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0.142.113.149

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e
il Governo del Regno di Danimarca
sulla riammissione di persone

RU 2012 7451

Traduzione1

Concluso il 23 giugno 2011
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° gennaio 2013

(Stato 1° gennaio 2013)

Le alte Parti contraenti,
il Consiglio federale svizzero,
e
il Governo del Regno di Danimarca,

decise ad intensificare la cooperazione per combattere in modo più efficace l’immigrazione clandestina;

preoccupate per il considerevole aumento delle attività di gruppi criminali organizzati nella tratta di migranti;

desiderose di instaurare, con il presente Accordo e su base di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per l’identificazione e il rimpatrio ordinato e sicuro di quanti non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di entrata e soggiorno nei territori della Svizzera o della Danimarca, e di agevolare il transito di tali persone in uno spirito di cooperazione;

tenendo conto che se necessario la Svizzera e la Danimarca sono tenute a prodigarsi per allontanare verso il rispettivo Stato d’origine o di residenza i cittadini di Paesi terzi e gli apolidi entrati illegalmente nel loro territorio;

ribadendo la necessità di rispettare i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali e sottolineando che il presente Accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Svizzera e della Danimarca derivanti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 10 dicembre 1948 e dal diritto internazionale, in particolare dalla Convenzione europea del 4 novembre 1950 2 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dalla Convenzione del 28 luglio 1951 3 sullo Statuto dei rifugiati e dal Protocollo del 31 gennaio 1967 4 sullo statuto dei rifugiati, dal Patto internazionale del 16 dicembre 1966 5 relativo ai diritti civili e politici, e dagli strumenti internazionali in materia di estradizione;

tenendo conto che la cooperazione tra la Svizzera e la Danimarca nei campi della riammissione e dell’agevolazione degli spostamenti tra i due Stati è nel loro interesse reciproco,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Accordo valgono le seguenti definizioni:

  1. «Parti contraenti»: la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca;
  2. «cittadino di Paese terzo»: chiunque abbia una cittadinanza diversa da quella della Svizzera o della Danimarca;
  3. «apolide»: qualsiasi persona priva di cittadinanza;
  4. «permesso di soggiorno»: certificato di qualunque tipo, rilasciato dalla Svizzera o dalla Danimarca, che autorizza una persona a soggiornare sul loro territorio. Non rientrano nella definizione i permessi temporanei di permanere nel territorio in attesa che venga esaminata la domanda di asilo o la domanda di permesso di soggiorno;
  5. «visto»: autorizzazione rilasciata o decisione adottata dalla Svizzera o dalla Danimarca per consentire l’entrata o il transito nel suo territorio. Sono esclusi i visti di transito aeroportuale;
  6. «Stato richiedente»: lo Stato (Svizzera o Danimarca) che presenta domanda di riammissione secondo l’articolo 5 oppure domanda di transito secondo l’articolo 11 del presente Accordo;
  7. «Stato richiesto»: lo Stato (Svizzera o Danimarca) cui è indirizzata una domanda di riammissione ai sensi dell’articolo 5, oppure una domanda di transito secondo l’articolo 11 del presente Accordo;
  8. «autorità competente»: qualsiasi autorità nazionale della Svizzera o della Danimarca incaricata dell’attuazione del presente Accordo secondo l’articolo 16.

Sezione I Obblighi di riammissione

Art. 2 Riammissione dei propri cittadini

Lo Stato richiesto riammette sul proprio territorio, su istanza dello Stato richiedente e senza ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dal presente Accordo, tutti coloro che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di entrata o soggiorno nel territorio dello Stato richiedente, purché sia accertato o vi sia la fondata presunzione, conformemente all’articolo 6 del presente Accordo, che siano cittadini dello Stato richiesto. Lo stesso si applica alle persone che, dopo essere entrate nel territorio dello Stato richiedente, hanno rinunciato alla cittadinanza dello Stato richiesto senza acquisire quella dello Stato richiedente.

Lo Stato richiesto rilascia, se necessario e senza indugio, un documento di viaggio valido per almeno sei mesi destinato alla persona di cui è stata approvata la riammissione; lo fa a prescindere dalla volontà della persona da riammettere. Qualora sia impossibile, per motivi de jure o de facto , rimpatriare l’interessato entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, lo Stato richiesto, entro 14 giorni di calendario, estende la validità del documento di viaggio o, se necessario, rilascia un nuovo documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Se entro 14 giorni di calendario lo Stato richiesto non ha rilasciato il documento di viaggio, rispettivamente non ne ha prolungato la validità o non l’ha rinnovato, si presume cha abbia accettato il documento di viaggio scaduto.

