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Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica della Costa d’Avorio relativo alla soppressione reciproca dell’obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico o di servizio

RU 2023 59

Traduzione

Concluso il 25 novembre 2021
Entrato in vigore con scambio di note il 15 febbraio 2023

(Stato 15 febbraio 2023)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica della Costa d’Avorio
(di seguito chiamati «Parti contraenti») ,

desiderosi di rafforzare le relazioni di cooperazione e d’amicizia tra i due Paesi;

consapevoli dell’interesse, per le Parti contraenti, di stimolare, consolidare e potenziare la cooperazione in materia di libera circolazione delle persone;

nell’intento di agevolare la libera circolazione delle persone titolari di un passaporto diplomatico o di servizio, sui territori delle Parti contraenti, nel rispetto della legislazione vigente nei due Stati,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Oggetto

Il presente Accordo si prefigge di stabilire le condizioni per la soppressione reciproca dell’obbligo del visto per i cittadini delle Parti contraenti titolari di un passaporto diplomatico o di servizio.

Art. 2 Personale diplomatico e consolare accreditato

I cittadini dei due Stati, titolari di un passaporto diplomatico o di servizio valido, che sono membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una rappresentanza permanente del loro Stato presso un’organizzazione con la quale è stato stipulato un accordo di sede possono entrare nel territorio dell’altro Stato o soggiornarvi senza visto per tutta la durata delle loro funzioni. Lo Stato accreditante notifica in anticipo per via diplomatica allo Stato accreditatario il titolo e la funzione delle persone summenzionate.

I familiari delle persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo beneficiano delle medesime agevolazioni a condizione che siano cittadini dello Stato accreditante e titolari di un passaporto diplomatico o di servizio, che vivano nella medesima economia domestica e che lo Stato accreditatario li riconosca come familiari conformemente alla propria legislazione vigente.

I passaporti di cui nel presente Accordo devono soddisfare i criteri di validità e di forma previsti dal diritto interno dello Stato accreditatario.

Art. 3 Partecipazione a riunioni, conferenze o visite ufficiali

I cittadini dei due Stati, titolari di un passaporto diplomatico o di servizio valido, che partecipano a una visita ufficiale, a una riunione o a una conferenza organizzata sui rispettivi territori dall’altra Parte contraente o da un’organizzazione con la quale è stato stipulato un accordo di sede sono esentati dall’obbligo del visto per entrare nell’altro Stato, soggiornarvi fino a novanta (90) giorni nell’arco di centottanta (180) giorni oppure per uscirne, purché non vi esercitino un’attività lucrativa indipendente o salariata.

I cittadini dei due Stati, titolari di un passaporto diplomatico o di servizio valido, che svolgono un’attività temporanea di durata inferiore a novanta (90) giorni nell’arco di centottanta (180) giorni presso una missione diplomatica, un posto consolare o una rappresentanza permanente del loro Stato presso un’organizzazione con la quale è stato stipulato un accordo di sede sono esentati dall’obbligo del visto per entrare nell’altro Stato, soggiornarvi fino a novanta (90) giorni nell’arco di centottanta (180) giorni oppure per uscirne, purché non vi esercitino un’attività lucrativa indipendente o salariata.

Per le persone che entrano nel territorio svizzero dopo aver transitato attraverso uno o più Stati che applicano integralmente le disposizioni dell’acquis di Schengen concernenti l’attraversamento delle frontiere e i visti, il termine di novanta (90) giorni decorre dalla data in cui è stata attraversata la frontiera esterna dello spazio composto da tali Stati.

Art. 4 Rispetto della legislazione nazionale

Durante il loro soggiorno, i cittadini di una Parte contraente che entrano nel territorio dell’altra Parte contraente rispettano le leggi in materia di entrata e soggiorno, nonché tutta la legislazione vigente in tale territorio.

Art. 5 Rifiuto d’entrata

Le autorità competenti di ciascuna Parte contraente si riservano il diritto di rifiutare l’entrata o il soggiorno ai cittadini dell’altra Parte contraente conformemente alle disposizioni degli articoli 2 e 3 del presente Accordo per motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale, di salute pubblica o per altri motivi gravi.

Art. 6 Notifica dei documenti pertinenti

Le Parti contraenti si scambiano per via diplomatica i facsimile attuali dei documenti di viaggio elencati nell’articolo 1 del presente Accordo, almeno trenta (30) giorni prima dell’entrata in vigore del presente Accordo.

In caso di modifica o di sostituzione dei documenti di viaggio in vigore, la Parte contraente interessata trasmette all’altra Parte contraente i facsimile nuovi o modificati unitamente a tutte le pertinenti informazioni relative al loro utilizzo, almeno trenta (30) giorni prima della loro introduzione.

Art. 7 Sospensione

Ciascuna Parte contraente può sospendere integralmente o parzialmente l’applicazione del presente Accordo per motivi di ordine pubblico, sicurezza nazionale, salute pubblica o per altri motivi gravi.

La sospensione di cui al paragrafo 1 del presente articolo è notificata immediatamente per via diplomatica all’altra Parte contraente. La notifica prevede la data della sospensione.

La Parte contraente che prende l’iniziativa della sospensione informa immediatamente l’altra Parte contraente non appena non sussistono più i motivi della sospensione, la quale è revocata al momento della ricezione di tale notifica.

Art. 8 Clausola di non incidenza

Il presente Accordo lascia impregiudicati gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dalle convenzioni internazionali cui hanno aderito, in particolare la Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 1 sulle relazioni diplomatiche e la Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 2 sulle relazioni consolari.

Art. 9 Risoluzione delle controversie

Le divergenze che possono derivare dall’interpretazione o dall’applicazione del presente Accordo sono risolte amichevolmente per via diplomatica.

Art. 10 Disposizioni finali

Il presente Accordo è concluso per una durata indeterminata. Il presente Accordo entra in vigore trenta (30) giorni dopo l’ultima notifica dell’avvenuto espletamento delle procedure interne di approvazione richieste.

Il presente accordo può essere modificato di comune intesa, in qualsiasi momento, su richiesta di una Parte contraente presentata per via diplomatica.

Ciascuna Parte contraente può notificare in qualsiasi momento all’altra Parte contraente, per via diplomatica, la sua decisione di denunciare il presente Accordo. La denuncia ha effetto novanta (90) giorni dopo la ricezione della notifica da parte dell’altra Parte contraente.

Il presente Accordo abroga, alla data della sua entrata in vigore, l’Accordo del 4 luglio 1979 3 che dispensa reciprocamente i titolari di passaporti ufficiali dall’obbligo del visto. Fatto a Berna, il 25 novembre 2021, in due esemplari originali in lingua francese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Karin Keller-Sutter

Per il
Governo della Repubblica
della Costa d’Avorio:

Kouadio Adjoumani