Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
P1 — Nota riepilogativa delle decisioni attinenti alla pensione
Informazioni sul modello P1 e sul suo utilizzo
1. Il modello P1 4. In che modo le varie prestazioni possono
“interagire” tra loro Il modello P1 fornisce una panoramica delle decisioni adot- tate, nei confronti di una persona, dai vari enti dei paesi Benché ciascun provvedimento sia stato adottato auto- dell’UE(1) presso cui è stata presentata domanda di pensio- nomamente da ognuno degli enti interessati, è possibi- ne di vecchiaia, di invalidità o di reversibilità. Le informazioni le che più di un ente abbia tenuto conto dei medesimi raccolte nel modello P1 permettono all’interessato di sapere fattori. Per esempio, la persona interessata potrebbe aver se il suo diritto a una pensione è stato compromesso dall’in- continuato a lavorare e più di un ente potrebbe aver te- terazione delle decisioni adottate da due o più enti. nuto conto dei relativi redditi da lavoro. Ciò è possibile, entro determinati limiti, ma la persona interessata po- trebbe ritenere di essere stata lesa da questa decisione. 2. Quando viene rilasciato un modello P1? Analogamente, alcuni periodi in cui la persona è stata considerata assicurata (i cosiddetti “periodi equivalenti”, Il modello P1 è rilasciato dall’“ente di contatto” di com- come il periodo precedente la conclusione degli studi o petenza dopo che quest’ultimo ha ricevuto informazioni un periodo di malattia) potrebbero essere stati omessi dettagliate sulle decisioni adottate dai vari enti che si sono in un paese perché un altro paese ne ha tenuto conto. occupati della domanda di pensione. L’“ente di contatto” è l’i- Anche in questo caso si tratta di una procedura legittima, stituzione a cui è stata presentata una domanda di pensione. ma soltanto entro determinati limiti previsti dalla legge. In genere si tratta dell’istituzione del paese di residenza, se la persona interessata è assicurata in questo paese, o l’istitu- L’esempio che segue può chiarire la procedura: zione del paese in cui questa persona è stata assicurata da • Un’assicurata che si colloca a riposo nel paese A richiede ultimo. Tale ente è indicato nel Riquadro 5 del modello P1. la pensione di vecchiaia nel paese A, che è anche il suo pa- ese di residenza. All’atto di presentazione della domanda, l’1/4/2011, l’assicurata informa l’ente competente di aver
3. Cosa si deve fare quando si riceve un lavorato anche nei paesi B e C.
modello P1 • L’ente del paese A è l’ente di contatto e trasmette infor- Si consiglia di leggere attentamente le informazioni circo- mazioni dettagliate sulla domanda di pensione agli enti dei stanziate fornite nella parte intitolata “Informazioni per il paesi B e C. Gli istituti si scambiano quindi informazioni sulla titolare” e di esaminare in particolare i Riquadri 3 e 4, com- posizione assicurativa e altri dettagli. preso il riferimento al provvedimento di pensione adottato a livello nazionale o alla possibilità di contattare l’istituto di previdenza che ha emesso il provvedimento.
(1) In questo documento le espressioni “paese dell’UE” o “Stato membro dell’UE” si riferiranno anche ad Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera non appena si applicheranno a tali Stati il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009. © Unione europea
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P1 — Nota riepilogativa delle decisioni attinenti alla pensione
Le decisioni adottate, in questa fattispecie, sono le seguenti: • Si può pensare che i propri diritti siano stati negativamen- • 1/6/2011 – L’ente del paese A eroga la prestazione e comu- te influenzati, poiché nessuno dei due paesi ha effettiva- nica al pensionato la sua decisione (notificandola altresì agli mente tenuto conto del periodo equivalente. Ciò conferisce altri enti interessati). pertanto alla persona interessata il diritto di chiedere agli enti di questi due paesi di rivedere il calcolo della pensione. • 1/8/2011 – L’ente del paese B eroga la prestazione e comu- La richiesta dev’essere trasmessa nei termini previsti dalla nica al pensionato la sua decisione (notificandola altresì agli legislazione nazionale al riguardo, che iniziano a decorrere altri enti interessati). dalla data di ricevimento del modello P1.
• 1/10/2011 – L’ente del paese C eroga la prestazione e co- • Al ricevimento della richiesta, gli enti dei paesi A e B do- munica al pensionato la sua decisione (notificandola altresì vranno rivedere la propria decisione. Nell’eventualità in cui agli altri enti interessati). uno dei due enti modifichi la propria decisione, gli altri enti interessati dovranno essere informati della modifica appor- • 5/10/2011 – L’ente del paese A rilascia il modello P1 al pen- tata all’importo della pensione e l’ente di contatto rilascerà sionato (e ne dà notifica agli enti dei paesi B e C). un nuovo modello P1.
5. Cosa accade se la persona interessata 6. Il diritto al riesame equivale a un diritto a ritiene che i propri diritti pensionistici fare ricorso? siano stati negativamente influenzati Si precisa che il diritto al riesame previsto dal regolamento dall’interazione degli enti? dell’UE non coincide necessariamente con il diritto a ricorre- re previsto dalla legislazione nazionale. Rispetto al diritto di Esempio: ricorso, il diritto al riesame di pensione può essere esercitato • Al ricevimento del modello P1, esaminando lo schema del- entro un termine diverso o senza alcun vincolo temporale, le prestazioni pensionistiche, si può notare che la pensione oppure, può prevedere diverse procedure. A seconda della è stata ridotta nei paesi A e B a causa di una sovrapposizione legislazione vigente nel paese dell’interessato, quest’ultimo di periodi equivalenti. potrebbe già essere stato informato in merito al diritto di ricorso in riferimento a ciascun provvedimento di pensione emesso.
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