Art. 3 Riammissione di cittadini di Paesi terzi e apolidi

Lo Stato richiesto riammette sul proprio territorio, su istanza dello Stato richiedente e senza ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dal presente Accordo, i cittadini di Paesi terzi e gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di entrata o soggiorno nel territorio dello Stato richiedente, purché sia accertato o vi sia la fondata presunzione, conformemente all’articolo 7 del presente Accordo, che tali persone:

  1. siano entrate irregolarmente nel territorio della Svizzera in provenienza dal territorio della Danimarca o siano entrate irregolarmente nel territorio della Danimarca in provenienza dalla Svizzera; oppure
  2. possedevano, al momento dell’entrata, un visto o un permesso di soggiorno validi rilasciati dallo Stato richiesto; oppure
  3. possedevano, al momento dell’entrata, un visto valido rilasciato dallo Stato richiesto e siano entrati nel territorio dello Stato richiedente in provenienza dal territorio dello Stato richiesto.

L’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

  1. il cittadino di Paese terzo o l’apolide si è trovato soltanto in transito attraverso un aeroporto internazionale dello Stato richiesto; oppure
  2. lo Stato richiedente ha rilasciato al cittadino di Paese terzo o all’apolide un visto o un permesso di soggiorno prima che entrasse nel suo territorio o una volta entrato; a meno che:–l’interessato non sia in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno con un periodo di validità superiore rilasciato dallo Stato richiesto, oppure–il visto o il permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato richiedente sia stato ottenuto usando documenti falsi o contraffatti;
  3. il cittadino di Paese terzo o l’apolide non necessita di un visto per entrare nel territorio dello Stato richiedente.

In seguito all’approvazione della domanda di riammissione da parte dello Stato richiesto, lo Stato richiedente rilascia all’interessato un documento di viaggio riconosciuto dallo Stato richiesto. Se lo Stato richiedente è la Danimarca tale documento di viaggio è un documento di viaggio standard dell’UE per l’allontanamento in conformità al modulo stabilito nella raccomandazione del Consiglio dell’UE del 30 novembre 1994 (Allegato 7). Se lo Stato richiedente è la Svizzera tale documento di viaggio è un documento di viaggio svizzero d’emergenza rilasciato dall’Ufficio federale della migrazione (Allegato 8).

Art. 4 Riammissione indebita

Lo Stato richiedente reintegra chiunque sia stato riammesso dallo Stato richiesto se è appurato, entro tre mesi dal ritorno dell’interessato, che non sono adempite le condizioni di cui all’articolo 2 o 3 del presente Accordo. In questo caso si applicano, mutatis mutandi , le norme di procedura del presente Accordo e lo Stato richiesto comunica tutte le informazioni disponibili sull’identità e sulla cittadinanza effettive dell’interessato.

Sezione II Procedura di riammissione

Art. 5 Domanda di riammissione

Fatto salvo il paragrafo 2, il trasferimento di una persona da riammettere secondo uno degli obblighi di cui agli articoli 2 e 3 è subordinato alla presentazione di una domanda di riammissione all’autorità competente dello Stato richiesto.

Se la persona da riammettere è titolare di un documento di viaggio valido o di una carta d’identità valida o se il cittadino di Paese terzo o l’apolide è in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno valido rilasciato dallo Stato richiesto, il suo trasferimento può essere effettuato senza che lo Stato richiedente debba presentare una domanda di riammissione o inviare una comunicazione scritta all’autorità competente dello Stato richiesto.

Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo e l’articolo 14 del presente Accordo, se una persona è stata sottoposta a un controllo di confine in una delle aree di transito di un aeroporto internazionale dello Stato richiedente entro 48 ore dal suo arrivo direttamente dallo Stato richiesto, lo Stato richiedente può presentare una domanda di riammissione entro due giorni dall’accertamento che la persona interessata è sprovvista dei documenti necessari all’entrata nel suo territorio o al proseguimento del suo viaggio verso un Paese terzo (procedura accelerata).

La domanda di riammissione contiene:

  1. i dati della persona da riammettere disponibili (p es. nomi, cognomi, data e luogo di nascita, sesso e ultimo luogo di residenza);
  2. l’indicazione delle prove riguardanti la cittadinanza e le condizioni per la riammissione di cittadini di Paesi terzi e apolidi.

Un modulo comune per le domande di riammissione figura nell’Allegato 5 del presente Accordo.

Art. 6 Prova della cittadinanza

La cittadinanza dello Stato richiesto conformemente all’articolo 2 paragrafo 1 del presente Accordo può essere:

  1. provata in base a un documento, anche scaduto, di cui all’Allegato 1 del presente Accordo. In questo caso, lo Stato richiesto riconosce la cittadinanza senza che siano necessarie ulteriori verifiche. La cittadinanza non può essere provata con documenti falsi o contraffatti;
  2. resa verosimile in base a un documento, anche scaduto, di cui all’Allegato 2 del presente Accordo.In questo caso, lo Stato richiesto ritiene accertata la cittadinanza, a meno che non possa provare il contrario mediante una verifica effettuata in collaborazione con le autorità competenti dello Stato richiedente. La cittadinanza non può essere provata con documenti falsi o contraffatti;
  3. provata con il confronto dei dati biometrici.

