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Protocollo d’intesa
tra il Consiglio federale svizzero, da un lato, e
il Ministero degli Affari esteri e del Commercio internazionale,
del Canada, dall’altro, relativo a un programma
di mobilità dei giovani

RU 2007 705

Traduzione1

Concluso il 6 febbraio 2007
Entrato in vigore il 6 febbraio 2007

(Stato 6 febbraio 2007)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Ministero degli Affari esteri e del Commercio internazionale (MAECI)
del Canada,

animati dal desiderio di promuovere una cooperazione stretta tra i due Paesi,

nell’intento d’incoraggiare la mobilità dei giovani, gli scambi di giovani, la cooperazione e il partenariato tra la Svizzera e il Canada, nonché l’aumento dell’eccellenza e della competitività, segnatamente delle piccole e medie imprese, nei due Paesi,

risoluti a creare per i loro giovani cittadini occasioni di acquisire un’esperienza professionale o pratica e di meglio conoscere le lingue, la cultura e la società dell’altro Paese, promuovendo in tal modo la mutua comprensione tra i due Paesi,

convinti dell’interesse insito nella facilitazione di siffatti programmi di mobilità dei giovani,

hanno convenuto le disposizioni seguenti:

1. Ai fini del presente Protocollo d’intesa (Protocollo), possono essere ammessi a beneficiare dell’applicazione del Protocollo i giovani:

  1. cittadini svizzeri o canadesi titolari di un passaporto svizzero o canadese valido;
  2. residenti in Svizzera o in Canada al momento della presentazione della domanda;
  3. di ambo i sessi e di età tra i 18 e i 35 anni compresi al momento della presentazione della domanda;
  4. d) i. titolari di un diploma di un istituto post-secondario e desiderosi di conseguire una formazione complementare nel loro settore di competenza nell’ambito di un contratto di lavoro prestabilito, onde contribuire al loro sviluppo professionale, o ii.desiderosi di aggiungere un complemento alla loro formazione tecnica o professionale nel loro settore di competenza, nell’ambito di un contratto di lavoro prestabilito. La formazione professionale deve essere durata almeno due anni, oiii.studenti iscritti presso un istituto post-secondario del Paese d’origine e desiderosi di aggiungere un complemento ai loro studi post-secondari grazie a un periodo di pratica da effettuarsi nell’ambito di un contratto di lavoro prestabilito nell’altro Paese, segnatamente nel quadro di un’intesa interistituzionale;
  5. che presentano una domanda a titolo individuale;
  6. che ancora non hanno beneficiato del presente Protocollo, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 4;
  7. che soddisfano tutte le esigenze legali e politiche svizzere e canadesi in materia d’immigrazione, segnatamente per quel che concerne l’ammissibilità, oltre a quelle già enunciate ai capoversi a)–f) di cui sopra.

2 L’Ufficio federale della migrazione (UFM 2 ; rappresentato in Canada dall’Ambasciata di Svizzera) e il MAECI (rappresentato in Svizzera dall’ambasciata del Canada) sono le autorità responsabili dell’elaborazione e della realizzazione del Protocollo.

3. Le due autorità responsabili si riuniscono, se necessario, al fine di intendersi sull’amministrazione del Protocollo negli anni a venire e di esaminare tra l’altro i temi seguenti:

  1. ambiti di formazione e specializzazione che interessano i rispettivi Paesi;
  2. numero di partecipanti durante l’anno precedente;
  3. tutte le altre disposizioni amministrative relative al buon funzionamento del Protocollo.

4. In linea di principio, la durata del contratto di lavoro deve essere al massimo di dodici mesi, ma non può essere inferiore a quattro mesi. In determinati casi, tale durata può essere prorogata fino a diciotto mesi. I partecipanti ammissibili possono beneficiare dell’applicazione del presente Protocollo al massimo a due riprese. I soggiorni devono tuttavia essere discontinui e non superare la durata complessiva di diciotto mesi.

