Il presente Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese è applicabile parimenti al Principato del Liechtenstein, dato che la Parte Contraente svizzera è autorizzata a esercitare, per il Principato del Liechtenstein, in base ai trattati bilaterali in vigore fra la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, le funzioni attribuite alla Parte Contraente svizzera in applicazione del presente Accordo.
Ai fini del titolo II del presente Accordo, l’espressione «cittadino delle Parti Contraenti» si intende riferita ai cittadini della Confederazione svizzera e del Principato del Liechtenstein, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera.
Ai fini del titolo III del presente Accordo, l’espressione «cittadini di Stati terzi» si intende come riferita a persone che non posseggono la cittadinanza francese, svizzera o del Principato del Liechtenstein.
Ai fini dell’articolo 2 capoverso 1 del presente Accordo, l’espressione «cittadinanza della Parte Contraente richiesta» si intende come «cittadinanza svizzera o del Liechtenstein», qualora si tratti della Parte Contraente svizzera.
Ai fini dell’articolo 3 capoverso 2 del presente Accordo, l’espressione «documento rilasciato dalle autorità ufficiali della Parte richiesta» va intesa come «documento rilasciato dalle autorità ufficiali della Confederazione svizzera o del Principato del Liechtenstein», qualora si tratti della Parte Contraente svizzera.
Ai fini dell’articolo 6 capoverso 1 del presente Accordo, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera, l’espressione «territorio della Parte Contraente richiesta» si riferisce al territorio della Confederazione svizzera e a quello del Principato del Liechtenstein. Ai fini dell’articolo 6 capoverso 2 del presente Accordo, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera, l’espressione «visto o titolo di soggiorno qualsiasi rilasciato dalla Parte Contraente richiesta» va intesa come «visto o titolo di soggiorno rilasciato dalla Confederazione svizzera o dal Principato del Liechtenstein».
Ai fini dell’articolo 7 secondo trattino del presente Accordo, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera, l’espressione «Parte Contraente richiesta» va intesa come «la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein». Ai fini dell’articolo 7 terzo trattino del presente Accordo, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera, l’espressione «territorio della Parte Contraente richiedente» è riferita al territorio della Confederazione svizzera o del Principato del Liechtenstein. Ai fini dell’articolo 7 quarto trattino del presente Accordo, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera, l’espressione «Parte Contraente richiedente» va intesa come «la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein».
Ai fini dell’articolo 10 capoverso 1 del presente Accordo, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera, il termine «territorio» va inteso come «territorio svizzero e del Principato del Liechtenstein».