8.6.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 149/5
DECISIONE N. H5 del 18 marzo 2010 concernente la cooperazione nella lotta alla frode ed agli errori nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2004 del Consiglio e regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)
(2010/C 149/05)
LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO (5) L'identificazione delle persone è di importanza fonda DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE, mentale per la gestione dei regolamenti, tanto per indi viduare le persone nella banca dati di un'istituzione quanto per garantire che le persone siano quelle che dichiarano di essere. visto l’articolo 72, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), ai sensi del quale la commissione amministrativa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione (6) L'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. derivante dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 987/2009 rileva che, in sede di raccolta, trasmissione o e del regolamento (CE) n. 987/2009 Parlamento europeo e del trattamento di dati personali ai sensi della propria legi Consiglio (2), slazione ai fini dell'applicazione dei regolamenti, gli Stati membri garantiscono che le persone interessate possano esercitare pienamente i loro diritti per quanto concerne la tutela dei dati personali, nel rispetto delle disposizioni visto l’articolo 76 del regolamento (CE) n. 883/2004, comunitarie in materia di protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati. visti gli articoli 2, paragrafo 2, 20, 52 e 87, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009,
(7) L'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. considerando quanto segue: 987/2009 consente all'istituzione competente, in caso di dubbio, di chiedere all'istituzione del luogo di dimora o di residenza di verificare le informazioni fornite dalla persona interessata oppure la validità di un documento. (1) Conformemente all'articolo 76 del regolamento (CE) n. 883/2004 le autorità competenti e le istituzioni sono invitate a cooperare per garantire la corretta applicazione del regolamento. (8) Una cooperazione efficace per la lotta alla frode ed agli errori implica l'utilizzazione dei meccanismi che forni scono informazioni sui cambiamenti nella legislazione (2) Le misure volte a combattere la frode e gli errori sono applicabile e sugli articoli 20 e 52 del regolamento strettamente connesse ai settori della sicurezza sociale (CE) n. 987/2009. quali definiti dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 e mirano a far sì che i contributi siano versati allo Stato membro interessato e che le prestazioni non siano concesse indebitamente od Deliberando secondo le modalità stabilite all’articolo 71, para ottenute in modo fraudolento. grafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004,
(3) L'azione di lotta alla frode e agli errori costituisce quindi parte della corretta applicazione dei regolamenti (CE) n. HA DECISO QUANTO SEGUE: 883/2004 e (CE) n. 987/2009.
(4) Una cooperazione più stretta e più efficace tra le autorità Aspetti generali competenti e le istituzioni rappresenta un fattore essen ziale per conrtrastare la frode e gli errori. 1. Ai fini della corretta applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009, le autorità e le (1) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1. istituzioni degli Stati membri coopereranno nella lotta alla frode (2) GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1. e agli errori.
