L’emolumento per il trattamento delle domande di visto dei cittadini ucraini ammonta a 35 euro. Detto importo può essere modificato secondo la procedura di cui all’articolo 15 paragrafo 4.
Se l’Ucraina reintroduce l’obbligo di visto per i cittadini della Confederazione Svizzera, l’emolumento richiesto non può superare 35 euro o l’importo concordato se l’emolumento è modificato secondo la procedura di cui all’articolo 15 paragrafo 4.
La Confederazione Svizzera riscuote un emolumento di 70 euro per rilasciare il visto entro tre giorni, considerando la distanza tra il luogo di residenza del richiedente e il luogo in cui è stata presentata la domanda. Sono fatti salvi i casi di cui all’articolo 6 paragrafo 4 lettere (b), (c), (e), (f), (j), (k) e all’articolo 7 paragrafo 3. Per le categorie di cui all’articolo 6 paragrafo 4 lettere (a), (d), (g), (h), (i), (l)–(n), l’emolumento in casi urgenti è lo stesso di quello stabilito nell’articolo 6 paragrafo 1.
Il presente paragrafo si applica anche laddove lo scopo del viaggio sia il transito.
Fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo, sono esenti dagli emolumenti per il trattamento delle domande di visto le seguenti categorie di persone:
- parenti stretti – coniugi, figli (inclusi i figli adottivi), genitori (inclusi i tutori), nonni e nipoti – di cittadini ucraini che soggiornano legalmente nel territorio della Confederazione Svizzera;
- membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto all’Ucraina, partecipano a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o a eventi organizzati nel territorio della Confederazione Svizzera da organizzazioni intergovernative;
- membri dei Governi e dei Parlamenti nazionali e regionali, della Corte costituzionale e della Corte suprema, che non siano esenti dall’obbligo del visto in virtù del presente Accordo;
- studenti di scuole inferiori e superiori, di università o di corsi post-universitari e docenti accompagnatori che effettuano viaggi di studio o di formazione;
- disabili e accompagnatori, se richiesto;
- persone che hanno documentato la necessità del viaggio per motivi umanitari, inclusa la necessità di ricevere trattamenti medici urgenti (nel qual caso l’esonero è esteso anche agli accompagnatori) o di partecipare al funerale di un parente stretto o di visitare un parente stretto gravemente malato;
- partecipanti a eventi sportivi internazionali e le persone che li accompagnano a titolo professionale;
- partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambio universitario o di altro tipo;
- partecipanti a programmi di scambio ufficiali organizzati da città gemellate e altri enti municipali;
- giornalisti e personale tecnico che li accompagna a titolo professionale;
- pensionati;
- autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e di passeggeri nel territorio della Confederazione Svizzera con veicoli immatricolati in Ucraina;
- personale di carrozza, di locomotiva o addetto ai vagoni frigoriferi di treni internazionali che viaggiano nel territorio della Confederazione Svizzera;
- figli minori di 18 anni e figli a carico minori di 21 anni;
- rappresentanti delle comunità religiose;
- professionisti che partecipano a mostre, conferenze, simposi, seminari internazionali o altri eventi analoghi organizzati nel territorio della Confederazione Svizzera;
- persone fino al massimo ai 25 anni di età che partecipano a seminari, conferenze, eventi sportivi, culturali o formativi organizzati da organizzazioni non-profit;
- rappresentanti di organizzazioni della società civile in viaggio per partecipare ad attività di formazione, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio.
Se per rilasciare i visti la Confederazione Svizzera collabora con fornitori di servizi esterni, questi ultimi possono prelevare un emolumento di servizio. L’emolumento dev’essere proporzionato alle spese sostenute dal fornitore di servizi esterno per l’espletamento del suo incarico e non deve eccedere 30 euro. La Confederazione Svizzera garantisce a tutti i richiedenti la possibilità di depositare la loro domanda direttamente presso un consolato svizzero. Se per depositare la domanda occorre un appuntamento, di norma esso è fissato entro due settimane dalla data in cui ne è fatta richiesta.
In virtù della sua associazione allo spazio Schengen, la Confederazione Svizzera introduce l’esenzione dagli emolumenti previsti nel paragrafo 1 del presente articolo contemporaneamente all’introduzione da parte dell’Unione europea dell’esenzione dai corrispondenti emolumenti secondo l’Accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti.