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Kreisschreiben zu den Übergangsbestimmungen zur Einführung des linearen Rentensystem (KS ÜB WE IV); gültig ab 01.01.2022, Stand 01.01.2025

Circolare concernente le disposizioni transito- rie della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI)

Valida dal 1° gennaio 2022

Stato: 1° gennaio 2025

C DT US AI

Premessa

Con l’entrata in vigore della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI (US AI) è stato introdotto un nuovo sistema di rendite per tutte le rendite dell’assicurazione invalidità (AI) il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente. Le rendite AI secondo il nuovo diritto sono fissate in quote percen- tuali di una rendita intera, calcolate in funzione del grado d’invalidità. Parallelamente alle rendite basate sul nuovo sistema di rendite li- neare continuano però a essere versate anche rendite stabilite se- condo il diritto anteriore. Le disposizioni transitorie della modifica della LAI del 19 giugno 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI) disciplinano il diritto alle rendite stabilite secondo il diritto anteriore, il loro trasferi- mento nel nuovo diritto e il rapporto tra le rendite secondo il diritto anteriore e quelle il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successi- vamente. La presente circolare disciplina la fase transitoria (mantenimento delle rendite stabilite in base al diritto anteriore, loro trasferimento nel sistema di rendite lineare, concorso di diritti delle coppie sposate nel caso in cui un coniuge abbia diritto a una rendita secondo il di- ritto anteriore e l’altro a una rendita secondo il nuovo diritto). Disci- plina inoltre il caso del risorgere dell’invalidità dopo la soppressione di rendite rette dal diritto anteriore. Se un coniuge ha diritto a una rendita AI secondo il diritto anteriore e l’altro a una rendita AI secondo il nuovo diritto, vi possono essere ripercussioni sulla limitazione della somma delle due rendite. La pre- sente circolare disciplina questi casi. Si tratta di casi in cui un co- niuge acquisisce il diritto a una rendita d’invalidità secondo il nuovo diritto, mentre l’altro coniuge mantiene il diritto a una rendita d’invali- dità secondo il diritto anteriore. Infine, la presente circolare stabilisce le disposizioni di calcolo applicabili alle prestazioni transitorie il cui diritto nasce il 1° gennaio o successivamente.

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Premessa al supplemento 1, valido dal 1° luglio 2024

L’adeguamento dell’articolo 26bis capoverso 3 OAI con effetto dal 1° gennaio 2024 ha introdotto una modifica relativa alla valutazione del grado d’invalidità e prevede la revisione entro tre anni delle ren- dite correnti per un grado d’invalidità inferiore al 70 per cento1. In determinati casi questa revisione incide sul trattamento delle rendite non ancora trasferite nel nuovo sistema, a prescindere da una modi- fica di almeno cinque punti percentuali del grado d’invalidità. Al nu- mero 2.2.1 sono state apportate precisazioni al riguardo. Inoltre, in seguito all’entrata in vigore della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI, l’Ufficio centrale di compensazione aveva fornito precisazioni sulle comunicazioni al registro centrale delle rendite. Alcuni numeri marginali del capitolo 7 sono quindi stati completati. Infine, i riferimenti ad altre circolari e direttive sono stati aggiornati. I numeri marginali modificati sono contrassegnati dall’indicazione 7/24.

1 Lettera circolare AI n. 432.

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Premessa al supplemento 2, valido dal 1° gennaio 2025

Secondo le disposizioni transitorie relative alla riforma Ulteriore svi- luppo dell’AI, il diritto alla rendita corrente resta immutato nono- stante una modifica di almeno cinque punti percentuali del grado d’invalidità, se l’applicazione delle nuove disposizioni comporta una diminuzione della rendita precedente in caso di aumento del grado d’invalidità o un suo aumento in caso di riduzione del grado d’invali- dità. Finora gli uffici AI informavano le casse di compensazione di questa situazione e i casi venivano annunciati al registro centrale delle rendite con l’indicazione del codice per casi speciali 33. Tutta- via, dato che in tali casi non si procede ad alcuna revisione (diritto alla rendita e grado d’invalidità invariati), non occorre trasmettere al- cuna informazione alla cassa di compensazione. Di conseguenza, il codice per casi speciali 33 è ormai superfluo e può essere sop- presso.

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2.2 Gruppo «mainstream» (persone nate negli anni dal 1967 al

1991) e gruppo «giovani adulti» (persone nate negli anni

4. Rendite AI delle persone vedove (codice per casi

speciali 38) in caso di estinzione del diritto alla rendita

8. Rendite calcolate conformemente alle basi di calcolo

della 9a revisione dell’AVS; ricorso ad ACOR quale

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Abbreviazioni

AELS Associazione europea di libero scambio

AI Assicurazione invalidità

AVS Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

CC Codice civile (RS 210)

CIRAI Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità

DIPG Direttive sull’ordinamento delle indennità di perdita di gua- dagno per le persone che prestano servizio, in caso di ma- ternità e paternità

DOA Direttive sull’obbligo assicurativo nell’AVS/AI

DR Direttive sulle rendite dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

DT LAI Disposizioni transitorie della modifica della LAI del 19 giu- gno 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI)

DT OAI Disposizioni transitorie della modifica dell'OAI del 3 novem- bre 2021 (Ulteriore sviluppo dell'AI)

DTF Decisione del Tribunale federale

LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10)

LCA Legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d’assicura- zione (Legge sul contratto d'assicurazione; RS 221.229.1)

LIPG Legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (Legge sulle indennità di perdita di guadagno; RS 834.1)

LPGA Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1) DFI UFAS | Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo

RCR Registro centrale delle rendite

UCC Ufficio centrale di compensazione

UE Unione europea

UFAS Ufficio federale delle assicurazioni sociali

US AI Ulteriore sviluppo dell’AI

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1. Campo d’applicazione e definizione

1.1 Osservazioni preliminari

1001 In caso di revisione del grado d’invalidità di una rendita ba-

sata sul sistema di rendite applicabile fino al 31 dicembre 2021, l’ufficio AI comunica alla cassa di compensazione se la rendita vada trasferita nel nuovo sistema di rendite li- neare oppure mantenuta nel vecchio sistema di rendite graduato in quarti di rendita.

1002 Se non procede a una revisione del grado d’invalidità, l’uffi-

cio AI non deve effettuare la comunicazione alla cassa di compensazione. Questo succede quando il grado d’invali- dità dell’assicurato subisce una modifica inferiore a cin- que punti percentuali.

1003 Non si procede a una revisione nemmeno nei casi in cui un

aumento del grado d’invalidità comporterebbe una ridu- zione della quota percentuale di rendita oppure una dimi- nuzione del grado d’invalidità comporterebbe un aumento di tale quota. In questi casi sono mantenuti il grado d’invali- dità e la rendita precedenti (lett. b cpv. 2 DT LAI).

1004 Sono fatti salvi i beneficiari di rendita nati negli anni dal

1957 al 1966 (gruppo «diritti acquisiti»), che rimangono nel

sistema retto dal diritto anteriore. Questo significa che nel loro caso si procede a una revisione del grado d’invalidità non appena questa determina una variazione della frazione di rendita, anche se la modifica del grado d’invalidità è infe- riore a cinque punti percentuali.

1005 Le disposizioni della presente circolare si applicano sia alle

rendite ordinarie che a quelle straordinarie.

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1.2 In generale

1006 La presente circolare disciplina:

− le basi di calcolo applicabili alle rendite d’invalidità rette dal diritto anteriore in caso di modifica del grado d’invali- dità secondo l'articolo 17 capoverso 1 LPGA; − le basi di calcolo applicabili alle rendite d’invalidità rette dal diritto anteriore in caso di risorta invalidità secondo l’articolo 32bis OAI; − la rinascita del diritto a una rendita d’invalidità retta dal diritto anteriore in caso di estinzione del diritto a una rendita per superstiti che l’aveva sostituita in quanto più elevata (art. 43 LAI); − la procedura per la limitazione della somma delle rendite nel caso in cui un coniuge abbia diritto a una rendita se- condo il diritto anteriore e l'altro a una rendita secondo il nuovo diritto; − le disposizioni di calcolo applicabili in caso di nascita del diritto a una prestazione transitoria.

1007 Conformemente alle DT LAI, le rendite AI rette dal diritto

anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021.

1008 Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28

cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla ren- dita non sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gen- naio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è in- sorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo di- ritto sono pertanto le rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio

2022 o successivamente conformemente all’articolo 29 ca-

poversi 1 e 2 LAI.

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1009 Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio

2022 valgono le regole seguenti:

– in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021: – prima fissazione della rendita  DR in vigore fino al 31 dicembre 2021, – modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031  C DT US AI; – in caso nascita del diritto alla rendita secondo l'art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente: – prima fissazione della rendita DR in vigore dal 1° gennaio 2022.

1010 Le disposizioni del N. 1009 sono applicabili anche quando

il diritto a una rendita AI sussiste ma la rendita non è ver- sata, perché è inferiore alla rendita per superstiti (v. art. 43 LAI e N. 4001 segg.).

2. Gruppi di persone cui si applicano le disposizioni

transitorie

2001 I beneficiari di una rendita AI retta dal diritto anteriore cui si

applicano le disposizioni transitorie sono suddivisi in tre gruppi, in base all’anno di nascita.

Gruppo Diritti acquisiti Mainstream Giovani adulti

Anno di nascita 1957 – 1966 1967 – 1991 1992 – 2003 Età all’entrata in 55 – < 64/65 30 – 54 anni 18 – 29 anni vigore della anni riforma (1.1.2022)

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2.1 Gruppo «diritti acquisiti» (persone nate negli anni

dal 1957 al 1966)

2002 Nel gruppo «diritti acquisiti» la graduazione della rendita AI

secondo il diritto anteriore è mantenuta fino al momento in cui il diritto alla rendita si estingue o le subentra una rendita di vecchiaia (lett. c DT LAI; N. 9104 CIRAI).

2003 In caso di modifica del grado d’invalidità, la rendita d’invali-

dità delle persone appartenenti al gruppo «diritti acquisiti» continua a essere fissata in base alla graduazione in quarti di rendita prevista dal diritto anteriore (rendita intera, tre quarti di rendita, mezza rendita, un quarto di rendita). A queste rendite resta integralmente applicabile il sistema di rendite in vigore fino al 31 dicembre 2021 (v. anche N. 2006).

2.2 Gruppo «mainstream» (persone nate negli anni dal

1967 al 1991) e gruppo «giovani adulti» (persone

nate negli anni dal 1992 al 2003)

2004 Conformemente alla lettera b capoversi 1, 2 e 3 DT LAI, la

quota percentuale di rendita secondo la graduazione delle rendite prevista dal diritto anteriore è mantenuta per le per- sone appartenenti ai gruppi «mainstream» e «giovani adulti» fino al momento in cui, nel quadro di una revisione 2 di rendita, il loro grado d’invalidità subisce un aumento o una riduzione di almeno cinque punti percentuali (art. 17 cpv. 1 LPGA) e – questo aumento del grado d’invalidità comporta un au- mento della quota percentuale di rendita o – questa riduzione del grado d’invalidità comporta una di- minuzione della quota percentuale di rendita (v. N. 2007).

2 Sono fatte salve le revisioni ai sensi della disposizione transitoria della modifica del 18 ottobre

2023 relativa all’art. 26bis cpv. 3 OAI.

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2.2.1 Modifica del grado d’invalidità inferiore a cin-

que punti percentuali

2005 Se il grado d’invalidità di una persona del gruppo «main-

stream» o «giovani adulti» subisce una modifica inferiore a cinque punti percentuali, la frazione di rendita resta inva- riata e la rendita rimane nel vecchio sistema. Questo signi- fica che, poiché la modifica del grado d’invalidità non ha raggiunto la soglia dei cinque punti percentuali, non si pro- cede ad alcuna revisione; il grado d’invalidità rimane per- tanto invariato e l’assicurato continua ad avere diritto alla rendita ricevuta fino a quel momento. In tal caso l’ufficio AI non invia alcuna comunicazione di revisione alla cassa di compensazione.

2005.1 Eccezione

7/24 Se dall’applicazione dell’articolo 26bis capoverso 3 OAI (de- duzione forfettaria) risulta una modifica del grado d’invali- dità inferiore a cinque punti percentuali, l’eventuale ade- guamento dovuto alla deduzione forfettaria va effettuato ancora secondo il vecchio sistema di rendite basato sui quarti di rendita (cfr. N. 9212 CIRAI, con esempio). In caso di passaggio al quarto di rendita superiore, l’ufficio AI invia alla cassa di compensazione una notifica di revisione.

2006 Conformemente alla lettera c DT LAI, alle persone che il

1° gennaio 2022 hanno già 55 anni compiuti (gruppo «diritti acquisiti») continua ad applicarsi il diritto anteriore. Ne con- segue che restano applicabili le disposizioni in materia di revisione del diritto vigente fino al 31 dicembre 2021 (ossia la rendita AI viene adeguata nel quadro di una revisione, se il grado d’invalidità subisce una modifica notevole). In base al diritto anteriore una modifica è «notevole» se de- termina il passaggio a una frazione di rendita inferiore o su- periore.

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2.2.2 Modifica del grado d’invalidità di almeno cin-

que punti percentuali

2007 La frazione di rendita resta invariata (v. N. 7003) nono-

stante una modifica del grado d’invalidità di almeno cin- que punti percentuali e continua a essere retta dal diritto anteriore, se in base al nuovo diritto la quota percentuale di rendita: – diminuirebbe in seguito a un aumento del grado d’invali- dità o – aumenterebbe in seguito a una riduzione del grado d’in- validità.

2008 La frazione di rendita viene invece adeguata in base alle

nuove disposizioni e la rendita è trasferita nel sistema di rendite lineare, se il grado d’invalidità subisce un aumento o una riduzione di almeno cinque punti percentuali e − questo aumento del grado d’invalidità comporta un au- mento della quota percentuale di rendita o − questa riduzione del grado d’invalidità comporta una di- minuzione della quota percentuale di rendita.

2.2.2.1 Rendite del gruppo «giovani adulti» a partire

dal 1° gennaio 2032

2009 Le rendite AI del gruppo «giovani adulti» che nonostante

una revisione del grado d’invalidità non avranno potuto es- sere trasferite nel sistema di rendite lineare entro il 31 di- cembre 2031 verranno trasferite automaticamente in que- st'ultimo il 1° gennaio 2032 e la loro quota percentuale sarà adeguata conformemente al sistema di rendite lineare.

2010 Se dal trasferimento nel sistema di rendite lineare risulterà

un importo della rendita più basso rispetto a quello fissato in base alla precedente graduazione delle rendite, l’importo della rendita secondo il diritto anteriore rimarrà garantito fino al momento in cui in seguito a una modifica del grado DFI UFAS | Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo

d’invalidità risulterà un importo della rendita più elevato (lett. b cpv. 3 DT LAI; N. 9108 CIRAI).

3. Risorgere dell’invalidità nel caso di rendite rette dal

3001 Se la rendita d’invalidità è stata soppressa a causa dell’ab-

7/24 bassamento del grado d’invalidità e, dopo il 1° gennaio 2022, il diritto alla rendita rinasce per la stessa affezione nei tre anni successivi (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI, art. 29bis OAI e N. 4200 segg. CIRAI), si applica il nuovo sistema di rendite valido dal 1° gennaio 2022. Se invece il diritto alla rendita rinasce prima del 1° gennaio 2022, continua ad ap- plicarsi il diritto anteriore, ovvero il sistema basato sulle fra- zioni di rendita.

4. Rendite AI delle persone vedove (codice per casi

speciali 38) in caso di estinzione del diritto alla ren- dita per superstiti

4001 Se una rendita AI retta dal diritto anteriore è nuovamente

versata poiché le condizioni per il diritto alla rendita per su- perstiti non sono più adempiute, restano per principio de- terminanti le basi di calcolo previste dal diritto anteriore e quindi la frazione di rendita precedente (eccezione: v. N. 4002).

4002 Se tuttavia si è proceduto a una revisione del grado d’inva-

lidità (che per principio è possibile anche se la rendita non viene versata) e la rendita AI avrebbe dovuto essere trasfe- rita nel sistema di rendite lineare, è applicabile la nuova graduazione.

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5. Limitazione della somma delle rendite per coniugi in

casi speciali

5001 Con l'entrata in vigore dell’US AI le regole per la limitazione

della somma delle rendite per coniugi sono state adeguate in modo da tenere conto delle nuove quote percentuali di rendita (cfr. N. 5529 segg. DR). La procedura da applicare nel caso in cui un coniuge abbia diritto a una rendita retta dal diritto anteriore e l'altro a una rendita retta dal nuovo di- ritto è descritta qui di seguito.

5002 Se un coniuge riceve una rendita AI retta dal diritto ante-

riore e l'altro una rendita AI basata sul sistema di rendite li- neare, per la limitazione della somma delle due rendite AI ci si basa sul diritto del coniuge con la quota percentuale di una rendita intera più elevata.

