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0.142.117.673

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero
e il Gabinetto dei ministri dell’Ucraina
di facilitazione del rilascio dei visti

RU 2019721

Traduzione

Concluso il 7 giugno 2017

Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° marzo 2019

(Stato 1° marzo 2019)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Gabinetto dei ministri dell’Ucraina,
in seguito «le Parti contraenti»,

in vista di sviluppare ulteriormente le relazioni amichevoli tra l’Ucraina e la Confederazione Svizzera e desiderosi di agevolare i contatti diretti tra le persone, quale condizione essenziale per un saldo sviluppo dei rapporti economici, umanitari, culturali, scientifici e di altro tipo, semplificando il rilascio di visti ai cittadini dell’Ucraina per il soggiorno nel territorio della Confederazione Svizzera;

desiderosi di regolamentare i viaggi dei cittadini svizzeri e ucraini rispettivamente in Ucraina e nella Confederazione Svizzera;

tenendo presente che dal 1° settembre 2005 i cittadini svizzeri sono esenti dall’obbligo del visto quando si recano in Ucraina per un periodo non superiore a 90 giorni o transitano sul suo territorio;

riconoscendo che la facilitazione in materia di visti non deve agevolare l’immigrazione irregolare e prestando particolare attenzione alla sicurezza e alla riammissione;

tenendo conto dell’Accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen firmato il 26 ottobre 2004 1 ;

tenendo conto dell’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Gabinetto dei ministri dell’Ucraina sulla soppressione reciproca dell’obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale firmato a Kiev l’11 luglio 2003 2 (in seguito «Accordo bilaterale sui visti del 2003»);

tenendo conto dell’Accordo tra la Comunità europea e l’Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti del 18 giugno 2007, modificato dall’Accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina del 23 luglio 2012 sulla questione (in seguito «Accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti»);

riconoscendo l’importanza dell’introduzione, a tempo debito, dell’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini ucraini, purché sussistano le condizioni per una mobilità ben gestita e nel rispetto della sicurezza,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Accordo valgono le seguenti definizioni:

  1. «cittadino ucraino»: chiunque abbia acquisito la cittadinanza ucraina secondo quanto previsto dalla legislazione ucraina;
  2. «cittadino della Confederazione Svizzera»: chiunque abbia la cittadinanza della Confederazione Svizzera conformemente alla sua legislazione nazionale vigente;
  3. «visto»: autorizzazione rilasciata o decisione adottata dalla Confederazione Svizzera per consentire:–l’entrata per un soggiorno di massimo 90 giorni in un periodo di 180 giorni nel territorio della Confederazione Svizzera o di qualsiasi altro Stato membro di Schengen,–l’entrata per il transito nel territorio della Confederazione Svizzera o di qualsiasi altro Stato membro di Schengen;
  4. «persona che soggiorna legalmente»: un cittadino ucraino autorizzato o abilitato a soggiornare per più di 90 giorni nel territorio della Confederazione Svizzera ai sensi della legislazione nazionale;
  5. «Stato membro di Schengen»: ogni Stato che applica pienamente l’acquis di Schengen nei termini dell’Accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen firmato il 26 ottobre 2004;
  6. «Spazio Schengen»: territorio degli Stati membri di Schengen.

Art. 2 Scopo e campo di applicazione

Lo scopo del presente Accordo è di agevolare il rilascio dei visti ai cittadini ucraini per soggiorni di massimo 90 giorni in un periodo di 180 giorni.

Se l’Ucraina reintrodurrà l’obbligo del visto per i cittadini della Confederazione Svizzera o per alcune categorie di cittadini della Confederazione Svizzera, a questi si applicheranno automaticamente per reciprocità le medesime facilitazioni concesse dal presente Accordo ai cittadini ucraini.

Art. 3 Clausola generale

Le facilitazioni del visto previste nel presente Accordo si applicano ai cittadini ucraini solo se questi non sono esenti dal visto in virtù delle leggi e dei regolamenti della Confederazione Svizzera, del presente Accordo, dell’Accordo bilaterale sui visti del 2003 o di altri accordi internazionali.

