Il datore di lavoro sopporta le spese di trasferimento del lavoratore dal luogo di residenza abituale in Spagna a quello di lavoro in Svizzera. Egli sopporta parimente le spese di sussistenza necessaria durante il viaggio.
Tuttavia, le spese di viaggio rimangono a carico del lavoratore, qualora egli non adempia gli obblighi contrattuali con il datore di lavoro.
Le spese dei ritorno sono a carico del lavoratore. Se l’impiego cessa anzi tempo per causa imputabile al datore di lavoro, questi sopporta le spese del ritornofino al confine del paese d’origine del lavoratore, eccetto che quest’ultimo non abbia ottenuto in Svizzera un altro impiego.
Nel caso di lavoratore stagionale, il datore di lavoro deduce da ogni paga quanto basta a costituire una somma che, al termine della stagione, valga a sopperire alle spese dei ritorno.
Le spese dei ritorno d’un lavoratore che al confine svizzero sia stato respinto dal controllo sanitario sono a carico della Spagna. Questa disposizione non si applica per il lavoratore impiegato a domanda nominativa, se non sia stato sottoposto, in Spagna, alla visita medica preventiva.
Se occorre, l’Istituto fornisce la somma necessaria al viaggio di andata e s’intende con il datore di lavoro sul rimborso della stessa.
Il Consolato di Spagna competente si occupa dei rimpatrio dei lavoratori respinti, qualora le spese di rimpatrio siano a carico della Spagna.