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2. Una volta all'anno la commissione amministrativa discute scopo di assicurare che, per quanto possibile, tali attività in merito alla cooperazione in materia di frode e di errori. La siano coerenti con le migliori pratiche in questo settore. discussione sarà basata su relazioni volontarie degli Stati mem Nell'allegato 2 figura un elenco delle migliori pratiche cono bri in merito alla loro esperienza ed ai progressi ottenuti al sciute; riguardo. Nell'allegato 1 figurano suggerimenti circa il contenuto di tali relazioni. c) le richieste di informazioni da parte di istituzioni o di auto rità competenti in merito alla comunicazione di decesso 3. Gli Stati membri designano un punto di contatto per frodi sono trattate nel più breve tempo possibile dalla parte che ed errori al quale le autorità competenti o le istituzioni possono le riceve. comunicare i rischi di frode ed abusi o le sistematiche difficoltà causa di ritardi e di errori. Tale punto di contatto è inserito in un elenco da pubblicare a cura del Segretariato della commis Richieste di informazioni sione amministrativa. 6. Tenendo conto della necessità di agire conformemente alle disposizioni comunitarie in materia di protezione delle persone Errori fisiche in relazione al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, le autorità competenti e le istituzioni 4. Per limitare i rischi di errori, le autorità competenti e le cooperano in caso di richieste, da parte di altri Stati membri, istituzioni adottano misure per far sì che le informazioni siano relativamente alle informazioni per la lotta alla frode e per la fornite correttamente e tempestivamente, in particolare laddove corretta applicazione dei regolamenti. Prima di rifiutare even venga utilizzato il sistema di scambio elettronico di informa tuali richieste a motivo dalla protezione dei dati, essi effettuano zioni sulla sicurezza sociale. A tal fine, le autorità competenti e un’attenta valutazione dell'aspetto giuridico. le istituzioni devono:
7. Qualora una richiesta di informazioni mirante alla lotta
a) assicurarsi che le informazioni trasmesse elettronicamente, alla frode e agli errori riguardi dati relativi all'applicazione dei mediante documenti elettronici standard, alle autorità o alle regolamenti di coordinamento, ma non sia trattata direttamente istituzioni di altri Stati membri siano soggette a un processo da un'istituzione o da un'autorità competente, l'istituzione o di controllo della qualità, specialmente per quanto riguarda l'autorità competente in questione aiuta l'istituzione o l'autorità l'identificazione della persona interessata e il numero di iden richiedente a individuare terzi quali fonte ufficiale delle infor tificazione personale (PIN); e mazioni e offre i suoi buoni uffici nei rapporti con i terzi in questione. b) informare la commissione tecnica e la commissione ammini strativa di qualsiasi sistematica difficoltà, causa di ritardi o di Clausola di riesame errori, nello scambio di informazioni ai fini dei regolamenti.
8. La presente decisione è riesaminata al più tardi entro la
fine del secondo anno successivo alla sua entrata in vigore. Comunicazione di decesso 5. Quanto alla cooperazione in merito alla comunicazione di 9. La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale decesso: dell’Unione europea. Essa si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla sua pubblicazione. a) gli Stati membri condividono attraverso la commissione am ministrativa qualsiasi pratica innovativa da loro introdotta in questo settore, oppure riferiscono su qualsiasi ostacolo alla cooperazione al riguardo;
b) gli Stati membri rivedono le proprie attività contro la man La presidente della commissione amministrativa cata dichiarazione di decesso in casi transfrontalieri, allo José Maria MARCO GARCÍA
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ALLEGATO 1
Aspetti da trattare, tra l'altro, nelle relazioni annuali degli Stati membri in materia di frode e di errori
1. Iniziative intraprese durante l'anno per combattere la frode e gli errori nei casi stabiliti dai regolamenti.
2. Problemi specifici nell'applicazione delle norme di coordinamento che potrebbero comportare quantomeno rischi di frode e di errori.
3. Accordi e intese di cooperazione bilaterale con altri Stati membri dell'UE stipulati per combattere la frode e gli errori.
4. Nell'ambito delle prestazioni in natura, misure adottate per promuovere il rispetto da parte delle istituzioni e dei prestatori di assistenza sanitaria delle norme di coordinamento, nonché per fornire informazioni ai cittadini.
ALLEGATO 2
Migliori pratiche per contrastare la mancata comunicazione di decesso nei casi transfrontalieri (1)
Creazione di un sistema di comunicazione diretta del decesso dello Stato ospitante Confronto dei dati Richiesta di controllo amministrativo da parte dello Stato ospitante Accesso agli atti di decesso tra istituzioni sanitarie Certificato di esistenza in vita Presenza fisica diretta nello stato ospitante
(1) Per un resoconto più completo di tali migliori pratiche consultare la sezione 9.2 della relazione del gruppo di verifica ad hoc di lotta alla frode e agli errori della commissione amministrativa, del 16 novembre 2009, pubblicata come nota CASSTM 560/09.