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Italien: Vorgehen bei der Koordinierung der Familienleistungen Deutschland: Erhöhung des Kindergeldes

Dipartimento federale dell’interno DFI Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS Questioni familiari

9° febbraio 2023

Comunicazione sull’esecuzione degli assegni familiari n. 55 Italia: procedura per il coordinamento delle prestazioni familiari Germania: aumento dell’assegno per i figli

Italia: procedura per il coordinamento delle prestazioni familiari

In Italia, dal 1° marzo 2022 si ha diritto alla nuova prestazione familiare Assegno unico e universale per i figli a carico, che ha sostituito delle prestazioni familiari italiane precedenti (v. Comunicazione sull’esecuzione degli assegni familiari n. 47 del 22 dicembre 2021 e n. 49 del 4 luglio 2022).

Il quadro giuridico relativo al coordinamento dell’assegno unico e universale nell’ambito dell’attuazione dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 rimane poco chiaro a causa della mancanza di informazioni da parte delle autorità italiane. Poiché gli interventi a vari livelli (Ministero del Lavoro, INPS ecc.) non hanno suscitato alcuna reazione da parte delle autorità italiane, nel dicembre del 2022 l’UFAS ha sottoposto la questione alla Commissione amministrativa dell’UE per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Probabilmente ci vorrà ancora un po’ di tempo prima che il quadro giuridico venga chiarito e un’eventuale decisione sia presa a livello europeo.

Affinché gli assicurati ricevano nel limite del possibile le prestazioni svizzere a cui hanno diritto e per evitare per quanto possibile procedure di compensazione con l’Italia, l’UFAS raccomanda quanto esposto di seguito.

Come già spiegato nella Comunicazione n. 49, i regolamenti europei di coordinamento (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 non forniscono alcuna base giuridica per la sospensione delle prestazioni fino al riscontro delle istituzioni italiane.

Una sospensione delle prestazioni svizzere sarebbe inammissibile in particolare nei casi in cui la Svizzera è competente in via esclusiva per il pagamento delle prestazioni familiari o è chiaramente lo Stato prioritario ai sensi dell’articolo 68 paragrafo 1 lettera b) del regolamento (CE) n. 883/2004.

Se, tuttavia, sulla base delle informazioni che possono essere ottenute presso l’assicurato, è possibile determinare la competenza ai sensi dell’articolo 68 paragrafo 1 lettera b) del regolamento (CE) n. 883/2004 e, se del caso, l’importo dell’integrazione differenziale (art. 68 par. 2 del regolamento (CE) n. 883/2004), le casse di compensazione per assegni familiari possono prendere una decisione provvisoria ai sensi dell’articolo 60 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 987/2009.

Se la decisione concernente la competenza o l’importo dell’integrazione differenziale si rivela successivamente errata, è possibile effettuare un pagamento retroattivo, in caso di prestazioni troppo basse, o avviare una procedura di recupero secondo l’articolo 72 o 73 del regolamento (CE) n. 987/2009, in caso di prestazioni troppo elevate (v. Comunicazione sull’esecuzione degli assegni familiari n. 49).

Germania : aumento dell’assegno per i figli

Dal 1° gennaio 2023 viene versato un assegno mensile di 250 euro per ogni figlio.

Per qualsiasi domanda ci si può rivolgere all’indirizzo seguente: international@bsv.admin.ch

assegni familiari comunicazione n. 55

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