Ciascuna Parte contraente accetta, a richiesta dell’altra Parte, cittadini di Stati terzi per il trasporto in transito sotto vigilanza delle autorità (di seguito trasporto in transito), a condizione che la continuazione del viaggio e la riaccettazione da parte dello Stato di destinazione siano garantite. In questo caso non è necessario un visto di transito della Parte richiesta.
Il transito delle persone che figurano al capoverso 1 non è richiesto o rifiutato ove siano dati indizi sufficienti dai quali risulti che la persona rischierebbe trattamenti inumani o la pena di morte nello Stato di destinazione o in un eventuale Stato di transito o se la sua vita, integrità corporale o libertà fossero minacciate a causa della nazionalità, religione, razza o opinioni politiche.
Inoltre il transito non può essere richiesto o negato se la persona dovesse temere, sul territorio nazionale della Parte richiesta, in uno Stato di transito o in uno Stato di destinazione, di essere perseguita penalmente o sottoposta a esecuzione di pena, eccettuato il perseguimento in ragione di passaggio illegale della frontiera.
La domanda d’ammissione in transito è presentata per scritto e sbrigata per via diretta tra il Ministero dell’Interno della Repubblica di Ungheria e il Dipartimento federale di giustizia e polizia. La domanda contiene i dati seguenti:
- dati personali della persona in transito,
- dichiarazione che le condizioni elencate nel capoverso 1 sono soddisfatte e che non sono noti motivi d’impedimento ai sensi dei capoversi 2 e 3,
- proposta quanto alla data e all’ora del passaggio di frontiera per la consegna.
Le autorità competenti delle Parti contraenti convengono direttamente il momento definitivo nonché le modalità di consegna e transito.
Se le condizioni non sono soddisfatte, la Parte richiesta che rifiuta per tale ragione la domanda d’ammissione in transito indica per scritto i motivi alla Parte richiedente.
Anche dopo la concessione di un’autorizzazione, le persone in transito possono essere rinviate alla Parte richiedente, ove risulti in seguito che le condizioni secondo il capoverso 1 non sono soddisfatte o non divengano noti fatti menzionati nei capoversi 2 e 3. Una volta comunicate siffatte circostanze, la Parte richiedente è obbligata a riammettere la persona interessata.