Esempio 1 (tabelle delle rendite 2021) 3 Coniuge 1 Coniuge 2 (diritto anteriore) (nuovo diritto) Grado d'invalidità 59 % 53 % Quota di rendita in % 50 % 53 % Scala 44 44 Reddito annuo medio determi- 64 530 57 360 nante Importo (in fr.) 1 052 1 064 4 Somma delle rendite (in fr.) 2 116 Scala ponderata 44 Limite massimo Lett. c DT OAI: 1 900 5 Limitazione secondo la lett. c 945 6 955 7 DT OAI

3 In base alle nuove regole di calcolo, gli importi delle quote di rendita e il limite massimo sono arrotondati per eccesso.

4 2008 x 53 %.

5 2390 x 150 % x 53 %.

6 1052 x 1900 ÷ 2116.

7 1064 x 1900 ÷ 2116.

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Esempio 2 (tabelle delle rendite 2021) Coniuge 1 Coniuge 2 (diritto anteriore) (nuovo diritto) Grado d'invalidità 69 % 69 % Quota di rendita in % 75 % 69 % Scala 44 44 Reddito annuo medio determi- 64 530 57 360 nante Importo (in fr.) 1 578 1 386 8 Somma delle rendite (in fr.) 2 964 Scala ponderata 44 Limite massimo Lett. c DT OAI 2 689 9

Limitazione secondo la lett. c 1 432 11 1 257 12 DT OAI

Esempio 3 (tabelle delle rendite 2021) Coniuge 1 Coniuge 2 (diritto anteriore) (nuovo diritto) Grado d'invalidità 48 % 41 % Quota di rendita in % 25 % 27,5 % Scala 35 40 Reddito annuo medio determi- 64 530 57 360 nante Importo (in fr.) 419 502 13 Somma delle rendite (in fr.) 921 Scala ponderata 39 Limite massimo Lett. c DT OAI: 874 14 Limitazione secondo la lett. c 398 15 476 16 DT OAI

8 2008 x 69 %.

9 2390 x 150 % x 75 %.

10 2390 x 150 % x 69 %.

11 1578 x 2689 ÷ 2964.

12 1386 x 2689 ÷ 2964.

13 1825 x 27,5 %.

14 2118 x 150 % x 27,5 %.

15 419 x 874 ÷ 921

16 502 x 874 ÷ 921

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6. Prestazione transitoria

6001 Il diritto a una prestazione transitoria è stabilito dall’uffi-

cio AI mediante decisione formale.

6002 La prestazione transitoria dipende per principio dalla ren-

dita AI soppressa o ridotta. È pertanto fissata in base al di- ritto applicabile alla rendita AI soppressa o ridotta (cfr. N. 5416 segg. DR). Se il diritto alla rendita AI è nato prima del 1° gennaio 2022, è applicabile il diritto vigente fino al 31 dicembre 2021.

6003 Per la fissazione dell’importo della prestazione transitoria

sono applicabili per analogia le disposizioni del N. 5418 segg. DR.

7. Comunicazione al Registro centrale delle rendite

7001 Affinché in caso di cambiamenti o mutazioni le rendite AI

7/24 basate sulla graduazione delle rendite in vigore fino al 31 dicembre 2021 possano continuare a essere comuni- cate al RCR, vanno previsti nuovi codici per casi speciali. Questi codici sono necessari per le rendite AI con la gra- duazione in quarti di rendita secondo il diritto anteriore (un quarto di rendita, mezza rendita, tre quarti di rendita e ren- dita intera) rivedute a partire dal 1° gennaio 2022 e per le notifiche di mutazione (insorgere del secondo caso assicu- rato, cambiamento di stato civile).

7002 È inoltre previsto un codice per casi speciali per le rendite

AI del gruppo «giovani adulti», che dovranno essere trasfe- rite nel nuovo diritto il 1° gennaio 2032. Questo codice par- ticolare verrà tuttavia applicato soltanto al momento del tra- sferimento delle rendite nel 2032.

1/25 7.1 soppresso

7003 soppresso

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7.2 Codice per casi speciali 35

7004 Questo codice va utilizzato per le rendite del gruppo «gio-

vani adulti» che saranno trasferite nel nuovo diritto il 1° gennaio 2032 e il cui importo resterà invariato in virtù della garanzia dei diritti acquisiti di cui alla lettera b capo- verso 3 DT LAI (v. N. 2010).

