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0.142.103

Accordo europeo sulla circolazione delle persone fra i paesi membri del Consiglio d’Europa Conchiuso a Parigi il 13 dicembre 1957 Approvato dall’Assemblea federale il 27 settembre 1966 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 20 dicembre 1966 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1967

RU 1967 880; FF 1966 I 425

Traduzione

(Stato 19 aprile 2018)

I governi firmatari, Membri del Consiglio d’Europa,

animati dal desiderio di agevolare gli spostamenti delle persone fra i loro paesi,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

I cittadini delle Parti Contraenti, qualunque sia il paese della loro residenza, possono entrare sul territorio delle altre Parti e uscirne da tutte le frontiere con uno dei documenti menzionati nell’Allegato al presente Accordo, di cui è parte integrante. 1

Le agevolazioni previste nel paragrafo precedente valgono soltanto per i soggiorni inferiori o uguali a tre mesi. 2

Il passaporto valido e il visto possono essere richiesti per qualsiasi soggiorno di durata superiore o per qualsiasi entrata sul territorio di una altra Parte per esercitarvi un’attività lucrativa.

Il termine «territorio» di una Parte Contraente avrà, per quanto concerne il presente Accordo, il significato che questa Parte gli attribuirà in una dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, il quale la comunicherà a ciascuna delle altre Parti Contraenti.

Art. 2

Nella misura in cui sia ritenuto necessario da una o più Parti Contraenti, il passaggio della frontiera avverrà soltanto ai posti autorizzati.

Art. 3

Le disposizioni degli articoli precedenti non toccano le prescrizioni legali e regolamentari circa il soggiorno degli stranieri sul territorio di ciascuna delle Parti Contraenti.

Art. 4

Le disposizioni del presente Accordo non toccano le disposizioni delle legislazioni nazionali, dei trattati, convenzioni o accordi bilaterali o multilaterali, che sono o entreranno in vigore, secondo le quali misure più favorevoli sarebbero applicate ai cittadini di una o più altre Parti Contraenti per quanto concerne il passaggio della frontiera.

Art. 5

Ciascuna Parte Contraente riammetterà senza formalità sul suo territorio ciascun titolare di uno dei documenti menzionati nell’elenco stabilito da essa e contenuto nell’Allegato al presente Accordo, anche qualora la nazionalità dell’interessato fosse contestata.

Art. 6

Ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto di rifiutare l’entrata o il soggiorno sul suo territorio ai cittadini di un’altra Parte, che essa considera indesiderabili.

Art. 7

Ciascuna Parte Contraente si riserva la facoltà, per motivi attinenti all’ordine pubblico, alla sicurezza o alla salute pubblica, di non applicare immediatamente il presente Accordo o di sospenderne temporaneamente l’applicazione rispetto alle altre Parti o a talune di esse, salvo per quanto concerne le disposizioni dell’articolo 5. Questa misura sarà immediatamente notificata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, che la comunicherà alle altre Parti. Lo stesso vale per l’abrogazione della misura. Ciascuna Parte Contraente, che si prevarrà di una delle facoltà previste nel paragrafo precedente, potrà pretendere l’applicazione del presente Accordo da un’altra Parte soltanto nella misura in cui essa stessa lo applicherà verso questa Parte.

Art. 8

Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

Il presente Accordo è aperto alla firma dei Membri del Consiglio d’Europa, che possono divenirne Parte mediante:

  1. la firma senza riserva di ratificazione;
  2. la firma con riserva di ratificazione, seguita da ratificazione.

Art. 9

Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese seguente la data alla quale tre Membri del Consiglio, conformemente alle disposizioni dell’articolo 8, avranno firmato l’Accordo senza riserva di ratificazione o l’avranno ratificato. Per ciascun Membro che ulteriormente firmerà l’Accordo senza riserva di ratificazione o lo ratificherà, l’Accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese seguente la firma o il deposito dello strumento di ratificazione.

Art. 10

Dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa può invitare ogni Stato non membro del Consiglio ad aderirvi. L’adesione esplicherà effetto il primo giorno del mese seguente il deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

Art. 11

Ciascun governo, che desidera firmare il presente Accordo o aderirvi e che non ha ancora stabilito il suo elenco dei documenti previsti nel paragrafo 1 dell’articolo 1 destinato all’Allegato, presenterà alle Parti Contraenti un elenco di questi documenti tramite il Segretario Generale del Consiglio d’Europa. L’elenco sarà considerato come approvato da tutte le Parti contraenti e sarà inserito nell’Allegato al presente Accordo se nessuna obiezione sarà stata sollevata entro due mesi dalla trasmissione tramite il Segretario Generale. La stessa procedura sarà applicabile, quando un governo firmatario desidera modificare l’elenco dei documenti da esso stabilito e contenuto nell’Allegato.