Le questioni non contemplate dalle disposizioni del presente Accordo, quali il rifiuto del visto, il riconoscimento dei documenti di viaggio, la prova della sufficienza dei mezzi di sussistenza, l’obbligo di ottenere un permesso di lavoro, il rifiuto dell’entrata e i provvedimenti di allontanamento, sono disciplinate dalla legislazione nazionale della Confederazione Svizzera o dell’Ucraina.

Art. 4 Documenti giustificativi della finalità del viaggio

Per le seguenti categorie di cittadini ucraini, i documenti di seguito indicati sono sufficienti per giustificare la finalità del viaggio nel territorio della Confederazione Svizzera:

  1. membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto all’Ucraina, partecipano a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o a eventi organizzati nel territorio della Confederazione Svizzera da organizzazioni intergovernative:–una lettera emessa da un’autorità ucraina attestante che il richiedente è membro della sua delegazione in viaggio nel territorio della Confederazione Svizzera per partecipare ai suddetti eventi, corredata di una copia dell’invito ufficiale;
  2. imprenditori e rappresentanti di organizzazioni di categoria:–una richiesta scritta della persona giuridica o della società ospitante, di un ufficio o di una filiale della persona giuridica o della società ospitante, delle autorità statali e locali della Confederazione Svizzera o dei comitati organizzatori di fiere, conferenze e convegni commerciali e industriali nel territorio della Confederazione Svizzera;
  3. autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e di passeggeri nel territorio della Confederazione Svizzera con veicoli immatricolati in Ucraina:–una richiesta scritta della compagnia nazionale ucraina di autotrasportatori relativa a un trasporto internazionale su strada indicante la finalità, la durata, la/e destinazione/i e la frequenza dei viaggi;
  4. personale di carrozza, di locomotiva o addetto ai vagoni frigoriferi di treni internazionali che viaggiano nel territorio della Confederazione Svizzera:–una richiesta scritta della competente società ferroviaria ucraina indicante la finalità, la durata e la frequenza dei viaggi;
  5. giornalisti e personale tecnico che li accompagna a titolo professionale:–un certificato o altro documento rilasciato da un’associazione di categoria o dal datore di lavoro del richiedente attestante che l’interessato è un giornalista qualificato e che il viaggio è dovuto a motivi di lavoro oppure che l’interessato fa parte del personale tecnico che accompagna il giornalista a titolo professionale;
  6. partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambio universitario o di altro tipo:–una richiesta scritta a partecipare a dette attività, rilasciata dall’organizzazione ospitante;
  7. studenti di scuole inferiori e superiori, di università o di corsi post-universitari e docenti accompagnatori, che effettuano viaggi di studio o di formazione, ivi compresi i viaggi nell’ambito di programmi di scambio o di altre attività scolastiche/accademiche:–una richiesta scritta o un certificato di iscrizione dell’università, collegio o scuola ospitante, o una carta dello studente o un certificato attestante i corsi da frequentare;
  8. partecipanti a eventi sportivi internazionali e persone che li accompagnano a titolo professionale:–una richiesta scritta dell’organizzazione ospitante: autorità competenti, federazioni sportive nazionali e comitato olimpico nazionale della Confederazione Svizzera;
  9. partecipanti a programmi di scambio ufficiali organizzati da città gemellate e altri enti municipali:–una richiesta scritta del capo dell’amministrazione/del sindaco di tali città o di altri enti municipali;
  10. parenti stretti – coniugi, figli (inclusi i figli adottivi), genitori (inclusi i tutori), nonni e nipoti – in visita a cittadini ucraini che soggiornano legalmente nel territorio della Confederazione Svizzera:–una richiesta scritta della persona ospitante;
  11. parenti che si recano a una cerimonia funebre:–un documento ufficiale attestante il decesso e l’esistenza di un vincolo di parentela o di altro tipo tra il richiedente e il defunto;
  12. persone che visitano cimiteri militari o civili:–un documento ufficiale attestante la sussistenza e la conservazione della tomba, nonché l’esistenza di un vincolo di parentela o di altro tipo tra il richiedente e il defunto;
  13. persone in visita per ragioni mediche e accompagnatori indispensabili:–documento ufficiale dell’istituto di cura attestante la necessità di cure mediche presso quell’istituto e la necessità di un accompagnamento nonché prova della sufficienza dei mezzi finanziari per pagare il costo delle cure mediche;
  14. rappresentanti di organizzazioni della società civile in viaggio per partecipare ad attività di formazione, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio:–una richiesta scritta dell’organizzazione ospitante, la conferma che l’interessato rappresenta l’organizzazione in questione e il certificato con il quale un’autorità statale conferma l’esistenza di tale organizzazione conformemente alla normativa nazionale;
  15. professionisti che partecipano a mostre, conferenze, simposi, seminari internazionali o altri eventi analoghi organizzati nel territorio della Confederazione Svizzera:–una richiesta scritta dell’organizzazione attestante che l’interessato partecipa all’evento;
  16. rappresentanti di comunità religiose:–una richiesta scritta di una comunità religiosa registrata in Ucraina attestante lo scopo, la durata e la frequenza dei viaggi e un invito scritto dell’ospite nella Confederazione Svizzera.

La richiesta scritta di cui al paragrafo 1 di questo articolo deve indicare:

  1. per la persona invitata: nome e cognome, data di nascita, sesso, cittadinanza, numero del documento d’identità, data e scopo del viaggio, numero di entrate e nome dei figli minori che accompagnano la persona invitata;
  2. per la persona che invita: nome, cognome e indirizzo; o
  3. per la persona giuridica, la società o l’organizzazione che invita: denominazione completa e indirizzo e:–se la richiesta è emessa da un’organizzazione: nome e funzione della persona che firma la richiesta,–se la persona che invita è una persona giuridica, una società o un ufficio o una filiale di tale persona giuridica o società avente sede nel territorio della Confederazione Svizzera: il numero di registrazione previsto dalla normativa nazionale della Confederazione Svizzera.

Per le categorie di persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo tutti i tipi di visto sono rilasciati secondo la procedura semplificata, senza che siano necessari altri inviti, convalide o giustificazioni della finalità del viaggio previsti dalla legislazione della Confederazione Svizzera.

Art. 5 Rilascio di visti per più entrate

Le missioni diplomatiche e gli uffici consolari della Confederazione Svizzera rilasciano visti per più entrate validi cinque anni alle seguenti categorie di cittadini dell’Ucraina che non siano esenti dall’obbligo di visto conformemente all’articolo 3 del presente Accordo:

  1. membri dei Governi e dei Parlamenti nazionali e regionali, della Corte costituzionale e della Corte suprema, delle Procure nazionali o regionali e loro sostituti nell’esercizio delle loro funzioni;
  2. membri permanenti di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto all’Ucraina, partecipano regolarmente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o a eventi organizzati nel territorio della Confederazione Svizzera da organizzazioni intergovernative;
  3. parenti stretti – coniugi, figli (inclusi i figli adottivi) e genitori (inclusi i tutori) – in visita a cittadini ucraini che soggiornano legalmente nel territorio della Confederazione Svizzera;
  4. imprenditori e rappresentanti di organizzazioni di categoria che si recano regolarmente nel territorio della Confederazione Svizzera;
  5. giornalisti e personale tecnico che li accompagna a titolo professionale.

è inferiore a cinque anni.

In deroga al paragrafo 1, se manifestamente il bisogno o l’intenzione di viaggiare frequentemente o regolarmente si limita a periodi più brevi, la durata di validità del visto per più entrate va limitata a tale periodo, in particolare se:

  1. per le persone di cui alla lettera (a), la durata dell’incarico;
  2. per le persone di cui alla lettera (b), la durata di validità dello statuto di membro permanente di una delegazione ufficiale;
  3. per le persone di cui alla lettera (c), la durata di validità del permesso di soggiorno di cittadini ucraini che soggiornano legalmente nel territorio della Confederazione Svizzera;
  4. per le persone di cui alla lettera (d), la durata di validità dello statuto di rappresentante dell’organizzazione di categoria o alla durata del contratto di lavoro;
  5. per le persone di cui alla lettera (e), la durata di validità del contratto di lavoro;

