I cittadini di ciascuna delle Parti contraenti godranno nel territorio dell’altra, per le loro persone e i loro beni, la stessa protezione legale dei nazionali. Essi avranno il diritto di esercitarvi, nello stesso modo e alle stesse condizioni dei nazionali, qualsiasi industria e commercio, senza essere sottoposti a contribuzioni, imposte, tasse o diritti altri o più elevati di quelli riscossi dai nazionali. 3 La disposizione del capoverso precedente relativa all’esercizio dell’industria e del commercio è applicabile per analogia alla coltivazione dei fondi rustici che i cittadini dell’una delle parti contraenti posseggano nel territorio dell’altra.
0.142.111.363
Trattato fra la Confederazione Svizzera e l’Impero Germanico, che regola alcuni rapporti giuridici dei cittadini di ciascuna delle parti contraenti nel territorio dell’altra parte Conchiuso il 31 ottobre 1910 Approvato dall’Assemblea federale il 23 giugno 1911 Istrumenti di ratificazione scambiati il 1° agosto 1911 Entrato in vigore il 1° ottobre 1911
CS 11 627; FF 1911 I 263 ediz. ted. 327 ediz. franc.
Traduzione
(Stato 1° ottobre 1911)
Il Consiglio federale svizzero,
in nome della Confederazione Svizzera,
e Sua Maestà l’Imperatore di Germania, Re di Prussia,
in nome dell’Impero Germanico,
desiderando mantenere in vigore, anche dopo l’abrogazione del trattato di domicilio concluso fra la Svizzera e la Germania il 31 maggio 1890 1 le agevolezze previste dall’articolo 1 capoverso 2, combinato coll’articolo 3, e dall’articolo 10 di esso trattato,
sonosi accordati di concludere a tale scopo un trattato, e hanno nominato a loro plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno stipulato i seguenti articoli:
Art. 12
Art. 2
L’articolo 1 non deroga alle disposizioni dell’articolo 9 capoverso 5 del trattato di commercio e di dogana concluso fra la Svizzera e l’Impero Germanico il 10 dicembre 1891 e il 12 novembre 1904 4 .
Art. 3
Il presente trattato sarà ratificato e le ratificazioni saranno scambiate contemporaneamente a quelle del trattato di domicilio concluso fra la Confederazione Svizzera e l’Impero Germanico il 13 novembre 1909 5 . Il presente trattato entrerà in vigore dopo trascorsi due mesi dallo scambio delle ratificazioni e sarà valido per un periodo di cinque anni. Se non è denunciato dall’una delle parti contraenti un anno prima che spiri il detto periodo quinquennale, esso resterà in vigore per un altro anno, contando dal giorno in cui l’una o l’altra delle parti contraenti l’avrà denunziato. 6
In fede di che , i plenipotenziari hanno sottoscritto il presente trattato e vi hanno apposto i loro sigilli.
Fatto in doppio originale a Berna il trentuno di ottobre del millenovecentodieci (31 ottobre 1910).
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