Circolare sul periodo di protezione (CPP)
Valida dal 1° gennaio 2012
Stato: 1° aprile 2024
318.507.24 i CPP
04.24
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Introduzione
La presente circolare disciplina il periodo di protezione e la presta zione transitoria secondo gli articoli 32–34 LAI.
Il sistema di rendite lineare introdotto con la riforma Ulteriore svi luppo dell’AI comporta modifiche con effetto dal 1° gennaio 2022, secondo quanto descritto nel capitolo 6. I N. 1014 e 1016 sono modificati con effetto dal 1° aprile 2024 per quanto riguarda il momento in cui viene adeguato il diritto alla ren dita.
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Indice
Abbreviazioni ................................................................................. 4
1. Periodo di protezione...................................................... 5
2. Condizioni per il diritto a una prestazione transitoria .. 5
3. Durata della prestazione transitoria e riesame del
grado d’invalidità ............................................................ 8
3.1. Inizio del diritto alla prestazione transitoria ........................ 8
3.2. Riesame del grado d’invalidità........................................... 9
3.3. Fine del diritto alla prestazione transitoria ......................... 9
4. Diritto alla rendita .......................................................... 10
5. Importo della prestazione transitoria........................... 11
6. Ripercussioni del nuovo sistema di rendite dal
1° gennaio 2022 ............................................................. 13
6.1. Soppressione della rendita prima del 1° gennaio 2022.... 14
6.2. Riduzione della rendita prima del 1° gennaio 2022 ......... 14
6.3. Soppressione della rendita dopo il 1° gennaio 2022 ........ 14
6.4. Riduzione della rendita dopo il 1° gennaio 2022.............. 15
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Abbreviazioni
AI Assicurazione invalidità art. articolo/i CIRAI Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità cpv. capoverso LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità (RS 831.20) LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10) lett. lettera/e LPGA Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1) N. Numero/i marginale/i OAI Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’in validità (RS 831.201)
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1. Periodo di protezione
1000 Se la riduzione o la soppressione di una rendita può dare
diritto a una prestazione transitoria, l’assicurato deve es serne informato nella decisione in merito alla riduzione o alla soppressione.
2. Condizioni per il diritto a una prestazione transitoria
Art. 32 cpv. 1 LAI 1 L’assicurato ha diritto a una prestazione transitoria se: a. nel corso dei tre anni successivi alla riduzione o alla sop pressione della rendita presenta una nuova incapacità al lavoro pari ad almeno il 50 per cento; b. l’incapacità al lavoro è durata almeno 30 giorni e conti nua a sussistere; e c. prima della riduzione o della soppressione della rendita ha partecipato a provvedimenti di reintegrazione di cui all’articolo 8a o la rendita gli è stata ridotta o soppressa in seguito alla ripresa dell’attività lucrativa o all’aumento del grado d’occupazione.
Art. 30 cpv. 1 OAI 1 La prestazione transitoria è versata se: a. dall’esame dell’ufficio AI risulta che sono adempiute le condizioni previste dall’articolo 32 LAI; e b. l’assicurato presenta un certificato medico:
1. che attesta la sua incapacità al lavoro del 50 per cento o
superiore, e
2. secondo la cui prognosi l’incapacità al lavoro è destinata
a perdurare.
1001 Secondo l’articolo 88bis capoverso 2 lettera a OAI, il pe
riodo di tre anni (qui di seguito «periodo di protezione») in cui l’assicurato può chiedere una prestazione transitoria in seguito alla riduzione o alla soppressione della rendita ini zia il primo giorno del secondo mese successivo alla noti fica della decisione.
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1002 Il periodo di protezione dura in ogni caso tre anni. Se du
rante questo periodo le condizioni di cui all’articolo 32 LAI sono soddisfatte a più riprese, il diritto alla prestazione transitoria può nascere più volte.
1003 L’incapacità al lavoro del 50 per cento secondo l’articolo 32
capoverso 1 lettera a LAI si riferisce, in caso di svolgimento di un’attività lucrativa concreta, all’attività corrispondente e al grado d’occupazione convenuto.