Se non può essere presentato alcun documento di cui all’Allegato 1 o 2, la rappresentanza diplomatica competente dello Stato richiesto interroga entro dieci giorni di calendario al massimo la persona da riammettere onde stabilirne la cittadinanza. Detto termine decorre dalla data di ricezione della domanda di riammissione. Se la rappresentanza diplomatica riconosce la cittadinanza della persona da riammettere, le rilascia immediatamente un documento di viaggio.

Art. 7 Prove concernenti i cittadini di Paesi terzi e gli apolidi

Le condizioni per la riammissione di cittadini di Paesi terzi e di apolidi secondo l’articolo 3 paragrafo 1 lettera a) del presente Accordo possono essere:

  1. provate in base a un documento di cui all’Allegato 3a del presente Accordo. In questo caso, lo Stato richiesto riconosce l’illegalità dell’entrata nel territorio dello Stato richiedente dal suo territorio;
  2. rese verosimili in base a un documento, anche scaduto, di cui all’Allegato 3b del presente Accordo.In questo caso, lo Stato richiesto effettua una verifica e risponde entro 20 giorni di calendario. Se la risposta è positiva o se non è data alla scadenza del termine, lo Stato richiesto riconosce l’illegalità dell’entrata nel territorio dello Stato richiedente dal suo territorio;
  3. provate con il confronto dei dati biometrici.

L’illegalità dell’entrata nel territorio dello Stato richiedente conformemente all’articolo 3 paragrafo 1 lettera a) è stabilita in base ai documenti di viaggio dell’interessato, sui quali non figurano il visto o il permesso di soggiorno necessari per il territorio dello Stato richiedente. Analogamente, costituisce prova «prima facie» dell’illegalità dell’entrata, della presenza o del soggiorno una dichiarazione dello Stato richiedente da cui risulti che l’interessato non possiede i documenti di viaggio, il visto o il permesso di soggiorno necessari.

Le condizioni per la riammissione di cittadini di Paesi terzi e di apolidi conformemente all’articolo 3 paragrafo 1 lettere b) e c) del presente Accordo possono essere:

  1. provate in base a un documento di cui all’Allegato 4a del presente Accordo. In questo caso, lo Stato richiesto riconosce la presenza o il soggiorno di tali persone senza che siano necessarie ulteriori verifiche;
  2. rese verosimili in base a un documento, anche scaduto, di cui all’Allegato 4b del presente Accordo. In questo caso, lo Stato richiesto effettua una verifica e risponde entro 20 giorni di calendario al massimo. Se dà risposta positiva, se non può provare il contrario o se non ha ancora dato una risposta alla scadenza del termine, lo Stato richiesto riconosce la residenza o il soggiorno di tali persone nel suo territorio.

Le condizioni per la riammissione di cittadini di Paesi terzi e apolidi non possono essere date in base a documenti falsi o contraffatti.

Art. 8 Termini

La domanda di riammissione deve essere presentata all’autorità competente dello Stato richiesto entro sei mesi al massimo dalla data in cui l’autorità competente dello Stato richiedente ha preso conoscenza del fatto che un cittadino di Paese terzo o un apolide non soddisfa o non soddisfa più le condizioni in vigore per l’entrata o la residenza nel suo territorio. Non vi è obbligo di riammissione qualora la domanda di riammissione sia stata presentata dopo il termine prescritto. Qualora non sia possibile presentare in tempo la domanda per motivi de jure o de facto , il termine è prorogato fino a 60 giorni di calendario.

Fatti salvi i termini di cui agli articolo 7 paragrafi 1 e 3 lettera b, alla domanda di riammissione lo Stato richiesto dà risposta senza indugio, in ogni caso entro un massimo di 14 giorni di calendario. I termini decorrono dalla data di ricezione della domanda di riammissione. Qualora non sia possibile rispondere tempestivamente per motivi de jure o de facto , il termine è prorogato, su richiesta debitamente motivata, fino a un massimo di 60 giorni di calendario.

Alla domanda di riammissione presentata nell’ambito di una procedura accelerata (art. 5 par. 3) lo Stato richiesto dà risposta scritta entro due giorni di calendario a decorrere dalla data di ricezione della domanda. Se necessario e se lo Stato richiedente approva l’istanza debitamente motivata dello Stato richiesto, detto termine può essere prorogato di un giorno civile.

Se non è data una risposta entro i termini di cui ai paragrafi 2 e 3 il trasferimento si considera accettato.

Lo Stato richiesto deve motivare per scritto allo Stato richiedente il rigetto di una domanda di riammissione.

In caso di approvazione o eventualmente alla scadenza dei termini convenuti ai paragrafi 2 e 3, la persona interessata è trasferita senza indugio nei termini convenuti dalle competenti autorità conformemente all’articolo 9 paragrafo 1 del presente Accordo. Su istanza dello Stato richiedente, questo termine può essere prorogato per il tempo necessario a superare gli ostacoli giuridici o pratici che si frappongono al trasferimento.

Art. 9 Modalità di trasferimento e modi di trasporto

Prima di trasferire una persona, le autorità competenti dello Stato richiedente e dello Stato richiesto stabiliscono per scritto, anticipatamente, la data del trasferimento, il valico di frontiera, le eventuali scorte e altre informazioni pertinenti, in particolare, se del caso:

  1. una dichiarazione, rilasciata con il consenso dell’interessato o emessa nel suo interesse, attestante che la persona da trasferire può aver bisogno di assistenza o di cure;
  2. tutte le altre misure di protezione o di sicurezza necessarie nel caso specifico.

Sono autorizzati tutti i mezzi di trasporto aereo, terrestre o marittimo. Il trasferimento aereo non è subordinato all’uso di vettori nazionali dello Stato richiedente o dello Stato richiesto, ed è possibile utilizzare sia i voli di linea che i voli charter. Se è necessaria una scorta, essa non deve costituirsi obbligatoriamente di personale autorizzato dello Stato richiedente, purché sia personale autorizzato delle Confederazione Svizzera o del Regno di Danimarca.

Sezione III Operazioni di transito

Art. 10 Principi

La Svizzera e la Danimarca cercano di limitare il transito dei cittadini di Paesi terzi e degli apolidi ai casi in cui non sia possibile il rimpatrio direttamente nello Stato di destinazione.

Lo Stato richiesto autorizza il transito dei cittadini di Paesi terzi o degli apolidi se sono garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito o la riammissione nello Stato di destinazione .

Il transito di cittadini di Paesi terzi o di apolidi è effettuato sotto scorta se lo Stato richiedente lo domanda. Le modalità procedurali per il transito sotto scorta sono rette dai Protocolli d’applicazione secondo l’articolo 16.

Lo Stato richiesto può opporsi al transito:

  1. se nello Stato di destinazione o in un altro Stato di transito il cittadino di Paese terzo o l’apolide rischia realmente di subire torture, pene o trattamenti inumani o degradanti, o la pena di morte, oppure di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le opinioni politiche; oppure
  2. se il cittadino di Paese terzo o l’apolide deve subire procedimenti o sanzioni penali nello Stato richiesto o in un altro Stato di transito; oppure
  3. per motivi attinenti alla pubblica sanità, alla sicurezza interna, all’ordine pubblico o ad altri interessi nazionali dello Stato richiesto.

Le Parti contraenti possono revocare tutte le autorizzazioni rilasciate qualora occorrano o si appurino successivamente circostanze di cui al paragrafo 4 del presente articolo che impediscono l’operazione di transito, o qualora non siano più garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito o la riammissione nello Stato di destinazione.

Art. 11 Procedura di transito

Un modulo comune per le domande di transito figura nell’Allegato 6 del presente Accordo.

La domanda di transito deve essere presentata per scritto all’autorità competente dello Stato richiesto e contenere le seguenti informazioni:

  1. tipo di transito (aereo, terrestre o marittimo), itinerario, eventuali altri Stati di transito e Stato di destinazione finale;
  2. dati dell’interessato (nome, cognome, nome da nubile, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi, data di nascita, sesso e possibilmente luogo di nascita, cittadinanza, lingua, tipo e numero del documento di viaggio);
  3. valico di frontiera previsto, ora del trasferimento ed eventuale scorta.

Lo Stato richiesto informa lo Stato richiedente del proprio consenso all’operazione di transito entro cinque giorni di calendario dopo la ricezione della domanda e per scritto, confermando il valico di frontiera e l’orario previsti per l’ammissione, oppure lo informa che il transito è rifiutato spiegando i motivi del rifiuto.

In caso di transito aereo, la persona da riammettere e le eventuali scorte sono esonerate dall’obbligo del visto di transito aeroportuale.

Le autorità competenti dello Stato richiesto, previe consultazioni reciproche, collaborano alle operazioni di transito, provvedendo in particolare alla sorveglianza degli interessati e mettendo a disposizione strutture adatte allo scopo.

Sezione IV Costi

Art. 12 Costi di trasporto e di transito

Tutte le spese di trasporto afferenti alla riammissione e al transito ai sensi del presente Accordo fino al valico di frontiera dello Stato di destinazione finale sono a carico dello Stato richiedente, come anche le spese di trasporto e sostentamento sopportate dallo Stato richiesto legate al ritorno di persone secondo l’articolo 4 del presente Accordo. È fatto salvo il diritto delle autorità competenti della Svizzera o della Danimarca di recuperare tali costi dall’interessato o da terzi.

