. Le pellicce e i prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali che vengono ancora importati durante il periodo transitorio di due anni dopo l’entrata in vigore del divieto di importazione (cfr. art. 111a OITE-PT e art. 50a OITE-UE) possono ancora essere venduti dopo l’importazione fino all’esaurimento delle scorte. In questi casi, il modo di ottenimento deve essere dichiarato secondo il diritto anteriore.

6 Ripercussioni

6.1 Ripercussioni per la Confederazione

L’USAV avrà un onere supplementare, in quanto stila e verifica per conto del DFI l’elenco dei Paesi, riconosce le direttive di produzione di diritto privato e in questo contesto deve anche verificare se gli organismi di certificazione nazionali ed esteri soddisfano i requisiti di legge. Inoltre, insieme all’UDSC, l’USAV è responsabile dell’esecuzione del divieto d’importazione e può ordinare diverse misure. Anche per l’UDSC si prevede un certo onere supplemen- tare. Le risorse necessarie a tale scopo saranno compensate internamente.

6.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni,

per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna Per le autorità cantonali d’esecuzione è possibile che sorga un certo onere supplementare se queste ultime comu- nicano all’USAV il rilevamento di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali. Questo onere supplementare sarà tuttavia gestibile, in quanto i Cantoni sono tenuti già ora ad adottare misure se stabiliscono che le condizioni di importazione, transito o esportazione di animali e prodotti animali non sono rispettate. Non vi sono ripercussioni per i Comuni, le città, gli agglomerati e le regioni di montagna.

6.3 Ripercussioni per l’economia

Le pelliccerie specializzate, le catene di moda e i rivenditori online devono chiarire il metodo di produzione quando acquistano prodotti di pellicceria. Tuttavia, l’onere supplementare richiesto a tal fine dovrebbe essere minimo, sia perché le informazioni sull’origine e sul modo di ottenimento del pelame devono essere fornite già oggi nell’ambito dell’attuale obbligo di dichiarazione delle pellicce, sia perché è possibile chiarire relativamente in poco tempo, con l’aiuto dell’elenco dei Paesi o sulla base di un certificato che conferma che una determinata pelliccia non è stata prodotta con metodi che infliggono sofferenze agli animali, se una pelliccia o un prodotto di pellicceria sono interes- sati o meno dal divieto di importazione. Le pellicce e i prodotti di pellicceria ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali e importati prima dell’entrata in vigore del divieto di importazione possono ancora essere venduti dopo l’entrata in vigore del

divieto di importazione (v. la disposizione transitoria che modifica l’ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce). L’onere della prova che la pelliccia e il prodotto di pellicceria in questione sono stati importati in Svizzera prima dell’entrata in vigore del divieto di importazione spetta al rispettivo fornitore. Il divieto di importazione potrebbe avere un impatto critico sul settore delle pelliccerie, in quanto la maggior parte delle pellicce utilizzate oggi non potrebbe più essere importata in futuro. Non sono previste ripercussioni rilevanti per l’economia in generale.

6.4 Ripercussioni per la società

Il divieto di importazione di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali potrebbe ridurre la domanda interna di tali prodotti. Un possibile effetto secondario è la sensibilizzazione dei consu- matori al tema della protezione degli animali.

6.5 Ripercussioni per l’ambiente e altre ripercussioni

In un confronto internazionale, la Svizzera detiene solo una modesta quota di mercato per le pellicce, il che significa che il divieto di importazione ha uno scarso valore aggiunto in termini di miglioramento del benessere degli animali a livello mondiale. A prescindere da ciò, il divieto di importazione serve fondamentalmente al benessere degli animali e ha quindi un impatto positivo sull’ambiente. È anche ipotizzabile che il divieto di importazione possa lanciare un segnale ad altri Paesi.

7 Aspetti giuridici

7.1 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

7.1.1 Obblighi internazionali da tenere in considerazione

Gli obblighi internazionali della Svizzera derivano principalmente dall’Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio (GATT; RS 0.632.21), dall’Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi (Accordo TBT; RS 0.632.20), dall’Accordo sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (Accordo SPS; RS 0.632.20), dall’Accordo tra la Svizzera e la Comunità economica europea (Accordo di libero scambio; RS 0.632.401) e dall’Accordo tra la Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (Accordo agricolo; RS 0.916.026.81). Alcuni accordi contengono disposizioni derogatorie che possono giustificare l’inosservanza degli obblighi di uno Stato membro nell’ambito del diritto commerciale in singoli casi (ad es. la protezione della morale pubblica e della vita o la messa in pericolo della vita umana e animale). Tuttavia, queste devono essere proporzionali e non devono portare a discriminazioni arbitrarie o ingiustificate tra Paesi con le stesse condizioni. Gli accordi contengono anche disposizioni in base alle quali gli Stati membri devono astenersi da qualsiasi misura che possa compromettere la realizzazione degli obiettivi dell’accordo.