  1. a) I cittadini svizzeri che hanno ottenuto dalla missione diplomatica canadese una lettera d’introduzione che li autorizza a beneficiare dell’applicazione del presente Protocollo ricevono sin dal loro arrivo in Canada, indipendentemente dalla situazione dell’impiego, un permesso di lavoro valevole per la durata del soggiorno autorizzato.
  2. I cittadini canadesi che hanno ottenuto dalla missione diplomatica o consolare svizzera un visto d’entrata e di soggiorno che li autorizza a beneficiare dell’applicazione del presente Protocollo ricevono sin dal loro arrivo in Svizzera, indipendentemente dalla situazione dell’impiego, un permesso di lavoro per la durata dell’impiego prevista.
  3. a) Di principio, i cittadini che possono essere ammessi a beneficiare delle disposizioni del presente Protocollo nell’altro Paese devono cercarvi essi stessi un impiego. Le autorità incaricate dell’applicazione del presente Protocollo possono aiutarli in tale ricerca mediante misure appropriate.
  4. I cittadini che possono essere ammessi a beneficiare delle disposizioni del presente Protocollo possono assumere un impiego in tutte le professioni il cui esercizio non è oggetto di restrizioni legali. Se l’esercizio della professione soggiace a permesso, i cittadini interessati devono sollecitare preliminarmente tale permesso presso l’autorità competente.

7. Al termine del contratto di lavoro, salvo autorizzazione esplicita, i beneficiari del presente Protocollo non devono soffermarsi nel Paese ospite con l’intenzione di occuparvi un impiego o svolgervi qualsiasi altra attività accademica o professionale.

  1. a) I cittadini di ciascun Paese che soggiornano nell’altro Paese nel quadro del presente Protocollo sono tenuti a conformarsi alle leggi vigenti nel Paese ospite, segnatamente a quelle relative all’esercizio di professioni regolamentate.
  2. Sono applicabili le leggi e i regolamenti del Paese ospite relativi alle prestazioni per la disoccupazione e alle condizioni di lavoro e di retribuzione. Per quel che concerne il Canada, le leggi e i regolamenti relativi alle condizioni di lavoro e di retribuzione rientrano principalmente nelle competenze provinciali e territoriali.

9. I cittadini che possono essere ammessi a beneficiare delle disposizioni del presente Protocollo ma che non sono protetti da un sistema di assicurazione per la copertura delle spese mediche e di ospedalizzazione, devono aderire a un piano di assicurazione collettiva oppure sottoscrivere un contratto di assicurazione individuale, a seconda della prassi in uso presso l’impresa che li impiega nel Paese ospite.

10. Per quanto le leggi glielo consentano, il Paese ospite agevola le formalità amministrative d’entrata e di dimora nei confronti dei partecipanti.

11. Le autorità responsabili per l’attuazione del presente Protocollo incoraggiano gli organismi interessati dei rispettivi Paesi a fornire il loro appoggio all’applicazione del presente Protocollo.

  1. L’attuazione del presente Protocollo è fondata sulla reciprocità.
  2. Il conteggio dei cittadini che beneficiano del presente Protocollo è effettuato a decorrere dall’entrata in vigore dello stesso e sino alla fine dell’anno in corso, poi annualmente, dal 1° gennaio al 31 dicembre.
  3. Le autorità responsabili possono modificare il presente Protocollo per mutuo consenso espresso per scritto.
  4. Il presente Protocollo entra in vigore alla data della firma. La durata di validità è di un anno.
  5. Il Protocollo è prorogato tacitamente di anno in anno, a meno di una modifica per mutuo consenso o della denuncia da parte delle autorità responsabili di un Paese con preavviso di tre mesi. La denuncia o la sospensione del presente Protocollo non incide sulla validità dei visti e dei permessi di lavoro già rilasciati dalla Svizzera o dal Canada in virtù del presente Protocollo al momento della denuncia o della sospensione.

13. Il Protocollo d’intesa tra l’Ufficio federale dell’industria, delle arte e mestieri e del lavoro (UFIAML) della Svizzera e il Ministero degli Affari esteri e del Commercio internazionale (MAECI) del Canada relativo a un programma di scambio di giovani lavoratori, firmato a Ottawa il quinto giorno di dicembre 1979, perde ogni validità alla data in cui prende effetto il presente Protocollo.

Firmato a Ottawa, il 6 febbraio 2007, in due originali nelle lingue francese e inglese, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il
Ministero degli Affari esteri e del Commercio internazionale del Canada:

Werner Baumann

James Fox