Art. 12

Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà ai Membri del Consiglio e agli Stati aderenti:

  1. la data dell’entrata in vigore del presente Accordo e i nomi dei membri aventi firmato senza riserva di ratificazione o ratificato;
  2. il deposito di ogni strumento di adesione effettuato in applicazione dell’articolo 10;
  3. ogni notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell’articolo 13 e la data alla quale essa esplicherà effetto.

Art. 13

Ciascuna Parte Contraente potrà mettere fine, per quanto la concerne, all’applicazione del presente Accordo, mediante un preavviso di tre mesi, dato con la notificazione al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Parigi, il 13 dicembre 1957, nella lingua francese e inglese, i cui testi fanno ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato all’archivio del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio trasmetterà copia certificata conforme ai governi firmatari.

(Seguono le firme)

Allegato3

Austria:

  1. passaporto valido o scaduto da meno di cinque anni
  2. carta d’identità ufficiale
  3. certificato di viaggio per bambini

Belgio:

  1. passaporto nazionale del Belgio valido o scaduto da meno di 5 anni
  2. carta d’identità ufficiale
  3. carta d’identità, valida come certificato d’immatricolazione, rilasciata a un cittadino belga da un agente diplomatico o consolare del Belgio all’estero
  4. certificato d’identità con fotografia, rilasciato da un’amministrazio-ne comunale belga a un bambino di età inferiore ai 12 anni
  5. carta d’identità senza fotografia, rilasciata ai bambini di età inferiore ai 12 anni, da un’amministrazione comunale belga; tuttavia, il documento sarà ammesso soltanto per i bambini che viaggiano in compagnia dei loro genitori
  6. carta d’identità per stranieri valida, rilasciata dall’autorità competente del paese di residenza, per i Belgi residenti regolarmente in Francia, Lussemburgo e Svizzera, menzionante che il titolare è di cittadinanza belga
  7. carta d’identità provvisoria

Francia:

  1. Passaporto nazionale della Repubblica Francese valido o scaduto da meno di cinque anni
  2. carta d’identità ufficiale valida della Repubblica Francese

Dal 1° gennaio 2014, in virtù del decreto n. 2013–1188 del 18 dicembre 2013, le carte d’identità ufficiali sicure (plastificate) rilasciate ai maggiorenni sono valide per 15 anni, come indicato sulle carte stesse. Inoltre, la durata di validità delle carte rilasciate ai maggiorenni tra il 2 gennaio 2004 e il 31 dicembre 2013 è prorogata automaticamente per cinque anni anche se questo non è indicato sulle carte stesse. Questa proroga di validità senza indicazione concerne soltanto le carte d’identità rilasciate ai maggiorenni tra il 2 gennaio 2004 e il 31 dicembre 2013; le carte d’identità rilasciate dal 1° gennaio 2014 riportano invece una data di validità di 15 anni.

La durata di validità delle carte d’identità ufficiali rilasciate ai minorenni è mantenuta a 10 anni anche se durante questo periodo il titolare diventa maggiorenne. La durata di validità limitata a 10 anni è dovuta al fatto che il titolare è minorenne al momento del rilascio.

Grecia:

  1. passaporto nazionale valido (nuovo tipo)
  2. passaporto diplomatico valido (nuovo tipo)
  3. passaporto nazionale valido (nuovo tipo)
  4. Rilasciati dal 1° gennaio 2006, dal 26 agosto 2006 questi passaporti contengono dati biometrici (foto, dati personali) memorizzati su microchip RF; dal 26 agosto 2009 il microchip contiene anche immagini delle impronte digitali del titolare del passaporto
  5. carta d’identità (ID1 morphotype) della polizia, riconosciuta come documento di viaggio dal 1° giugno 2010

Italia:

  1. passaporto nazionale della Repubblica Italiana valido
  2. carta d’identità ufficiale della Repubblica Italiana
  3. per i bambini: certificato contenente i dati anagrafici rilasciato dall’amministrazione comunale del luogo di nascita o di residenza, con fotografia, vidimato dalla polizia
  4. carta personale d’identità rilasciata ai funzionari dello Stato (nuovo formato)

Liechtenstein:

  1. passaporto nazionale del Principato del Liechtenstein
  2. carta d’identità del Principato del Liechtenstein

Lussemburgo:

  1. passaporto biometrico
  2. carta d’identità per persone di età superiore ai 15 anni
  3. carta d’identità per persone di età inferiore ai 15 anni
  4. permesso di soggiorno (Schengen)

Malta:

  1. passaporto nazionale valido
  2. carta d’identità ufficiale valida

Paesi Bassi:

  1. passaporto nazionale
  2. carta d’identità
  3. passaporto d’affari
  4. passaporto diplomatico
  5. passaporto di servizio
  6. lasciapassare
  7. passaporto provvisorio

