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Scambio di note del 18 marzo 2010
tra la Svizzera e la Repubblica di Bielorussia sulle condizioni
dei soggiorni di convalescenza per cittadini minorenni della
Repubblica di Bielorussia nella Confederazione Svizzera

RU 2010 1513

Entrato in vigore il 18 marzo 2010

(Stato 18 marzo 2010)

Traduzione 1

Dipartimento federale
degli affari esteri DFAE

Minsk, 18 marzo 2010

Ministero degli affari esteri della Repubblica di Bielorussia

Minsk

Il Dipartimento federale degli affari esteri esprime al Ministero degli affari esteri della Repubblica di Bielorussia la sua più alta considerazione e ha l’onore di dichiarare ricevuta la nota del 18 marzo 2010 del tenore seguente:

«Il Ministero degli affari esteri della Repubblica di Bielorussia presenta i suoi complimenti al Dipartimento federale degli affari esteri e, su incarico del Governo della Repubblica di Bielorussia, si onora di comunicare quanto segue:

Il Governo della Repubblica di Bielorussia, consapevole delle conseguenze negative a lungo termine della catastrofe di Cernobyl per la salute della popolazione della Repubblica di Bielorussia, in particolare per i cittadini minorenni che continuano a vivere sul territorio contaminato da radionuclidi, saluta l’intenzione del Consiglio federale svizzero, delle organizzazioni non governative svizzere e delle famiglie di accoglienza di offrire il loro sostegno in occasione di soggiorni di convalescenza di cittadini minorenni della Repubblica di Bielorussia nella Confederazione Svizzera.

Sulla base di quanto appena esposto il Ministero degli affari esteri della Repubblica di Bielorussia si pregia di proporre al Dipartimento federale degli affari esteri la conclusione di una convenzione fra il Governo della Repubblica di Bielorussia (di seguito: «Parte contraente bielorussa») e il Consiglio federale svizzero (di seguito: «Parte contraente svizzera») sulle condizioni dei soggiorni di convalescenza per cittadini minorenni della Repubblica di Bielorussia nella Confederazione Svizzera, del seguente tenore:

1. In conformità con la legislazione della Repubblica di Bielorussia, la Parte contraente bielorussa garantisce, attraverso organizzazioni partner bielorusse delle organizzazioni non governative svizzere (di seguito: «organizzazioni di accoglienza»), l’invio di cittadini minorenni (da 7 a 18 anni) della Repubblica di Bielorussia (di seguito: «minori») nella Confederazione Svizzera per il soggiorno di convalescenza temporaneo conformemente a un accordo concluso fra queste organizzazioni di accoglienza.

2. In conformità con la legislazione della Confederazione Svizzera in materia di entrata e soggiorno, la Parte contraente svizzera è disposta a consentire per minori e accompagnatori un soggiorno di convalescenza di 90 giorni al massimo per semestre, fatti salvi i casi previsti nel numero 7 della presente Convenzione.

3. Gli esborsi e le spese del viaggio di andata e ritorno nella e dalla Confederazione Svizzera e le spese di assicurazione e di soggiorno per minori e accompagnatori nella Confederazione Svizzera sono a carico delle organizzazioni di accoglienza e delle famiglie di accoglienza conformemente agli obblighi contrattuali da queste assunti nei confronti delle loro organizzazioni partner bielorusse (di seguito: «obblighi contrattuali»). In conformità con la sua legislazione e la sua relativa politica, la Confederazione Svizzera autorizza l’entrata soltanto se sono adempiute le condizioni d’entrata e le condizioni d’ammissione per lo scopo dichiarato del soggiorno nella Confederazione Svizzera. Essa rilascia gli eventuali visti d’entrata necessari per minori e accompagnatori senza le spese riscosse dalle autorità.

4. I programmi per soggiorni di convalescenza temporanei dei minori nella Confederazione Svizzera non hanno alcun rapporto con le procedure di adozione internazionali, disciplinate dal rispettivo diritto nazionale delle Parti contraenti.

5. Le Parti contraenti bielorussa e svizzera prendono atto che tutti gli orfani e i minori senza assistenza parentale che entrano nella Confederazione Svizzera nell’ambito dei programmi per soggiorni di convalescenza temporanei hanno un tutore o curatore nominato dalle autorità bielorusse allo scopo di eseguire il diritto tutorio e il diritto in materia di affidamento e che perciò suddetti orfani e minori non possono essere considerati persone senza la tutela di un rappresentante legale né persone abbandonate.

6. La Confederazione Svizzera:

  1. in conformità con la sua legislazione nazionale e la sua relativa politica, adotta tutte le misure necessarie a garantire la protezione della vita e della salute dei minori durante il loro soggiorno di convalescenza temporaneo nella Confederazione Svizzera;
  2. in conformità con la sua legislazione, garantisce che le autorità svizzere adotteranno tutte la misure necessarie ad assicurare che, fatto salvo il numero 7 della presente Convenzione, i minori e i loro accompagnatori dopo il soggiorno temporaneo intraprendano il viaggio di uscita;
  3. attraverso le organizzazioni di accoglienza o direttamente, informa il più rapidamente possibile la rappresentanza diplomatica della Repubblica di Bielorussia in Svizzera sulle situazioni straordinarie riguardanti i minori o gli accompagnatori durante il loro soggiorno nella Confederazione Svizzera;
  4. riafferma che le organizzazioni di accoglienza sono tenute per legge a rispettare gli obblighi contrattuali concernenti condizioni favorevoli per il soggiorno e il vitto dei minori e degli accompagnatori;
  5. in conformità con la sua legislazione nazionale, previo annuncio e fatto salvo un eventuale obbligo del visto, consente alle autorità competenti e agli accompagnatori una visita ai minori nelle loro famiglie di accoglienza e nelle infrastrutture comuni.