Sezione V Protezione dei dati e clausola di non incidenza

Art. 13 Protezione dei dati

I dati personali sono comunicati solo se necessari all’applicazione del presente Accordo da parte delle autorità competenti della Svizzera e della Danimarca, a seconda dei casi. Per la comunicazione, il trattamento o l’elaborazione dei dati personali in un caso specifico, le autorità competenti della Svizzera si attengono alla loro legislazione nazionale pertinente, e le autorità competenti della Danimarca si attengono alla Direttiva 95/46/CE e alla loro legislazione nazionale.

Si applicano inoltre i seguenti principi:

  1. i dati personali devono essere trattati in modo leale e lecito;
  2. i dati personali devono essere rilevati per le specifiche, esplicite e legittime finalità dell’attuazione del presente Accordo, e successivamente non devono essere trattati dall’autorità che li comunica e da quella che li riceve in modo incompatibile con tali finalità;
  3. i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati e/o per le quali vengono successivamente trattati; in particolare, i dati personali comunicati possono riguardare unicamente:–gli estremi della persona da trasferire e, se del caso, dei membri della sua famiglia (nomi, cognomi, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi, sesso, stato civile, data e luogo di nascita, cittadinanza attuale, eventuali cittadinanze precedenti),–il passaporto, la carta di identità, la patente di guida o altri documenti di legittimazione o di viaggio (numero, periodo di validità, data, autorità e luogo di rilascio),–scali e itinerari,–altre informazioni necessarie per identificare la persona da trasferire o per esaminare le condizioni di riammissione secondo il presente Accordo;
  4. i dati personali devono essere esatti e, se necessario, aggiornati;
  5. i dati personali devono essere conservati in modo da consentire l’identificazione dell’interessato per e non oltre il tempo necessario a conseguire le finalità per le quali sono rilevati o successivamente trattati;
  6. sia l’autorità che comunica i dati personali che quella che li riceve prendono tutte le misure del caso per rettificare, cancellare o bloccare i dati il cui trattamento non sia conforme alle disposizioni del presente articolo, in particolare quando i dati non sono adeguati, pertinenti ed esatti, ovvero risultano eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono trattati. Ciò comprende anche l’obbligo di informare l’altra parte della rettifica, della cancellazione o del blocco di tali dati;
  7. su richiesta, l’autorità che riceve i dati personali informa l’autorità che li ha comunicati dell’uso che ne ha fatto e dei risultati ottenuti;
  8. i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti. L’eventuale trasmissione ad altri organi è subordinata alla previa autorizzazione dell’autorità che li comunica;
  9. l’autorità che comunica i dati personali e l’autorità che li riceve sono tenute a registrare per scritto la trasmissione e il ricevimento dei dati. Proteggono i dati personali trasmessi dall’accesso non autorizzato, nonché dalle modifiche e dalla divulgazione abusive. Il controllo del trattamento e dell’utilizzo dei dati memorizzati è assicurato per ciascuna Parte contraente da un competente organo nazionale indipendente.

Art. 14 Clausola di non incidenza

Il presente Accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Confederazione Svizzera e della Danimarca derivanti dal diritto internazionale, in particolare da tutte le convenzioni o accordi internazionali applicabili di cui sono Parte, inclusi quelli menzionati nel preambolo.

Nessuna disposizione del presente Accordo osta al ritorno di una persona in virtù di altre disposizioni formali o informali .

Sezione VI Attuazione e applicazione

Art. 15 Gruppo peritale congiunto

Le Parti contraenti istituiscono un gruppo peritale congiunto (qui di seguito «gruppo peritale») incaricato in particolare di:

  1. monitorare l’applicazione del presente Accordo;
  2. proporre modifiche del presente Accordo e dei suoi Allegati.

Il gruppo peritale si riunisce ogni volta che i suoi membri lo ritengono necessario, su richiesta di una delle due Parti contraenti.

Art. 16 Protocollo d’applicazione

Le Parti contraenti concludono un protocollo d’applicazione contenente disposizioni riguardanti:

  1. la designazione delle autorità competenti;
  2. i valichi di frontiera designati per il trasferimento di persone;
  3. le modalità di comunicazione tra le autorità competenti;
  4. le condizioni per i trasferimenti di persone sotto scorta, compreso il transito sotto scorta dei cittadini di Paesi terzi e degli apolidi;
  5. ulteriori mezzi e documenti necessari per l’applicazione del presente Accordo;
  6. le modalità e le procedure per recuperare le spese legate all’applicazione dell’articolo 12 del presente Accordo.