Le missioni diplomatiche e gli uffici consolari della Confederazione Svizzera rilasciano visti per più entrate validi un anno alle seguenti categorie di persone, cittadini dell’Ucraina, a condizione che nell’anno precedente tali persone abbiano ottenuto almeno un visto e l’abbiano usato conformemente alla legislazione sull’entrata e il soggiorno nel territorio vigente nello Stato membro di Schengen visitato:

  1. autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e di passeggeri nel territorio della Confederazione Svizzera con veicoli immatricolati in Ucraina;
  2. personale di carrozza, di locomotiva o addetto ai vagoni frigoriferi di treni internazionali che viaggiano nel territorio della Confederazione Svizzera;
  3. persone partecipanti ad attività scientifiche, culturali e artistiche, inclusi i programmi di scambio universitario o di altro tipo, le quali si recano regolarmente nel territorio della Confederazione Svizzera;
  4. partecipanti a eventi sportivi internazionali e persone che li accompagnano a titolo professionale;
  5. partecipanti a programmi di scambio ufficiali organizzati da città gemellate e altri enti municipali;
  6. rappresentanti di organizzazioni della società civile periodicamente in viaggio nella Confederazione Svizzera per partecipare ad attività di formazione, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio;
  7. studenti di scuole inferiori e superiori, di università o di corsi post-universitari e docenti accompagnatori, che effettuano periodicamente viaggi di studio o di formazione, anche nel quadro di programmi di scambio;
  8. rappresentanti di comunità religiose;
  9. professionisti che partecipano a mostre, conferenze, simposi, seminari internazionali o altri eventi analoghi organizzati nel territorio della Confederazione Svizzera;
  10. persone bisognose di cure mediche periodiche e accompagnatori indispensabili.

In deroga al paragrafo 3, se manifestamente il bisogno o l’intenzione di viaggiare frequentemente o regolarmente si limita a periodi più brevi, la durata di validità del visto per più entrate va limitata a tale periodo.

Le missioni diplomatiche e gli uffici consolari della Confederazione Svizzera rilasciano visti per più entrate validi da un minimo di due a un massimo di cinque anni alle categorie di persone di cui al paragrafo 3 del presente articolo, a condizione che nei due anni precedenti tali persone abbiano utilizzato un visto annuale per più entrate conformemente alla legislazione sull’entrata e il soggiorno nel territorio vigente nello Stato membro di Schengen visitato, salvo se manifestamente il bisogno o l’intenzione di viaggiare frequentemente o regolarmente si limita a periodi più brevi, nel cui caso la durata di validità del visto per più entrate va limitata a tale periodo.

Art. 6 Emolumenti per il trattamento delle domande di visto

L’emolumento per il trattamento delle domande di visto dei cittadini ucraini ammonta a 35 euro. Detto importo può essere modificato secondo la procedura di cui all’articolo 15 paragrafo 4.

Se l’Ucraina reintroduce l’obbligo di visto per i cittadini della Confederazione Svizzera, l’emolumento richiesto non può superare 35 euro o l’importo concordato se l’emolumento è modificato secondo la procedura di cui all’articolo 15 paragrafo 4.

La Confederazione Svizzera riscuote un emolumento di 70 euro per rilasciare il visto entro tre giorni, considerando la distanza tra il luogo di residenza del richiedente e il luogo in cui è stata presentata la domanda. Sono fatti salvi i casi di cui all’articolo 6 paragrafo 4 lettere (b), (c), (e), (f), (j), (k) e all’articolo 7 paragrafo 3. Per le categorie di cui all’articolo 6 paragrafo 4 lettere (a), (d), (g), (h), (i), (l)–(n), l’emolumento in casi urgenti è lo stesso di quello stabilito nell’articolo 6 paragrafo 1.

Il presente paragrafo si applica anche laddove lo scopo del viaggio sia il transito.

Fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo, sono esenti dagli emolumenti per il trattamento delle domande di visto le seguenti categorie di persone:

  1. parenti stretti – coniugi, figli (inclusi i figli adottivi), genitori (inclusi i tutori), nonni e nipoti – di cittadini ucraini che soggiornano legalmente nel territorio della Confederazione Svizzera;
  2. membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto all’Ucraina, partecipano a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o a eventi organizzati nel territorio della Confederazione Svizzera da organizzazioni intergovernative;
  3. membri dei Governi e dei Parlamenti nazionali e regionali, della Corte costituzionale e della Corte suprema, che non siano esenti dall’obbligo del visto in virtù del presente Accordo;
  4. studenti di scuole inferiori e superiori, di università o di corsi post-universitari e docenti accompagnatori che effettuano viaggi di studio o di formazione;
  5. disabili e accompagnatori, se richiesto;
  6. persone che hanno documentato la necessità del viaggio per motivi umanitari, inclusa la necessità di ricevere trattamenti medici urgenti (nel qual caso l’esonero è esteso anche agli accompagnatori) o di partecipare al funerale di un parente stretto o di visitare un parente stretto gravemente malato;
  7. partecipanti a eventi sportivi internazionali e le persone che li accompagnano a titolo professionale;
  8. partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambio universitario o di altro tipo;
  9. partecipanti a programmi di scambio ufficiali organizzati da città gemellate e altri enti municipali;
  10. giornalisti e personale tecnico che li accompagna a titolo professionale;
  11. pensionati;
  12. autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e di passeggeri nel territorio della Confederazione Svizzera con veicoli immatricolati in Ucraina;
  13. personale di carrozza, di locomotiva o addetto ai vagoni frigoriferi di treni internazionali che viaggiano nel territorio della Confederazione Svizzera;
  14. figli minori di 18 anni e figli a carico minori di 21 anni;
  15. rappresentanti delle comunità religiose;
  16. professionisti che partecipano a mostre, conferenze, simposi, seminari internazionali o altri eventi analoghi organizzati nel territorio della Confederazione Svizzera;
  17. persone fino al massimo ai 25 anni di età che partecipano a seminari, conferenze, eventi sportivi, culturali o formativi organizzati da organizzazioni non-profit;
  18. rappresentanti di organizzazioni della società civile in viaggio per partecipare ad attività di formazione, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio.

Se per rilasciare i visti la Confederazione Svizzera collabora con fornitori di servizi esterni, questi ultimi possono prelevare un emolumento di servizio. L’emolumento dev’essere proporzionato alle spese sostenute dal fornitore di servizi esterno per l’espletamento del suo incarico e non deve eccedere 30 euro. La Confederazione Svizzera garantisce a tutti i richiedenti la possibilità di depositare la loro domanda direttamente presso un consolato svizzero. Se per depositare la domanda occorre un appuntamento, di norma esso è fissato entro due settimane dalla data in cui ne è fatta richiesta.

In virtù della sua associazione allo spazio Schengen, la Confederazione Svizzera introduce l’esenzione dagli emolumenti previsti nel paragrafo 1 del presente articolo contemporaneamente all’introduzione da parte dell’Unione europea dell’esenzione dai corrispondenti emolumenti secondo l’Accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti.

Art. 7 Termini per il trattamento delle domande di visto

Le missioni diplomatiche e gli uffici consolari della Confederazione Svizzera decidono in merito alla domanda di rilascio del visto entro dieci giorni civili dalla data di ricezione della domanda e della documentazione necessaria per il rilascio del visto.

In singoli casi, qualora si debba procedere a un ulteriore esame della domanda, il termine per decidere può essere prorogato fino a 30 giorni civili.

In casi urgenti il termine per decidere sulla domanda di visto può essere ridotto a due giorni lavorativi o a un periodo inferiore.

Art. 8 Rifiuto del visto

La decisione di rifiuto del visto e i relativi motivi sono notificati al richiedente mediante un modulo standard. La competente autorità della Confederazione Svizzera invia copia di tale modulo alla competente autorità ucraina per via diplomatica.