Esempio: Se, dopo la riduzione della rendita, l’assicurato può svol gere un’attività lucrativa al 40 per cento, ma per motivi di salute la può esercitare soltanto al 50 per cento (risultato: grado d’occupazione del 20 %), egli adempie le condizioni.
Negli altri casi l’incapacità al lavoro si riferisce alla capacità al guadagno residua sull’intero mercato del lavoro equili brato che entra in considerazione.
1004 L’incapacità al lavoro deve durare 30 giorni consecutivi af
finché dal 31° giorno nasca il diritto alla prestazione transi toria. Inoltre, il 31° giorno d’incapacità al lavoro deve rien trare nel periodo di protezione, affinché quest’ultima sia an cora valida.
1005 Secondo l’articolo 32 capoverso 1 lettera b LAI, l’incapacità
al lavoro deve continuare a sussistere dopo il 31° giorno. Questo significa che al momento in cui il medico curante attesta l’incapacità al lavoro, egli non può prevedere quando l’assicurato sarà nuovamente in grado di lavorare e ritiene che non si tratti di un caso di poco conto.
1006 Per dare diritto alla prestazione transitoria l’incapacità al la
voro non deve necessariamente essere dovuta all’infermità per cui era stata concessa la rendita poi ridotta o sop pressa.
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1007 Il diritto a una prestazione transitoria presuppone inoltre
che prima della riduzione o della soppressione della rendita l’assicurato abbia partecipato a provvedimenti di reintegra zione secondo l’articolo 8a LAI o che la rendita gli sia stata ridotta o soppressa in seguito alla ripresa dell’attività lucra tiva o all’aumento del grado d’occupazione (art. 32 cpv. 1 lett. c LAI).
Esempio: Secondo il rapporto medico le condizioni di salute dell’assi curato sono migliorate. Dal riesame del potenziale d’inte grazione si evince che egli può riprendere un’attività a tempo pieno senza che sia necessario attuare provvedi menti d’integrazione. Dal confronto dei redditi risulta un grado d’invalidità inferiore al 40 per cento. La rendita viene quindi soppressa e l’assicurato non può avere diritto alla prestazione transitoria.
1008 L’assicurato ha diritto alla prestazione transitoria se
dall’esame dell’ufficio AI emerge che adempie le condizioni di cui all’articolo 32 capoverso 1 LAI e presenta il modulo di richiesta della prestazione transitoria, contenente anche il certificato medico. Questo deve attestare che sussiste un’incapacità al lavoro pari ad almeno il 50 per cento e che in base alla sua prognosi l’incapacità al lavoro secondo l’articolo 32 capoverso 1 lettera b LAI è destinata a perdu rare.
Il modulo di richiesta online è suddiviso in due parti. L’assi curato compila la sua parte e avvia così il processo. Al mo mento della trasmissione di questa parte all’ufficio AI, un messaggio automatico chiede all’assicurato di comunicare al proprio medico che deve compilare l’altra parte del mo dulo. Se il medico non lo fa, l’ufficio AI gli richiede le infor mazioni necessarie.
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3. Durata della prestazione transitoria e riesame del
grado d’invalidità
3.1. Inizio del diritto alla prestazione transitoria
Art. 32 cpv. 2 LAI 2 Il diritto alla prestazione transitoria nasce all’inizio del mese in cui le condizioni di cui al capoverso 1 sono sod disfatte.
1009 Il diritto alla prestazione transitoria nasce (retroattivamente)
all’inizio del mese in cui le condizioni di cui all’articolo 32 capoverso 1 LAI sono soddisfatte (cfr. N. 1003 segg.).
Esempio: Se l’incapacità al lavoro inizia il 25 ottobre 2021, il periodo di 30 giorni termina il 24 novembre 2021. Il diritto alla pre stazione nasce quindi retroattivamente il 1° novembre 2021.
