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Accordo
tra il Consiglio federale svizzero
e il Governo della Repubblica Ceca
relativo allo scambio di tirocinanti

RU 2000 2038

Traduzione1

Concluso il 19 maggio 1997
Entrato in vigore mediante scambio di note il 6 giugno 1997

(Stato 15 agosto 2000)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica Ceca

(dappresso «Parti contraenti»),

animati dal desiderio di rafforzare la loro collaborazione,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Il presente Accordo fissa le condizioni per lo scambio di cittadini svizzeri e di cittadini cechi domiciliati nella Repubblica Ceca (dappresso «tirocinanti»), che assumono per un tempo limitato nell’altro Paese (dappresso «Paese di accoglienza») un impiego nella professione appresa, allo scopo di perfezionare le proprie conoscenze professionali e linguistiche.

L’impiego può essere assunto in tutte le professioni, salvo in quelle legalmente limitate per gli stranieri, secondo la legislazione del Paese di accoglienza. Qualora l’esercizio della professione fosse subordinato a un’autorizzazione, l’interessato dovrà prima chiedere detta autorizzazione.

Art. 2

I tirocinanti devono aver compiuto almeno i 18 anni di età e non devono di norma aver superato i 35 anni di età; devono disporre di una formazione professionale completa.

Art. 3

L’autorizzazione per tirocinanti è accordata, di norma, per una durata di 12 mesi; può essere prorogata fino a 18 mesi al massimo. I contratti di lavoro devono essere conclusi per una durata determinata, in osservanza del limite stabilito qui innanzi.

L’autorizzazione di tirocinante, così come l’entrata e l’uscita, il soggiorno e l’esercizio di un’attività lucrativa dipendono dalle disposizioni in vigore nel Paese di accoglienza.

La domanda per il rilascio dell’autorizzazione di tirocinante o per il collocamento deve essere inoltrata all’autorità del Paese di origine incaricata dell’applicazione del presente Accordo (cfr. art. 9). Dopo esame, questa autorità trasmetterà la domanda senza indugio alla competente autorità del Paese di accoglienza.

La sistemazione e il disbrigo di tutte le formalità attinenti alle autorizzazioni per tirocinanti sono gratuiti. Gli interessati devono per contro pagare le tasse e gli emolumenti riscossi per l’entrata e il soggiorno.

Art. 4

Le autorizzazioni per tirocinanti sono accordate nel limite del contingente di cui all’articolo 7 paragrafo 1 indipendentemente dalla situazione del mercato del lavoro nel Paese d’accoglienza.

Art. 5

I tirocinanti non possono svolgere un’attività lucrativa né essere ammessi ad un lavoro diversi da quelli indicati nell’autorizzazione. L’autorità competente può, in casi debitamente giustificati, autorizzare un cambiamento di lavoro.

Art. 6

L’impiego di tirocinanti e l’imposta sul salario sono retti dalla legislazione del Paese di accoglienza.

L’autorizzazione è accordata solo qualora le condizioni di impiego convenute siano conformi alle prescrizioni legislative di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Il contratto di lavoro stipula tra l’altro il versamento di un salario conformemente alle tariffe in uso nella località e nella professione.

Art. 7

Ognuno dei due Paesi può ammettere 100 tirocinanti per anno civile.

Il contingente può essere interamente utilizzato, indipendentemente dal numero di tirocinanti che risiedono sul territorio del Paese di accoglienza in virtù del presente Accordo. Qualora uno Stato non utilizzasse il proprio contingente, l’altro Stato non può ridurre il contingente convenuto. Le autorizzazioni per tirocinanti non rilasciate in un anno civile non possono essere riportate sull’anno successivo. Una proroga della durata del tirocinio in virtù dell’articolo 3 non è considerata come una nuova ammissione.

Le autorità competenti possono convenire per scritto, entro il 1° luglio dell’anno in corso, di modificare il contingente per l’anno successivo.

Art. 8

Chi intende assumere nell’altro Paese un impiego di tirocinante deve, di norma, cercarvi di propria iniziativa un posto di lavoro. Le autorità competenti possono, con misure adeguate, assistere i tirocinanti nella ricerca di un posto di lavoro.

Art. 9

Le autorità incaricate dell’applicazione del presente Accordo sono:

  1. in Svizzera, il Dipartimento federale di giustizia e polizia, Ufficio federale della migrazione (UFM)2 a Berna;
  2. nella Repubblica Ceca, il Ministero del lavoro e delle opere sociali/Amministrazione dei servizi del lavoro a Praga in collaborazione con gli uffici del lavoro.

Art. 10

Il presente Accordo entra in vigore non appena le Parti contraenti si saranno notificate l’avvenuto espletamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti interni.

Il presente Accordo ha validità illimitata e può essere denunziato per scritto su richiesta di una delle Parti contraenti mediante preavviso di sei mesi, per il 1° gennaio dell’anno successivo.

In caso di denunzia le autorizzazioni accordate in virtù del presente Accordo rimangono valide. La denunzia dell’Accordo non modifica i diritti e gli obblighi derivanti dall’impiego di tirocinanti. Firmato a Praga il 19 maggio 1997 in due esemplari nelle lingue tedesca e ceca, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Walter Fetscherin

Per il
Governo della Repubblica Ceca:

Jindrich Vodicka