Per l’applicazione del presente Protocollo, la parola «giudici» designa indifferentemente tanto i giudici eletti in conformità dell’articolo 39 della Convenzione, quanto ogni giudice ad hoc designato da uno Stato interessato in virtù dell’articolo 43 della Convenzione.
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Quarto Protocollo addizionale dell’Accordo Generale su i Privilegi e le Immunità del Consiglio d’Europa Disposizioni concernenti la Corte europea dei Diritti dell’Uomo Conchiuso a Parigi il 16 dicembre 1961 Approvato dall’Assemblea federale il 20 settembre 1965 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 29 novembre 1965
RU 1966 807; FF 1965 I 381
Traduzione
Entrato in vigore per la Svizzera il 29 novembre 1965
(Stato 16 marzo 2022)
I Governi firmatari, Membri del Consiglio d’Europa,
considerato che, secondo l’articolo 59 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 1 (appresso chiamata «Convenzione»), i membri della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (appresso «Corte») godono, nell’esercizio del loro ufficio, dei privilegi e delle immunità previsti nell’articolo 40 dello Statuto del Consiglio d’Europa 2 e negli Accordi conchiusi in virtù di quest’articolo;
considerata l’importanza di definire e specificare tali privilegi e immunità mediante un Protocollo addizionale all’Accordo Generale su i Privilegi e le Immunità del Consiglio d’Europa, firmato a Parigi il 2 settembre 1949 3 ,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
Art. 2
I giudici, nell’esercizio del loro ufficio e nei viaggi compiuti a tale scopo, godono dei privilegi e immunità seguenti:
- immunità da arresto o detenzione e da sequestro del bagaglio personale e, quanto agli atti da essi compiti ufficialmente, comprese le parole e gli scritti, immunità da ogni giurisdizione;
- esenzione per sé e i loro coniugi da ogni provvedimento restrittivo circa la libertà di movimento: uscita dal ed entrata nel loro paese di residenza, entrata nel e uscita dal paese dove esercitano il loro ufficio, e da ogni forma di registrazione degli stranieri, nei paesi da essi visitati o traversati nell’esercizio delle loro funzioni.
Art. 3
Negli spostamenti compiti nell’esercizio del loro ufficio, i giudici ricevono in materia doganale e di controllo dei cambi:
- dal loro governo, le medesime agevolezze riconosciute agli alti funzionari, che si recano all’estero in missione ufficiale temporanea;
- dai governi degli altri Membri, le medesime agevolezze riconosciute ai capi d’una missione diplomatica.
Art. 4
I documenti e le carte della Corte, dei giudici e della Cancelleria, in quanto concernono l’opera della Corte, sono inviolabili.
La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali della Corte, dei suoi membri e della Cancelleria non possono essere trattenute o sottoposte a censura.
Art. 5
Per assicurare ai giudici un’intera libertà di parola e indipendenza nell’adempimento del loro ufficio, l’immunità da giurisdizione quanto alle parole, agli scritti o agli atti da essi emanati nell’adempimento del loro ufficio continuerà a essere loro accordata anche dopo la cessazione del mandato.
Art. 6
I privilegi e le immunità sono concessi ai giudici, non per loro utilità personale, ma per assicurare piena indipendenza all’esercizio del loro ufficio. La Corte, sedente in assemblea plenaria, è sola competente a pronunciare la levata delle immunità; essa non ha soltanto il diritto, ma il dovere di levare l’immunità d’un giudice in tutti i casi dove, a suo parere, l’immunità impedisse di fare giustizia o possa essere levata senza nuocere allo scopo per cui è concessa.
Art. 7
Le disposizioni degli articoli 2 a 5 del presente Protocollo si applicano al Cancelliere della Corte e al Cancelliere aggiunto quando prende il luogo del Cancelliere, senza pregiudizio dei privilegi e delle immunità ai quali possano avere diritto secondo l’articolo 18 dell’Accordo Generale su i Privilegi e le Immunità del Consiglio d’Europa.
Le disposizioni dell’articolo 18 dell’Accordo Generale su i Privilegi e le Immunità del Consiglio d’Europa si applicano al Cancelliere aggiunto della Corte, nell’esercizio del suo ufficio, anche se non funge da Cancelliere.
I privilegi e le immunità previsti nei paragrafi 1 e 2 sono concessi al Cancelliere e al Cancelliere aggiunto, non per loro utilità personale, ma per il buon adempimento del loro ufficio. La Corte, sedente in assemblea plenaria, è sola competente a pronunciare la levata delle immunità del suo Cancelliere e del suo Cancelliere aggiunto; essa non ha soltanto il diritto, ma il dovere di levare quest’immunità in tutti i casi dove, a suo parere, l’immunità impedisse di fare giustizia o possa essere levata senza nuocere allo scopo per cui è concessa.