1010 La prestazione transitoria è concessa all’assicurato me
diante un preavviso e una decisione. Per accelerare la pro cedura di pagamento, la deliberazione e tutti i dati neces sari sono comunicati alla cassa di compensazione simulta neamente al preavviso. Fanno parte di questi dati, oltre al conto bancario, anche informazioni sulle istituzioni che, se del caso, anticipano prestazioni (datori di lavoro, assicura tori d’indennità giornaliera in caso di malattia, assicura zione contro la disoccupazione, aiuto sociale ecc.). Va alle gata una copia della richiesta di prestazione transitoria. Nella comunicazione della deliberazione si richiama inoltre l’attenzione della cassa di compensazione sul fatto che deve controllare se sono state anticipate prestazioni.
1011 Per quanto riguarda la compensazione dei versamenti re
troattivi con gli anticipi versati da terzi si applicano le dispo sizioni delle Direttive sulle rendite dell’assicurazione fede rale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
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3.2. Riesame del grado d’invalidità
Art. 34 cpv. 1 LAI
1 L’ufficio AI che accorda la prestazione transitoria di cui
all’articolo 32 dispone parallelamente il riesame del grado d’invalidità.
1012 L’ufficio AI che concede la prestazione transitoria dispone
parallelamente il riesame del grado d’invalidità ai sensi dell’articolo 34 LAI.
3.3. Fine del diritto alla prestazione transitoria
Art. 32 cpv. 3 LAI 3 Il diritto si estingue al più tardi alla fine del mese in cui l’uf ficio AI decide in merito al grado d’invalidità (art. 34).
Art. 30 cpv. 2 OAI 2 Se le condizioni di cui all’articolo 32 LAI non sono più adempiute, il diritto alla prestazione transitoria decade alla fine del mese in cui l’ufficio AI notifica la soppres sione della prestazione.
1013 Se le condizioni di diritto non sono più soddisfatte, ad
esempio se l’incapacità al lavoro scende al di sotto del
50 per cento, il diritto alla prestazione transitoria si estingue
alla fine del mese in cui la decisione in merito alla soppres sione di detta prestazione è notificata all’assicurato.
Affinché la cassa di compensazione possa cessare di ver sare la prestazione a partire da questa data, bisogna notifi carle il preavviso.
Il riesame del grado d’invalidità prosegue.
Fino alla sua conclusione, l’assicurato continua a ricevere la rendita eventualmente versata prima della concessione della prestazione transitoria (quella successiva alla ridu zione della rendita), previa deduzione della prestazione transitoria.
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Se il riesame del grado d’invalidità è già concluso al mo mento in cui la prestazione transitoria cessa di essere ver sata, le decisioni in merito alla soppressione della presta zione transitoria e al nuovo grado d’invalidità possono es sere simultanee (analogamente al N. 1014).
1014 Se le condizioni di diritto continuano a essere soddisfatte, il
04/24 diritto alla prestazione transitoria si estingue alla fine del mese in cui l’ufficio AI notifica la decisione in merito al grado d’invalidità (eccezione, cfr. N. 1016). La soppres sione della prestazione transitoria e il nuovo grado d’invali dità sono oggetto di un’unica decisione. Secondo l’arti colo 97 LAVS in combinato disposto con l’articolo 66 LAI, un ricorso contro questa decisione non ha effetto sospen sivo.
Affinché la cassa di compensazione possa cessare di ver sare la prestazione transitoria e continuare a versare la rendita o versarne una nuova per tempo, bisogna notifi carle il preavviso.
4. Diritto alla rendita
Art. 34 cpv. 2 LAI 2 Il primo giorno del mese successivo a quello in cui l’uffi cio AI pronuncia la propria decisione in merito al grado d’invalidità dell’assicurato: a. nasce il diritto a una rendita, in deroga all’articolo 28 ca poverso 1 lettera b, a condizione che il grado d’invalidità raggiunga nuovamente il livello che dà diritto alla rendita; b. la rendita corrente è aumentata, ridotta o soppressa per il futuro, se il grado d’invalidità subisce una notevole mo dificazione.
1015 Il riesame del grado d’invalidità si conclude con un preav
viso e una decisione notificati all’assicurato.