Art. 9 Partenza in caso di smarrimento o furto dei documenti

I cittadini della Confederazione Svizzera e dell’Ucraina che abbiano smarrito o a cui siano stati rubati i documenti di identità durante il soggiorno nel territorio della Confederazione Svizzera o dell’Ucraina possono uscire da tale territorio esibendo un documento di identità valido (p. es. un lasciapassare), rilasciato dalle missioni diplomatiche o dagli uffici consolari della Confederazione Svizzera o dell’Ucraina, che li autorizzi ad attraversare la frontiera, senza necessità di visto o altre autorizzazioni.

Art. 10 Proroga del visto in casi eccezionali

Qualora, per cause di forza maggiore, i cittadini ucraini non possano uscire dal territorio della Confederazione Svizzera entro il termine stabilito nel visto, il visto è prorogato senza spese conformemente alla legislazione della Confederazione Svizzera per il tempo necessario a ritornare nello Stato di residenza.

Art. 11 Passaporti diplomatici e di servizio

I cittadini ucraini titolari di un passaporto diplomatico o di servizio valido possono entrare, uscire e transitare nel territorio della Confederazione Svizzera senza visto conformemente all’Accordo bilaterale sui visti del 2003.

La durata totale del soggiorno nel territorio della Confederazione Svizzera o di qualsiasi altro Stato membro di Schengen delle persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo non può essere superiore a 90 giorni in un periodo di 180 giorni.

Art. 12 Scambio di documenti tipo

Le Parti contraenti si scambiano documenti tipo che riproducono i rispettivi passaporti, nonché le informazioni rilevanti per l’utilizzo di tali passaporti, entro 30 giorni a decorrere dalla firma del presente Accordo. Le Parti contraenti si informano reciprocamente delle modifiche formali di tali passaporti e si trasmettono i documenti tipo che riproducono i nuovi passaporti prima della loro introduzione.

Art. 13 Attuazione dell’Accordo

I rappresentanti delle Parti contraenti si incontrano ogni volta che lo ritengono necessario su richiesta di una delle Parti per discutere dell’attuazione del presente Accordo ed eventualmente proporre emendamenti.

Art. 14 Protezione dei dati

Se necessario per l’applicazione del presente Accordo, i dati personali sono trattati e protetti conformemente alla normativa nazionale della Confederazione Svizzera e dell’Ucraina sulla protezione dei dati e nel rispetto delle disposizioni di accordi internazionali di cui sono parte.

Art. 15 Disposizioni finali

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti contraenti si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento delle procedure richieste per l’entrata in vigore.

In deroga al paragrafo 1, il presente Accordo entra in vigore soltanto alla data di entrata in vigore del nuovo accordo tra la Confederazione Svizzera et l’Ucraina concernente la riammissione di persone 3 che sostituisce l’Accordo dell’11 luglio 2003 4 tra il Consiglio federale svizzero e il Gabinetto dei Ministeri dell’Ucraina concernente la riammissione di persone senza dimora autorizzata, se tale data è posteriore a quella di cui al paragrafo 1 di questo articolo.

Il presente Accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia conformemente al paragrafo 6 del presente articolo.

Il presente Accordo può essere modificato previo accordo scritto delle Parti contraenti. Le modifiche entreranno in vigore conformemente alle procedure di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Ciascuna Parte contraente può sospendere in tutto o in parte il presente Accordo per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica. La decisione di sospensione è notificata all’altra Parte contraente al più tardi 48 ore prima della sua entrata in vigore. Una volta venuti meno i motivi della sospensione, la Parte contraente che ha sospeso l’Accordo informa senza indugio l’altra Parte.

Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente Accordo con notifica scritta all’altra Parte. L’Accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data di ricezione della notifica.

Fatto a Kiev il 7 giugno 2017 in duplice esemplare in lingua tedesca, ucraina e inglese, ciascun testo facente parimenti fede. In caso di divergenze nell’interpretazione delle disposizioni del presente Accordo prevale il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Didier Burkhalter

Per il
Gabinetto dei ministri dell’Ucraina:

Pavlo Klimkin

Annex 1

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