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Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e
il Governo della Repubblica del Cile
relativo allo scambio di tirocinanti

RU 2010 5907

Traduzione1

Concluso il 22 dicembre 2008
Entrato in vigore mediante scambio di note il 18 dicembre 2010

(Stato 18 dicembre 2010)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica del Cile,

detti in seguito «Parti»,

animati dal desiderio di proseguire e rafforzare i buoni rapporti improntati all’amicizia tra i due popoli,

considerato che la cooperazione scientifica e tecnica costituisce il mezzo più adeguato per sviluppare le capacità dei professionisti e degli esperti di entrambi i Paesi, e

consapevoli dell’enorme beneficio, per la cooperazione e la mutua comprensione tra i due Paesi, dell’incremento dello scambio di giovani che si recano sul territorio dell’altro Paese al fine di esercitare per un periodo di tempo sufficiente un’attività professionale remunerata nella loro specialità,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Il presente Accordo disciplina lo scambio di cittadini svizzeri e cileni di entrambi i sessi che assumono per un tempo limitato nell’altro Paese un impiego nella professione appresa, allo scopo di perfezionare le proprie conoscenze professionali e linguistiche (detti in seguito «tirocinanti»).

L’impiego può essere assunto in tutte le professioni, salvo in quelle legalmente limitate per i cittadini stranieri. Qualora l’esercizio della professione fosse subordinato a un’autorizzazione speciale, il tirocinante dovrà prima chiedere detta autorizzazione. Per la durata del tirocinio, i cittadini delle Parti possono esercitare la professione per la quale sono stati ammessi.

Art. 2

I tirocinanti devono aver compiuto almeno i 18 anni di età e non devono aver superato i 35 anni di età. Devono aver portato a termine una formazione professionale.

Art. 3

Le autorizzazioni per tirocinanti sono rilasciate dalle autorità di cui all’articolo 8.

L’autorizzazione per tirocinanti è accordata per una durata massima di 18 mesi. I contratti devono essere conclusi per una durata corrispondente.

L’autorizzazione per tirocinanti è rilasciata dal Paese di accoglienza conformemente alle disposizioni in vigore circa l’ingresso e l’uscita, il soggiorno e l’esercizio di un’attività lucrativa da parte degli stranieri.

Le autorizzazioni per tirocinanti sono accordate nel limite del contingente di cui all’articolo 5 capoverso 1 indipendentemente dalla situazione del mercato del lavoro nel Paese di accoglienza.

Art. 4

I tirocinanti non possono esercitare un’attività lucrativa né svolgere un lavoro diversi da quelli indicati nell’autorizzazione. L’autorità competente può, in casi debitamente giustificati, autorizzare un cambiamento di lavoro.

Art. 5

Ciascuno dei due Paesi può ammettere 50 tirocinanti per anno civile.

Il contingente di cui al capoverso 1 può essere reclutato ogni anno indipendentemente dal numero dei tirocinanti che già risiedono nel Paese di accoglienza in virtù del presente Accordo.

Qualora uno dei due Stati non utilizzi il contingente di cui al capoverso 1, l’altro non può prevalersene per ridurre il contingente convenuto. Il saldo non utilizzato non viene riportato sull’anno successivo. Una proroga del tirocinio in virtù dell’arti-colo 3 non può essere considerata come una nuova ammissione.

Art. 6

I tirocinanti fruiscono, in materia di alloggio, condizioni di lavoro e salario, degli stessi diritti e doveri dei lavoratori cittadini del Paese di accoglienza. L’imposizione del salario avviene conformemente alla legislazione fiscale del Paese di accoglienza.

Le condizioni di impiego convenute con il datore di lavoro devono essere conformi alla legislazione in materia di lavoro e di assicurazioni sociali del Paese di accoglienza.

Art. 7

Le persone che desiderano assumere un impiego di tirocinante nell’altro Paese dovranno in primo luogo cercarvi di propria iniziativa un impiego. Le autorità incaricate dell’applicazione del presente Accordo (cfr. art. 8) possono dare il loro sostegno.

Gli interessati inviano la loro domanda con tutti i dati necessari all’autorità del loro Paese d’origine incaricata dell’applicazione del presente Accordo. Questa esa-mina se la domanda è conforme alle esigenze dell’Accordo e la trasmette all’autorità del Paese di accoglienza.

Le autorità summenzionate sbrigano gratuitamente e il più rapidamente possibile tutte le formalità legate all’autorizzazione per tirocinanti; occorre invece versare gli emolumenti e le tasse solitamente dovuti per l’entrata e la dimora.

Se le disposizioni del diritto nazionale dello Stato in questione prevedono un per-messo di soggiorno, il tirocinante ottiene tale permesso per il periodo del tirocinio.

Art. 8

Le Parti designano i seguenti organi responsabili dell’applicazione del presente Accordo:

  1. per il Consiglio federale svizzero, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), Ufficio federale della migrazione2;
  2. per la repubblica del Cile, il Ministero degli affari esteri.

Art. 9

Il presente Accordo entra in vigore trenta (30) giorni dopo che le Parti si saranno trasmesse l’ultima notifica relativa all’avvenuto espletamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti interni.

Il presente Accordo ha validità illimitata e può essere denunciato per iscritto su richiesta di una delle Parti sei mesi prima del 31 dicembre di ogni anno.

Qualsiasi complemento o emendamento al presente Accordo è fatto di comune intesa tra le Parti. Tali complementi o emendamenti entrano in vigore conformemente alle disposizioni del capoverso 1.

In caso di denuncia dell’Accordo le autorizzazioni accordate in virtù del presente Accordo rimangono valide per la durata per la quale sono state rilasciate. Firmato a Santiago, Cile, il 22 dicembre 2008, in due originali nelle lingue tedesca e spagnola, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il
Governo della Repubblica del Cile:

Pascal Couchepin

Albert Van Klaveren Stork