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1016 Secondo l’articolo 34 capoverso 2 LAI, il primo giorno del
04/24 mese successivo a quello in cui l’ufficio AI emana la pro pria decisione in merito al grado d’invalidità dell’assicurato nasce di regola il diritto a una rendita, in deroga all’arti colo 28 capoverso 1 lettera b LAI, a condizione che il grado d’invalidità raggiunga nuovamente il livello che dà diritto alla rendita. La rendita corrente prima del versamento della prestazione transitoria è di regola adeguata a partire da questo momento, se il grado d’invalidità subisce una note vole modifica.
Eccezionalmente, nei casi in cui il riesame porti a un grado d’invalidità superiore a quello precedente, si deroga all’arti colo 34 capoverso 2 LAI. Il nuovo diritto alla rendita viene quindi determinato analogamente alle disposizioni di revi sione: Esso nasce al più presto a partire dal mese in cui è stato fatto valere il diritto alla prestazione transitoria (cfr. art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI; cfr. anche il N. 5600 CIRAI). Il peggioramento va tenuto in considerazione non appena è durato tre mesi senza interruzione notevole (cfr. art. 88a cpv. 2 OAI).
5. Importo della prestazione transitoria
Art. 33 LAI 1 La prestazione transitoria di cui all’articolo 32 corri sponde: a. alla differenza fra la rendita corrente e la rendita che l’as sicurato riceverebbe se non fosse stata ridotta; b. alla rendita che l’assicurato riceverebbe se non fosse stata soppressa. 2 Se l’assicurato ha diritto a una rendita completiva per i fi gli, questa è inclusa nel calcolo secondo il capoverso 1.
Art. 31 OAI 1 La prestazione transitoria secondo l’articolo 32 LAI è pa rificata a una rendita AI. Gli articoli 30, 36–40, 43, 47 e
50 LAI si applicano per analogia.
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2 Se l’assicurato ha diritto a una prestazione transitoria ol tre a una rendita AI corrente, la rendita AI e la presta zione transitoria sono versate sotto forma di un’unica prestazione.
1017 Secondo l’articolo 33 LAI, la prestazione transitoria corri
sponde alla rendita che l’assicurato riceverebbe se non fosse stata soppressa. A tal fine vengono riutilizzate le basi di calcolo della vecchia rendita AI.
Pertanto, se la rendita è stata soppressa, l’importo della prestazione transitoria è identico a quello della rendita che l’assicurato riceveva in precedenza.
Esempio: Prima della reintegrazione, un assicurato riceveva una ren dita intera in quanto invalido al 100 per cento. In seguito alla ripresa di un’attività lucrativa a tempo pieno, la sua rendita è stata soppressa. Se nel periodo di protezione di tre anni insorge ad esempio un’incapacità al lavoro del
60 per cento e le condizioni di cui all’articolo 32 capo
verso 1 LAI sono adempiute, viene versata una presta zione transitoria pari a una rendita intera.
1018 La prestazione transitoria è calcolata come una rendita.
Nel calcolo della rendita va tenuto conto di eventuali cam biamenti nella situazione dell’assicurato (divorzio, matrimo nio, decesso del coniuge, cambiamenti concernenti i figli che danno diritto a una rendita per i figli ecc.).
1019 Se la rendita è stata ridotta, la prestazione transitoria corri
sponde alla differenza tra la rendita corrente e la rendita che l’assicurato riceverebbe se non fosse stata ridotta. La prestazione dell’AI comprende quindi la prestazione transi toria e la rendita che l’assicurato ha ricevuto dopo la ridu zione della stessa. Viene versata un’unica prestazione. In questi casi, prima di emanare una decisione in merito alla prestazione transitoria, bisogna dedurre la rendita corrente.