7005 L’UCC provvederà al trasferimento centralizzato delle ren-

dite del gruppo «giovani adulti» nel nuovo sistema di ren- dite con effetto dal 1° gennaio 2032. Se al momento del trasferimento si constaterà che l’applicazione del sistema di rendite lineare comporterebbe una riduzione dell’importo della rendita, continuerà a essere versato il precedente im- porto. L’UCC contrassegnerà queste rendite con il codice per casi speciali 35.

7.3 Codice per casi speciali 85

7006 Questo codice va utilizzato per le rendite con la gradua-

7/24 zione delle rendite secondo il diritto anteriore che a partire dal 1° gennaio 2022 hanno subìto una mutazione (p. es. in- sorgere del secondo caso assicurato, cambiamento di stato civile) senza ripercussioni sul grado d’invalidità. Va inoltre applicato alle rendite per i figli il cui diritto nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente. Il codice vale per i gruppi «diritti acquisiti», «mainstream» e «giovani adulti».

7007 Questo codice per casi speciali va utilizzato a partire dal

7/24 1° gennaio 2022 in caso di comunicazione di aumento al RCR per tutti e tre i gruppi.

7008 Il codice per casi speciali 85 va utilizzato anche per le ren-

dite per i figli il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o suc- cessivamente (p. es. nascita di un figlio, ripresa della for- mazione ecc.), se la rendita principale che determina la loro concessione non è ancora stata comunicata al RCR con il codice per casi speciali 33 o 85.

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7009 Il codice per casi speciali 85 va utilizzato anche in caso di

stralcio del codice per casi speciali 38 (v. N. 4001), se la nuova rendita AI rimane nel sistema basato sui quarti di rendita. Lo stesso vale per le rendite rette dal diritto ante- riore (N. 3001) il cui diritto rinasce in seguito al risorgere dell’invalidità nonché per la prestazione transitoria (N. 6002).

8. Rendite calcolate conformemente alle basi di cal-

colo della 9a revisione dell’AVS; ricorso ad ACOR quale ausilio di calcolo

8001 Il programma di calcolo delle rendite ACOR è in grado di

calcolare le rendite conformemente alle disposizioni della 9a e della 10a revisione dell’AVS. Vanno tuttavia conside- rate le seguenti disposizioni particolari.

8002 Le rendite AI correnti calcolate con le basi di calcolo previ-

ste dalla 9a revisione dell’AVS vengono trasferite automati- camente nella 10a revisione dell’AVS nei casi indicati nella Circolare concernente il calcolo delle rendite trasferite e delle rendite secondo il vecchio diritto in caso di modifiche e commutazioni (Circ. 3). In questi casi i calcoli necessari possono essere tranquillamente effettuati con ACOR.

8003 Nei casi seguenti, invece, le rendite calcolate con le basi di

calcolo previste dalla 9a revisione dell’AVS non possono essere elaborate direttamente con il modulo di calcolo ACOR, dato che restano nel sistema della 9a revisione dell’AVS: – modifica del grado d’invalidità; – inizio o fine del diritto a una rendita per i figli; – matrimonio di una persona beneficiaria di rendita con una persona senza diritto a una rendita. In questi casi ACOR può però essere utilizzato quale ausi- lio di calcolo, forzando l’applicazione del modulo di calcolo per la 10a revisione dell’AVS.

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8004 In questi casi le basi di calcolo non vengono modificate. Gli

elementi per la determinazione della quota percentuale di rendita o per il mantenimento del sistema di rendite se- condo il diritto anteriore (quarti di rendita) possono pertanto essere elaborati con il modulo ACOR per la 10a revisione dell’AVS. Il risultato non può però essere esportato.

8005 In questi casi occorre inoltre verificare manualmente che

non vi sia una sovrassicurazione, altrimenti si otterrebbe un risultato errato, poiché il metodo di calcolo secondo la 9a revisione dell’AVS è diverso.

8006 In questi casi le comunicazioni devono essere effettuate

manualmente, utilizzando i necessari codici per casi spe- ciali.

8007 Le casse di compensazione sono responsabili per la veri-

fica della correttezza dei calcoli e devono eventualmente apportare le necessarie modifiche, in particolare se il risul- tato indica una sovrassicurazione.

8008 Spetta alle casse di compensazione decidere se servirsi di

ACOR quale ausilio di calcolo e procedere manualmente alle necessarie comunicazioni.

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Kreisschreiben zu den Übergangsbestimmungen zur Einführung des linearen Rentensystem (KS ÜB WE IV); gültig ab 01.01.2022, Stand 01.01.2025 | Lexipedia | Lexipedia