Sezione VII Disposizioni finali

Art. 17 Modifiche

Il presente Accordo può essere modificato o completato di comune intesa fra le Parti contraenti. Le modifiche e i complementi entrano in vigore secondo la procedura prevista dall’articolo 18 del presente Accordo.

Art. 18 Entrata in vigore, durata e denuncia

Il presente Accordo è ratificato o approvato dalle Parti contraenti in conformità delle loro procedure interne.

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti contraenti si notificano l’avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1.

Il presente Accordo è concluso per un periodo illimitato.

Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente Accordo o parte di esso dandone notifica ufficiale all’altra Parte contraente. Il presente Accordo è abrogato sei mesi dopo la notifica.

Art. 19 Allegati

Gli Allegati 1–8 costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Fatto a Copenhagen il 23 giugno 2011 in duplice esemplare nelle lingue francese, danese e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza d’interpretazione del presente Accordo si fa riferimento al testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Viktor Christen

Per il
Governo del Regno di Danimarca:

Søren Pind

Allegato 1

Elenco dei documenti comprovanti la cittadinanza

(art. 6 par. 1 lett. a)

  1. passaporti di qualsiasi tipo (nazionali, diplomatici, di servizio, collettivi e sostitutivi, compresi quelli dei minori);
  2. carte d’identità (anche temporanee e provvisorie);
  3. registri navali e licenze degli skipper e passaporti marittimi.

Allegato 2

Elenco di documenti e prove concernenti la cittadinanza

(art. 6 par. 1 lett. b)

  1. fotocopia di un documento di cui all’Allegato 1 al presente Accordo;
  2. patente di guida o fotocopia;
  3. certificato di nascita o fotocopia;
  4. libretto militare e carta d’identità militare o fotocopia;
  5. certificato di cittadinanza o altro documento ufficiale da cui risulti la cittadinanza o fotocopia;
  6. tessere di servizio di società o fotocopia;
  7. dichiarazioni di testimoni;
  8. dichiarazioni dell’interessato e lingua da questi parlata, anche in base ai risultati di test ufficiali volti ad accertare la cittadinanza. Ai sensi del presente Allegato per «test ufficiale» s’intende un test commissionato o condotto dalle autorità dello Stato richiedente e riconosciuto dallo Stato richiesto;
  9. qualsiasi altro documento che possa concorrere ad accertare la cittadinanza dell’interessato.

Allegato 3

Elenco di documenti e prove concernenti i cittadini
di Paesi terzi e gli apolidi

(art. 7 par. 1)

Parte A
  1. dichiarazioni ufficiali rilasciate ai fini della procedura accelerata, in particolare dal personale dell’autorità di frontiera che possa attestare il passaggio del confine da parte della persona in questione dal territorio dello Stato richiesto direttamente al territorio dello Stato richiedente;
  2. biglietti nominativi relativi a viaggi per via aerea, ferroviaria, marittima o via pullman indicanti la presenza sul territorio dello Stato richiesto e l’itinerario che la persona in questione ha percorso dal territorio dello Stato richiesto direttamente al territorio dello Stato richiedente;
  3. elenchi di passeggeri di compagnie aeree, ferroviarie, fluviali, marittime o di pullman indicanti la presenza sul territorio dello Stato richiesto e l’itinerario che la persona in questione ha percorso dal territorio dello Stato richiesto direttamente al territorio dello Stato richiedente;
  4. dati biometrici.
Parte B
  1. Dichiarazioni ufficiali rilasciate, in particolare, dal personale dell’autorità di frontiera dello Stato richiedente e da testimoni che possano attestare il passaggio del confine da parte della persona in questione;
  2. documenti, certificati e note di qualsiasi tipo (fatture alberghiere, biglietti d’appuntamento presso medici/dentisti, carte di accesso a istituzioni pubbliche o private, contratti di noleggio auto, ricevute di carte di credito ecc.) da cui risulti chiaramente che la persona ha soggiornato nel territorio dello Stato richiesto;
  3. informazioni da cui risulti che la persona in questione si è servita di un corriere o di un’agenzia di viaggi;
  4. dichiarazioni ufficiali della persona in questione nell’ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi.

Allegato 4

Elenco di documenti e prove concernenti i cittadini
di Paesi terzi e gli apolidi

(art. 7 par. 3)

Parte A
  1. Visto e/o permesso di soggiorno validi rilasciati dallo Stato richiesto;
  2. timbri di entrata/uscita o annotazioni analoghe sul documento di viaggio dell’interessato o altre prove dell’entrata o dell’uscita.
Parte B

Fotocopia di un documento di cui alla parte A.