7.1.2 Legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio

Nell’ambito degli obblighi internazionali della Svizzera si tiene conto anche della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LTC; RS 946.51). Secondo l’articolo 4 LOTC le prescrizioni tecniche devono essere formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. A tale scopo, esse devono essere elaborate in modo da essere compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera. Deroghe a tale principio sono ammissibili soltanto qualora siano rese necessarie da interessi pubblici preponderanti e non costituiscano né un mezzo di di- scriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata degli scambi. La questione della discriminazione e della re- strizione commerciale dissimulata si pone in particolare se tutti i prodotti importati non conformi alle disposizioni svizzere dovessero essere dichiarati di conseguenza. Nell’ambito della verifica di proporzionalità, si deve anche valutare se la misura raggiunge l’obiettivo e se è necessaria per raggiungerlo.

7.1.3 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

I divieti di importazione di prodotti animali sono interventi di una certa gravità nel libero scambio, interventi che violano fondamentalmente gli obblighi della Svizzera ai sensi del diritto dell’OMC e i suoi obblighi nei confronti dell’UE. Tuttavia, possono essere prese in considerazione misure restrittive del commercio, tra l’altro, per proteggere la morale pubblica e con riferimento a regolamentazioni internazionali. Come già menzionato al numero 1.1, sono i principi guida della WOAH per il benessere degli animali «freedom from pain, injury and disease» e «freedom from fear and distress» a costituire il riferimento per il metodo di produzione «che infligge sofferenze agli animali». I metodi di produzione contrari a questi principi sono chiaramente contrari alla morale pubblica. L’attuale obbligo di dichiarazione delle pellicce e dei prodotti di pellicceria è stato costantemente disatteso dal settore in tutto il Paese sin dalla sua introduzione nel 2014. L’USAV ha contattato e messo in guardia il settore più volte e ha anche aumentato i controlli nel corso degli anni rendendoli più aspri. Allo stesso modo, il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, responsabile dell’azione penale ai sensi dell’articolo 12 capoverso 2 LIC, ha condotto un maggior numero di procedimenti penali per infrazioni all’ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce e ha aumentato le multe. Queste misure non hanno portato ad alcun miglioramento significativo; al contrario, il numero ancora elevato di contestazioni (70 % nella stagione 2022/2023) dimostra che molti punti vendita non applicano ancora correttamente la dichiarazione delle pellicce.

A causa del perdurare della mancata osservanza dell’obbligo di dichiarazione delle pellicce, un divieto di importa- zione di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali appare proporzionato anche alla luce degli obblighi della Svizzera secondo il diritto dell’OMC. Il divieto di importazione non comporta quindi discrimi- nazioni tra Paesi con le stesse condizioni, poiché il DFI includerà tutti i Paesi che producono pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti senza metodi che infliggono sofferenze agli animali nell’elenco dei Paesi le cui importazioni sono esenti dall’obbligo di dichiarazione. Per l’importazione di pellicce e prodotti di pellicceria da tutti gli altri Paesi, le aziende hanno la possibilità di ottenere una certificazione se producono pellicce e prodotti di pellicceria senza i metodi vietati. Come indicato al numero 3, attualmente è in corso presso la Commissione europea l’iniziativa dei cittadini «Fur Free Europe» (Basta pellicce in Europa). Il 5 dicembre 2023, la Commissione europea ha chiesto all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) di preparare un parere sul benessere degli animali da pel- liccia entro marzo 2025. Sulla base del parere, la Commissione europea deciderà sulle richieste dell’iniziativa dei cittadini entro marzo 2026 9. Esiste quindi una possibilità concreta che il commercio e quindi anche l’importazione di pellicce e prodotti di pellicceria siano vietati anche nell’UE e che quindi il divieto di importazione proposto non costi- tuisca un ostacolo al commercio con l’UE.

7.2 Forma dell’atto

Il divieto di importazione si basa sull’articolo 14 capoverso 1 LPAn. L’OITE-PT e l’OITE-UE si basano, tra l’altro, sull’articolo 14 capoverso 1 LPAn e contengono già oggi un divieto di importazione dei prodotti derivati dai pinnipedi.

7.3 Delega di competenze legislative

Il DFI è autorizzato a curare un elenco dei Paesi (cfr. art. 10e OITE-PT e art. 5e OITE-UE). A tal fine viene emessa un’ordinanza.

Allegati: Progetti di atto normativo

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C/2023/1559 del 21 dicembre 2023 7/7

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