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6. Ripercussioni del nuovo sistema di rendite dal
01/22 1° gennaio 2022
Disposizioni transitorie della modifica della LAI del 19 giu gno 2020, lett. b e c (Ulteriore sviluppo dell’AI)
b. Adeguamento delle rendite correnti per i beneficiari che non hanno ancora 55 anni compiuti 1 I beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato prima dell’entrata in vigore della presente modifica e che all’entrata in vigore della presente modifica non hanno ancora 55 anni compiuti continuano ad avere diritto alla rendita precedente fintantoché il loro grado d’invalidità non subisca una modificazione secondo l’articolo 17 ca poverso 1 LPGA. 2 Essi continuano ad avere diritto alla rendita precedente anche dopo una modificazione del grado d’invalidità se condo l’articolo 17 capoverso 1 LPGA se l’applicazione dell’articolo 28b della presente legge comporta una dimi nuzione della rendita precedente in caso di aumento del grado d’invalidità o un suo aumento in caso di riduzione del grado d’invalidità. 3 Per i beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato prima dell’entrata in vigore della presente modifica e che all’entrata in vigore della presente modifica non hanno ancora 30 anni compiuti, la regolamentazione del diritto alla rendita secondo l’articolo 28b della presente legge è applicata al più tardi dieci anni dopo l’entrata in vigore della presente modifica. Se ne risulta un importo della rendita inferiore a quello precedente, all’assicurato viene versato l’importo precedente fintantoché il suo grado d’invalidità non subisca una modificazione secondo l’arti colo 17 capoverso 1 LPGA.
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c. Non adeguamento delle rendite correnti per i benefi ciari che hanno 55 anni compiuti
Ai beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato prima dell’entrata in vigore della presente modifica e che all’entrata in vigore della presente modifica hanno
55 anni compiuti continua ad applicarsi il diritto anteriore.
6.1. Soppressione della rendita prima del 1° gennaio
2022
1020 La prestazione transitoria (art. 33 cpv. 1 lett. b LAI) si basa
sulla rendita prevista dal sistema di rendite applicato fino al 31 dicembre 2021 (art. 28 cpv. 2 vLAI).
1021 Il nuovo diritto alla rendita (art. 34 cpv. 2 lett. a LAI) è de
terminato in base al sistema di rendite applicabile dal 1° gennaio 2022 (cfr. N. 4100 segg. CIRAI).
6.2. Riduzione della rendita prima del 1° gennaio 2022
1022 La prestazione transitoria (art. 33 cpv. 1 lett. a LAI) si basa
sulla rendita prevista dal sistema di rendite applicato fino al 31 dicembre 2021 (art. 28 cpv. 2 vLAI).
1023 Per la revisione delle rendite correnti (art. 34 cpv. 2 lett. b
LAI) vanno applicate le lettere b e c delle disposizioni tran sitorie della modifica della LAI del 19 giugno 2020 (Ulte riore sviluppo dell’AI; cfr. N. 5700 segg. CIRAI).
6.3. Soppressione della rendita dopo il 1° gennaio 2022
1024 La prestazione transitoria (art. 33 cpv. 1 lett. b LAI) si basa
sulla rendita prevista dal sistema di rendite applicabile dal 1° gennaio 2022, se la rendita soppressa era stata ade guata conformemente alla lettera b capoverso 1 o 3 delle disposizioni transitorie della modifica della LAI del 19 giu gno 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI).
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1025 Il nuovo diritto alla rendita (art. 34 cpv. 2 lett. a LAI) è de
terminato in base al sistema di rendite applicabile dal 1° gennaio 2022 (cfr. N. 4100 segg. CIRAI).
6.4. Riduzione della rendita dopo il 1° gennaio 2022
1026 La prestazione transitoria versata in aggiunta a una rendita
corrente (art. 33 cpv. 1 lett. a LAI) si basa sulla rendita pre vista dal sistema di rendite applicabile dal 1° gennaio 2022, se la rendita era stata adeguata conformemente alla let tera b capoverso 1 o 3 delle disposizioni transitorie della modifica della LAI del 19 giugno 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI).
1027 La revisione delle rendite correnti (art. 34 cpv. 2 lett. b LAI)
si basa sul sistema di rendite applicabile dal 1° gennaio 2022, se la lettera b capoverso 2 delle disposizioni transito rie della modifica del 19 giugno 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI) non è applicabile (cfr. N. 5700 segg. CIRAI). La re visione delle rendite correnti degli assicurati che al 1° gen naio 2022 hanno 55 anni compiuti si basa sul sistema di rendite applicato fino al 31 dicembre 2021.