Allegato 5

(indicare l’autorità competente dello Stato richiedente)

(luogo e data)

Riferimento:

□ Procedura accelerata

Destinatario:

(indicare l’autorità competente dello Stato richiesto)

Domanda di riammissione
ai sensi dell’articolo 5 dell’Accordo del 23 giugno 2011 tra la Svizzera e la Danimarca sulla riammissione
di persone

A. Dati personali

1. Cognome e nome (sottolineare il cognome):

2. Cognome da nubile/celibe:

3. Luogo e data di nascita:

4. Indirizzo nello Stato di origine o del luogo di residenza permanente:

5. Nazionalità e lingua:

6. Stato civile:

□ coniugato/a

□ celibe/nubile 

□ divorziato/a

□ vedovo/a

Per le persone coniugate:

nome del coniuge:

Nome ed età dei figli (se del caso):

7. Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari ecc.):

8. Alias (nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi):

Per le persone coniugate:

nome del coniuge:

Nome ed età dei figli (se del caso):

9. Ultimo indirizzo nello Stato richiesto:

B. Elementi di prova allegati

1.

(passaporto n.)

(data e luogo di rilascio)

(autorità di rilascio)

(data di scadenza)

2.

(carta d’identità n.)

(data e luogo di rilascio)

(autorità di rilascio)

(data di scadenza)

3.

(patente di guida n.)

(data e luogo di rilascio)

(autorità di rilascio)

(data di scadenza)

4.

(altro documento ufficiale n.)

(data e luogo di rilascio)

(autorità di rilascio)

(data di scadenza)

C. Osservazioni

(firma dell’autorità competente dello Stato richiedente)

Allegato 6

(indicare l’autorità competente dello Stato richiedente)

(luogo e data)

Riferimento:

□ Procedura accelerata

Destinatario:

(indicare l’autorità competente dello Stato richiesto)

Domanda di transito
ai sensi dell’articolo 11 dell’Accordo del 23 giugno 2011 tra la Svizzera e la Danimarca
sulla riammissione di persone

A. Dati personali

1. Cognome e nome (sottolineare il cognome):

2. Cognome da celibe/nubile:

3. Luogo e data di nascita:

4. Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari ecc.):

5. Alias (nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi):

6. Nazionalità e lingua:

B. Operazione di transito

1. Tipo di transito:

□ aereo

□ marittimo

□ terrestre

2. Stato di destinazione finale:

3. Altri eventuali Stati di transito:

4. Valico di frontiera proposto, data e orario del trasferimento e possibili scorte:

5. Ammissione garantita in ogni altro Stato di transito e nello Stato di destinazione finale (art. 10 para. 2):

□ sì

□ no

6. Conoscenza di motivi di rifiuto di un transito (art. 10 para. 4):

□ sì

□ no

C. Osservazioni

(firma dell’autorità richiedente) (timbro)

Allegato 7

Documento di viaggio standard dell’UE per l’allontanamento

(Conformemente al modulo stabilito nella raccomandazione del Consiglio dell’UE del 30 novembre 1994)

Allegato 8

Documento di viaggio svizzero d’emergenza rilasciato dall’Ufficio federale della migrazione

Dichiarazione comune relativa all’articolo 2 paragrafo 1

«Le Parti contraenti prendono atto che, secondo la legislazione in materia di cittadinanza della Svizzera e del Regno di Danimarca un cittadino svizzero o danese non può essere privato della cittadinanza senza acquisirne un’altra.

Gli eventuali cambiamenti di questa situazione legale sono comunicati a tempo debito all’altra Parte contraente.»

Protocollo d’applicazione

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia della Confederazione Svizzera
e
il Ministero per gli Affari dei Rifugiati, Immigrati e Integrazione
del Regno di Danimarca,

qui di seguito «Parti contraenti»,

visto l’articolo 16 dell’Accordo tra la Svizzera e la Danimarca sulla riammissione di persone (qui di seguito «Accordo»),

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Autorità competenti

Le autorità competenti responsabili dell’applicazione dell’Accordo sono:

  1. per la Confederazione Svizzera:
  2. Dipartimento federale di giustizia e polizia
    Ufficio federale della migrazione6
    Divisione Asilo e Ritorno
  3. per il Regno di Danimarca:
  4. Danish National Police
    National Aliens Division
    Anker Heegaards Gade 5, 3rd floor
    1780 Copenhagen V
    Denmark

All’atto di firmare il presente Accordo, le Parti contraenti si notificano reciprocamente i dati relativi alle autorità competenti. Le autorità competenti di cui al paragrafo 1 si notificano reciprocamente qualsiasi modifica successiva concernente le autorità competenti o i dati loro relativi.

Art. 2 Domanda di riammissione

L’autorità competente dello Stato richiedente invia per scritto la domanda di riammissione direttamente all’autorità competente dello Stato richiesto per una via di trasmissione sicura.

L’autorità competente dello Stato richiesto invia per scritto la risposta alla domanda di riammissione direttamente all’autorità competente dello Stato richiedente per una via di trasmissione sicura.