Portogallo:

  1. passaporto nazionale valido o scaduto da meno di cinque anni
  2. carta nazionale d’identità valida
  3. certificato collettivo d’identità e di viaggio valido

Repubblica federale
di Germania:

  1. passaporto valido o scaduto da meno di un anno
  2. passaporto provvisorio valido o scaduto da meno di un anno
  3. passaporto per bambini o certificato di viaggio per bambini della Repubblica federale di Germania valido o scaduto da meno di un anno
  4. carta d’identità ufficiale della Repubblica federale di Germania valida o scaduta da meno di un anno
  5. carta d’identità provvisoria della Repubblica federale di Germania valida

Slovenia:

  1. passaporto nazionale valido
  2. passaporto diplomatico valido
  3. passaporto di servizio valido

Spagna:

  1. passaporto valido o scaduto da meno di cinque anni
  2. per i minori di 18 anni, carta nazionale d’identità valida accompagnata da autorizzazione rilasciata da una persona che esercita la patria potestà davanti al Commissariato centrale di polizia, Giudice istruttore, Notaio, Sindaco o Comandante d’un posto della Guardia civile

Svizzera:

  1. passaporto nazionale valido o scaduto da meno di cinque anni
  2. carta d’identità svizzera valida
  3. lasciapassare rilasciato da una Rappresentanza svizzera all’estero valido unicamente per un ritorno diretto in Svizzera

Turchia:

  1. passaporto nazionale valido
  2. visto di viaggio (per un solo viaggio di andata e ritorno in Turchia)

Ucraina:

  1. passaporto di viaggio di cittadino ucraino per il viaggio all’estero
  2. passaporto diplomatico
  3. passaporto di servizio
  4. documento di viaggio per bambini
  5. carta d’identità di marinaio (se sussiste un’iscrizione sulla lista di bordo o su un estratto della stessa)
  6. certificato di personale navigante (se sussiste un’iscrizione sulla lista di volo)
  7. documento di viaggio di ritorno in Ucraina (soltanto per il ritorno in Ucraina)

Ungheria:

  1. passaporto valido o scaduto da meno di un anno
  2. passaporto provvisorio valido
  3. passaporto diplomatico valido
  4. passaporto di servizio valido per servizio all’estero
  5. passaporto di servizio valido
  6. libretto per marittimi valido
  7. carta d’identità valida o scaduta da meno di un anno

0.142.103

Campo d’applicazione il 19 aprile 20184

Stati partecipanti

Ratifica

Firmato senza riserva di ratificazione (F)

Entrata in vigore

Austria* **

30 dicembre

1957 F

1° giugno

1958

Belgio* **

13 dicembre

1957 F

1° gennaio

1958

Francia* **

13 dicembre

1957 F

1° gennaio

1958

Germania* **

13 dicembre

1957

1° gennaio

1958

Grecia* **

13 dicembre

1957 F

1° gennaio

1958

Italia*

13 dicembre

1957 F

1° gennaio

1958

Liechtenstein*

25 settembre

1998 F

1° ottobre

1998

Lussemburgo* **

24 aprile

1961

1° maggio

1961

Malta*

7 maggio

1968

1° giugno

1968

Paesi Bassi* **

24 febbraio

1961

1° marzo

1961

Portogallo*

22 novembre

1979

1° giugno

1984

Slovenia*

11 dicembre

2001

1° gennaio

2002

Spagna* **

18 maggio

1982

1° giugno

1982

Svizzera* **

20 dicembre

1966

1° gennaio

1967

Turchia*

25 maggio

1961 F

1° giugno

1961

Ucraina*

21 giugno

2006

1° luglio

2006

Ungheria*

30 agosto

2013

1° settembre

2013

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Obiezioni.
  3. Le riserve, dichiarazioni ed obiezioni, non sono pubblicate nella RU, eccetto le riserve e le dichiarazioni della Svizzera. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet del Consiglio d’Europa: http://conventions.coe.int oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

Riserve e dichiarazioni

Svizzera 5

La Svizzera e l’Ucraina sono parti dell’Accordo europeo del 13 dicembre 1957 sulla circolazione delle persone fra i Paesi membri del Consiglio d’Europa. Conformemente all’articolo 7 di tale Accordo, la Svizzera ha deciso di sospenderne temporaneamente l’applicazione rispetto all’Ucraina, salvo per quanto concerne le disposizioni dell’articolo 5.

L’applicazione dell’Accordo nei confronti dell’Ucraina non è compatibile con il Regolamento CE n o 539/2001 il cui allegato I stabilisce che l’Ucraina figura tra gli Stati i cui cittadini sottostanno all’obbligo del visto per varcare le frontiere esterne degli Stati membri dell’UE.