Art. 8
Ogni Stato può, al momento della firma senza riserva di ratificazione, della ratificazione o in ogni altro momento successivo, dichiarare, con notificazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, che il presente Protocollo s’applicherà a tutti i territori o a uno qualsiasi dei territori di cui assicura le relazioni internazionali e dove, conformemente all’articolo 63 della Convenzione concernente la tutela dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, si applica questa Convenzione.
Il Protocollo si applicherà al o ai territori indicati nella notificazione, a contare dal trentesimo giorno successivo a quello in cui il Segretario Generale del Consiglio d’Europa avrà ricevuto questa notificazione.
Art. 9
Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
Il presente Protocollo è aperto alla firma dei Membri dei Consiglio che possono divenirvi Parte, mediante:
- la firma senza riserva di ratificazione;
- la firma con riserva di ratificazione, seguita da ratificazione.
Art. 10
Il presente Protocollo entrerà in vigore non appena tre Membri del Consiglio d’Europa, conformemente alle disposizioni dell’articolo 9, l’avranno firmato senza riserva di ratificazione o l’avranno ratificato.
Per ogni Membro che lo firmerà senza riserva di ratificazione o lo ratificherà ulteriormente, il presente Protocollo entrerà in vigore al momento della firma o del deposito dello strumento di ratificazione.
Art. 11
Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà ai Membri del Consiglio:
- i nomi dei firmatari e il deposito d’ogni strumento di ratificazione;
- il giorno dell’entrata in vigore del presente Protocollo.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Parigi, il 16 dicembre 1961, nelle lingue francese e inglese, i cui testi fanno ugualmente fede, in un solo esemplare, che sarà depositato nell’archivio del Consiglio d’Europa. Il Segretario generale ne comunicherà copie certificate conformi a tutti i governi firmatari.
(Seguono le firme)
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Campo d’applicazione il 16 marzo 20224
Stati partecipanti | Ratifica Firmato senza riserva di ratificazione (F) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
Albania | 4 giugno | 1998 F | 4 giugno | 1998 |
Austria | 16 dicembre | 1961 F | 16 dicembre | 1961 |
Belgio | 4 giugno | 1964 | 4 giugno | 1964 |
Cipro | 30 novembre | 1967 | 30 novembre | 1967 |
Croazia | 11 ottobre | 1997 | 11 ottobre | 1997 |
Danimarca | 16 dicembre | 1961 F | 16 dicembre | 1961 |
Finlandia | 11 dicembre | 1989 | 11 dicembre | 1989 |
Francia | 10 marzo | 1978 | 10 marzo | 1978 |
Germania | 10 dicembre | 1963 | 10 dicembre | 1963 |
Grecia | 24 maggio | 1965 | 24 maggio | 1965 |
Irlanda | 21 settembre | 1967 | 21 settembre | 1967 |
Islanda | 29 giugno | 1995 | 29 giugno | 1995 |
Italia | 20 settembre | 1966 | 20 settembre | 1966 |
Lettonia | 15 gennaio | 1998 F | 15 gennaio | 1998 |
Liechtenstein | 11 dicembre | 1979 | 11 dicembre | 1979 |
Lussemburgo | 5 novembre | 1963 | 5 novembre | 1963 |
Malta | 6 maggio | 1969 | 6 maggio | 1969 |
Norvegia | 16 dicembre | 1961 F | 16 dicembre | 1961 |
Paesi Bassi | 16 dicembre | 1961 F | 16 dicembre | 1961 |
Polonia | 22 aprile | 1993 | 22 aprile | 1993 |
Portogallo | 6 luglio | 1982 | 6 luglio | 1982 |
Regno Unito | 24 febbraio | 1971 | 24 febbraio | 1971 |
Guernesey | 19 novembre | 1971 | ||
Isola di Man | 19 novembre | 1971 | ||
Jersey | 19 novembre | 1971 | ||
Repubblica Ceca | 30 maggio | 1995 | 30 maggio | 1995 |
Romania | 4 ottobre | 1994 F | 4 ottobre | 1994 |
San Marino | 22 marzo | 1989 | 22 marzo | 1989 |
Slovacchia | 15 luglio | 1997 | 15 luglio | 1997 |
Slovenia | 8 novembre | 1994 | 8 novembre | 1994 |
Spagna | 23 giugno | 1989 | 23 giugno | 1989 |
Svezia | 18 settembre | 1962 | 18 settembre | 1962 |
Svizzera | 29 novembre | 1965 | 29 novembre | 1965 |
Turchia | 1° giugno | 1962 F | 1° marzo | 1965 |
Ungheria | 12 gennaio | 1996 | 12 gennaio | 1996 |