Art. 3 Altri documenti

Se lo Stato richiedente ritiene che altri documenti, non elencati negli Allegati 1–4 dell’Accordo, siano necessari per provare la cittadinanza della persona da riammettere, tali documenti devono essere inviati allo Stato richiesto assieme alla domanda di riammissione.

Lo Stato richiesto decide se tenere conto dei documenti menzionati nel paragrafo 1 nel quadro del trattamento della domanda di riammissione.

Art. 4 Interrogatorio

Se, conformemente all’articolo 6 paragrafo 2 dell’Accordo, la cittadinanza della persona da riammettere non può essere provata in base ai documenti elencati nell’Allegato 1 o 2 dell’Accordo, sono applicabili una o entrambe le seguenti procedure:

  1. l’autorità competente dello Stato richiedente può richiedere un interrogatorio presso una rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato richiesto onde stabilire la cittadinanza della persona da riammettere. Se la sua cittadinanza è provata o resa verosimile, le è immediatamente rilasciato un documento di viaggio;
  2. l’autorità competente dello Stato richiedente richiede interrogatori da parte di esperti dello Stato richiesto, da svolgersi sul territorio dello Stato richiedente. Non appena dagli interrogatori degli esperti emerge la prova o la fondata presunzione della cittadinanza della persona da riammettere, le è immediatamente rilasciato un documento di viaggio.

Art. 5 Procedura di riammissione e di transito

Ai fini della riammissione e del transito, le Parti contraenti stabiliscono i seguenti valichi di frontiera:

  1. per il Regno di Danimarca: l’aeroporto internazionale di Copenhagen a Kastrup;
  2. per la Confederazione Svizzera: gli aeroporti internazionali di Zurigo-Kloten, Basilea-Mulhouse e Ginevra-Cointrin e il valico di frontiera di Sankt Margrethen.

Ciascuna Parte contraente informa l’altra senza indugio e per via diplomatica di ogni modifica dell’elenco dei valichi di frontiera di cui al paragrafo 1 del presente Accordo.

Art. 6 Domanda di transito

L’autorità competente dello Stato richiedente invia la domanda di transito direttamente all’autorità competente dello Stato richiesto per una via di trasmissione sicura.

L’autorità competente dello Stato richiesto invia la risposta alla domanda di transito direttamente all’autorità competente dello Stato richiedente per una via di trasmissione sicura.

Art. 7 Riammissione o transito sotto scorta

Questo articolo concerne tutti i tipi di scorta (ad es. di polizia, medica o sociale).

Se la riammissione o il transito di una persona avviene sotto scorta, lo Stato richiedente deve fornire le seguenti indicazioni: nomi, cognomi, gradi, posizione degli agenti di scorta, tipo, numero e data di rilascio dei loro passaporti e legittimazioni di servizio, contenuto del loro mandato.

Gli agenti di scorta devono rispettare le leggi dello Stato richiesto.

Gli agenti di scorta non devono portare armi da fuoco o altri oggetti vietati sul territorio dello Stato richiesto.

Gli agenti di scorta svolgono la loro missione in civile, sono muniti di passaporto e legittimazione di servizio validi e sono in grado di comprovare il mandato conferito loro dall’autorità competente dello Stato richiedente.

Le autorità competenti cooperano nelle questioni legate al soggiorno degli agenti di scorta sul territorio dello Stato richiesto. Se necessario, gli agenti di scorta sono assistiti dalle autorità competenti dello Stato richiesto.

Art. 8 Costi

Conformemente all’articolo 12 dell’Accordo, lo Stato richiedente rimborsa allo Stato richiesto entro trenta (30) giorni dalla ricezione della fattura i costi sopportati risultanti dalla riammissione e dal transito.

Art. 9 Lingua

Salvo intesa di tenore diverso fra le Parti contraenti, ai fini dell’applicazione dell’Accordo le autorità competenti delle Parti contraenti comunicano in inglese, a livello orale e scritto.

Art. 10 Entrata in vigore, durata, modifica, sospensione e denuncia

Il presente Protocollo d’applicazione entra in vigore alla stessa data dell’Accordo.

Le Parti contraenti possono proporre modifiche al presente Protocollo d’applicazione. Tali modifiche devono essere approvate e/o ratificate dalle Parti contraenti secondo le rispettive procedure.

Il presente Protocollo d’applicazione si estingue alla stessa data dell’Accordo.

Il presente Protocollo d’applicazione non è in vigore durante la sospensione dell’Accordo. Fatto a Copenhagen il 23 giugno 2011 in duplice esemplare nelle lingue francese, danese ed inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza d’interpretazione del presente Protocollo d’applicazione si fa riferimento al testo inglese.

Per il Dipartimento federale
di giustizia e polizia
della Confederazione Svizzera:

Viktor Christen

Per il Ministero per gli Affari
dei Rifugiati, Immigrati e Integrazione
del Regno di Danimarca:

Søren Pind