Ai fini del presente Accordo si intende per:
- «autorità competente»: qualsiasi autorità nazionale della Svizzera o del Botswana incaricata dell’attuazione del presente Accordo conformemente all’articolo 13 paragrafo 1;
- «cittadino della Svizzera»: chiunque abbia la cittadinanza conformemente alla legislazione nazionale della Confederazione Svizzera;
- «cittadino del Botswana»: chiunque abbia la cittadinanza del Botswana conformemente alla legislazione nazionale di tale Paese;
- «persona in situazione irregolare» chiunque, conformemente alle pertinenti procedure stabilite dalla legislazione nazionale, non adempia, o non adempia più, le condizioni vigenti di entrata, soggiorno o dimora nel territorio della Svizzera o del Botswana;
- «riammissione»: il trasferimento da parte dello Stato richiedente e l’ammissione da parte dello Stato richiesto, conformemente alle disposizioni del presente Accordo, di persone (cittadini dello Stato richiesto) che non adempiono o non adempiono più le condizioni per entrare o soggiornare legalmente nello Stato richiedente;
- «Stato richiesto»: lo Stato (Svizzera o Botswana) cui è rivolta una domanda di riammissione ai sensi dell’articolo 5 del presente Accordo;
- «Stato richiedente»: lo Stato (Svizzera o Botswana) che presenta una domanda di riammissione ai sensi dell’articolo 5 del presente Accordo;
- «permesso di soggiorno»: certificato di qualunque tipo, rilasciato dalla Svizzera o dal Botswana, che autorizza una persona a soggiornare sul suo territorio. Non rientrano in questa definizione i permessi temporanei di rimanere nel territorio in attesa che venga esaminata la domanda di asilo o la domanda di permesso di soggiorno; e
- «visto»: autorizzazione o decisione emanata dalla Svizzera o dal Botswana necessaria per entrare nei loro territori, soggiornarvi o transitare sugli stessi. Sono esclusi i visti di transito aeroportuale.