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C 12/6 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 14.1.2012

COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE

DECISIONE N. E3 del 19 ottobre 2011 concernente il periodo transitorio quale definito all'articolo 95 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)

(2012/C 12/03)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO deliberando secondo le modalità stabilite all'articolo 71, para­ DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE, grafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 883/2004,

considerando quanto segue: visto l'articolo 72, lettera d), del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1) ai sensi del quale la commissione amministrativa deve promuovere nella misura del possibile l'uso delle nuove tecnologie, in parti­ colare modernizzando le procedure per lo scambio di informa­ (1) L'articolo 95 del regolamento (CE) n. 987/2009 prevede zioni e adattando il flusso di informazioni tra istituzioni ai fini un periodo transitorio di 24 mesi dall'entrata in vigore del loro scambio per via elettronica, tenendo conto dello svi­ per consentire agli Stati membri di porre in atto e inte­ luppo del trattamento dei dati in ciascuno Stato membro, grare la necessaria infrastruttura nazionale per lo scambio di dati per via elettronica.

visto l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parla­ (2) L'articolo 95 del regolamento (CE) n. 987/2009 dà fa­ mento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che coltà alla commissione amministrativa di concedere agli stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. Stati membri un'estensione del periodo transitorio ove si 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza verifichi un ritardo significativo nella costituzione della sociale (2) ai sensi del quale la commissione amministrativa è necessaria infrastruttura comunitaria. competente per stabilire la struttura, il contenuto, il formato e dettagliate modalità per lo scambio dei documenti e dei docu­ menti elettronici strutturati e per stabilire le modalità pratiche per trasmettere all'interessato le informazioni, i documenti o le (3) La commissione amministrativa ha effettuato una valuta­ decisioni con mezzi elettronici, zione globale della situazione del progetto, sia a livello dell'UE che a livello nazionale, sulla base delle analisi realizzate dalla Commissione europea e di quelle del co­ mitato direttivo del progetto EESSI. visto l'articolo 95, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 987/2009 riguardante il periodo transitorio il quale recita che ciascuno Stato membro può beneficiare di un periodo transitorio per lo scambio di dati per via elettronica e che tale (4) Conformemente a tale valutazione, si ritiene necessaria la periodo transitorio non può superare 24 mesi dalla data di proroga del periodo transitorio per assicurare l'efficace entrata in vigore del regolamento di applicazione, attuazione del sistema EESSI, tenendo conto dell'anda­ mento dei preparativi sia a livello dell'UE che nazionale e tenendo presente allo stesso tempo che è nell'interesse di tutte le parti il fatto che tale proroga sia limitata nel tempo. visto l'articolo 95, paragrafo 1, secondo comma, del regola­ mento (CE) n. 987/2009, ai sensi del quale la commissione amministrativa può decidere una congrua proroga di tale pe­ riodo ove si verifichi un ritardo significativo nella costituzione (5) Considerata la complessità tecnica del progetto e viste le della necessaria infrastruttura comunitaria (Electronic Exchange diverse soluzioni attuative possibili, ciascuna caratteriz­ of Social Security Information — EESSI) rispetto all'entrata in zata da un diverso tempo di implementazione, la com­ vigore del regolamento di applicazione, missione amministrativa ritiene opportuno estendere di

24 mesi il periodo transitorio in aggiunta al periodo di

(1) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1. cui all'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. (2) GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1. 987/2009.

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(6) La commissione amministrativa incoraggia tuttavia gli lo scambio dei dati con mezzi elettronici di cui Stati membri a iniziare quanto prima lo scambio elettro­ all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Par­ nico di dati evitando inutili ritardi al fine di limitare lamento europeo e del Consiglio (1), continuerà ad appli­ quanto più possibile il periodo in cui vi sarà uno scambio carsi mutatis mutandis durante il periodo della proroga, parallelo di messaggi su supporto cartaceo ed elettronico, conformemente alle scadenze intermedie da definirsi a DECIDE QUANTO SEGUE: cura della commissione amministrativa, sulla base di una proposta del comitato direttivo del progetto EESSI. 1. Il periodo transitorio di cui all'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 987/2009 per il pieno scambio di dati per (7) La commissione amministrativa sollecita il comitato di­ via elettronica da parte degli Stati membri è prorogato di 24 rettivo del progetto EESSI a mettere a punto appropriati mesi fino al 30 aprile 2014. strumenti di monitoraggio, a proporre scadenze interme­ die e a seguire da vicino l'andamento dell'implementa­ 2. La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale zione di EESSI in ciascuno Stato membro durante il dell'Unione europea. La presente decisione sarà applicabile a par­ periodo della proroga. tire dal primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. (8) Conformemente all'articolo 95, paragrafo 1, del regola­ mento (CE) n. 987/2009, la commissione amministrativa può riesaminare la presente decisione in considerazione della pianificazione generale e dell'analisi effettuata dal comitato direttivo del progetto EESSI. La presidente della commissione (9) La decisione E1 del 12 giugno 2009, riguardante le di­ amministrativa sposizioni pratiche per il periodo transitorio previsto per Elżbieta ROŻEK

(1) GU C 106 del 24.4.2010, pag. 9.