La visita delle autorità bielorusse è subordinata all’autorizzazione da parte della Confederazione Svizzera, qualora vi sia connesso il compimento di atti per conto di uno Stato terzo sul territorio svizzero.

Per infrastrutture comuni ai sensi della presente Convenzione sono da intendere le infrastrutture destinate ad accogliere gruppi di minori per soggiorni di convalescenza temporanei nella Confederazione Svizzera .

7. Nell’ambito del diritto in vigore e degli obblighi contrattuali delle organizzazioni di accoglienza, previo consenso scritto dei loro rappresentanti autorizzati e qualora non sia altrimenti definito nel punto 7 paragrafo 2, durante un soggiorno di convalescenza temporaneo nella Confederazione Svizzera i minori ricevono assistenza medica urgente in caso di malattie o condizioni che ne minaccino la vita o la salute sopraggiunte all’improvviso (in particolare ferite, avvelenamenti e altri disturbi della salute acuti di nuova comparsa o un improvviso peggioramento delle condizioni di salute in caso di malattie croniche, che mettono a rischio la vita del minore).

Se un minore necessita di un’assistenza medica urgente e i rappresentanti autorizzati non sono raggiungibili, l’assistenza medica è accordata sulla base della decisione di un concilio di medici; se ciò non è possibile essa è accordata da parte del medico curante, con l’annotazione nella documentazione medica e con l’obbligo di informare l’organizzazione di accoglienza.

Conformemente ai suoi obblighi contrattuali, quest’ultima informa appena possibile gli accompagnatori e i rappresentanti autorizzati dei minori attraverso le organizzazioni bielorusse invianti e le rappresentanze diplomatiche o consolari della Repubblica di Bielorussia nella Confederazione Svizzera sull’insorgere di malattie o condizioni che minaccino la vita o la salute di un minore e le relative cure mediche urgenti.

Conformemente agli obblighi contrattuali, l’assistenza medica urgente per un minore e il soggiorno dell’accompagnatore nella Confederazione Svizzera vengono accordati per la durata delle cure mediche.

La durata appropriata è decisa dal medico curante nel rispetto degli obblighi professionali e di diligenza dei medici e si estende almeno fino al momento in cui il minore in questione può essere trasportato.

Conformemente ai loro obblighi contrattuali, le organizzazioni di accoglienza chiedono al Cantone competente un’eventuale proroga del visto o di disciplinare la proroga del soggiorno della persona in questione. La decisione riguardo a una relativa proroga spetta alle autorità cantonali.

Le organizzazioni di accoglienza adottano le eventuali misure necessarie affinché il minore rientri il più presto possibile nella Repubblica di Bielorussia.

8. La Parte contraente bielorussa designa il Dipartimento per l’attività umanitaria dell’amministrazione del Presidente della Repubblica di Bielorussia quale coordinatore dell’attività riguardante il mantenimento delle relazioni riassunte nella presente Convenzione.

A sua volta, la Parte contraente svizzera designa quale coordinatore la Direzione politica del Dipartimento federale degli affari esteri.

9. In caso di trattenimento illegale di minori sul territorio della Confederazione Svizzera , le Parti contraenti bielorussa e svizzera adottano tutte le misure necessarie per consentire quanto prima il rientro nella Repubblica di Bielorussia, in conformità con il rispettivo diritto nazionale delle Parti contraenti e con gli accordi internazionali dei quali la Repubblica di Bielorussia e la Confederazione Svizzera sono Stati parte.

10. La presente Convenzione è conclusa a tempo indeterminato. Può essere denunciata da ognuna delle Parti contraenti per scritto, mediante via diplomatica, osservando un termine di disdetta di 12 mesi.

11. La presente Convenzione è redatta nelle lingue russa e tedesca, entrambi i testi facenti parimenti fede.

Il Ministero degli affari esteri della Repubblica di Bielorussia propone, qualora il Consiglio federale svizzero accolga la proposta del Governo della Repubblica di Bielorussia, che la presente nota e la risposta esprimente l’accordo del Consiglio federale svizzero costituiscano una Convenzione tra il Governo della Repubblica di Bielorussia e il Consiglio federale svizzero sulle condizioni dei soggiorni di convalescenza temporanei per cittadini minorenni della Repubblica di Bielorussia nella Confederazione Svizzera, che entra in vigore alla data della nota di risposta.

Il Ministero degli affari esteri della Repubblica di Bielorussia coglie questa occasione per rinnovare al Dipartimento federale degli affari esteri l’espressione della sua alta considerazione.»

Il Dipartimento ha l’onore di comunicare al Ministero degli affari esteri della Repubblica di Bielorussia che il Consiglio federale svizzero è d’accordo con le proposte del Governo della Repubblica di Bielorussia. La nota del Ministero degli affari esteri della Repubblica di Bielorussia e la nota di risposta del Dipartimento costituiscono una Convenzione che entra in vigore il 18 marzo 2010.

Il Dipartimento federale degli affari esteri coglie questa occasione per rinnovare al Ministero degli affari esteri della Repubblica di Bielorussia l’espressione della sua alta considerazione.

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