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0.192.111

Convenzione europea
sul riconoscimento della personalità giuridica
delle organizzazioni internazionali non governative

RU 1990 2058; FF 1989III 1365

Traduzione

Conclusa a Strasburgo il 24 aprile 1986
Approvata dall’Assemblea federale il 20 giugno 19901
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 24 settembre 1990
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1991

(Stato 1° luglio 2020)

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa firmatari della presente Convenzione,

considerando che lo scopo del Consiglio d’Europa è di attuare un’unione più stretta fra i suoi membri, in particolare per salvaguardare e promuovere gli ideali e i principi che costituiscono il loro patrimonio comune,

riconoscendo che le organizzazioni internazionali non governative svolgono un’attività utile alla comunità internazionale, in particolare nel settore scientifico, culturale, caritativo, filantropico, della salute e dell’educazione e contribuiscono all’attuazione degli scopi e dei principi dello Statuto delle Nazioni Unite 2 e dello Statuto dei Consiglio d’Europa,

desiderosi dì stabilire nelle loro reciproche relazioni norme che stabiliscano le condizioni del riconoscimento della personalità giuridica di queste organizzazioni per agevolare il loro funzionamento a livello europeo,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

La presente Convenzione si applica alle associazioni, fondazioni e altre istituzioni private (qui di seguito ONG) che adempiono le seguenti condizioni:

  1. perseguono uno scopo non lucrativo di utilità internazionale;
  2. sono state istituite mediante un atto fondato sul diritto interno di una Parte;
  3. esercitano un’attività effettiva in almeno due Stati; e
  4. hanno la loro sede statutaria sul territorio di una Parte e la loro sede effettiva sul territorio di detta Parte o di un’altra Parte.

Art. 2

La personalità e la capacità giuridiche di un’ONG quali sono state acquisite nella Parte ove essa possiede la propria sede statutaria sono pienamente riconosciute nelle altre Parti.

Se sono dettate da un interesse pubblico essenziale, le restrizioni, limitazioni o procedure speciali per l’esercizio dei diritti derivanti dalla capacità giuridica previste dalla legislazione della Parte nella quale il riconoscimento è effettuato sono applicabili alle ONG stabilite in un’altra Parte.

Art. 3

La prova dell’acquisto della personalità e della capacità giuridiche è fornita mediante la presentazione degli statuti o di altri atti costitutivi dell’ONG. Questi atti devono essere accompagnati da documenti che attestano l’autorizzazione amministrativa, la registrazione o qualsiasi altra forma di pubblicazione nella Parte che ha accordato la personalità e la capacità. Nella Parte che non conosce la procedura di pubblicazione, l’atto costitutivo dell’ONG deve essere debitamente attestato da un’autorità competente. Al momento della firma o del deposito dello strumento di ratificazione, di approvazione, di accettazione e di adesione, lo Stato interessato deve indicare l’identità di questa autorità al Segretario generale del Consiglio d’Europa.

Per agevolare l’applicazione del paragrafo 1 una Parte può prevedere un sistema di pubblicazione facoltativo che dispensi le ONG dalla produzione della prova prevista dal paragrafo precedente per ogni atto che compiono.

Art. 4

In ogni Parte l’applicazione della presente Convenzione può essere negata soltanto se l’ONG che la invoca a ragione del suo oggetto, del suo scopo o dell’attività che esercita effettivamente:

  1. contravviene alla sicurezza nazionale, alla sicurezza pubblica, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei crimini, alla protezione della salute o della morale, alla protezione dei diritti e delle libertà altrui; oppure
  2. compromette le relazioni con uno Stato o il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

Art. 5

La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa, che possono esprimere il consenso ad esservi vincolati mediante:

  1. la firma senza riserva di ratificazione, di accettazione o di approvazione; oppure
  2. la firma con riserva di ratificazione, di accettazione o di approvazione, seguita dalla ratificazione, dall’accettazione o dall’approvazione.

Gli strumenti di ratificazione, di accettazione o di approvazione sono depositati presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa.

Art. 6

La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese che segue lo spirare di un periodo di tre mesi dalla data alla quale tre Stati membri del Consiglio d’Europa avranno espresso il consenso ad esservi vincolati conformemente alle disposizioni dell’articolo 5.

Per ogni Stato membro che esprima successivamente il suo consenso ad esservi vincolato, la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese che segue lo spirare di un periodo di tre mesi dalla data della firma o del deposito dello strumento di ratificazione, di accettazione o di approvazione.

Art. 7

Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa può invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio ad aderirvi mediante decisione presa alla maggioranza stabilita dall’articolo 20 d dello Statuto del Consiglio d’Europa 3 e all’unanimità dei rappresentanti degli Stati contraenti che hanno il diritto di far parte del Comitato.

Per ogni Stato aderente la Convenzione entra in vigore il primo giorno che segue lo spirare di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa.

Art. 8

Al momento della firma o del deposito dello strumento di ratificazione, dì accettazione, di approvazione o di adesione ogni Stato può designare il territorio o i territori ai quali si applicherà la presente Convenzione.

Per il tramite di una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d’Europa, ogni Stato può, in qualsiasi momento successivo, estendere l’applicazione della presente Convenzione a qualunque altro territorio designato in detta dichiarazione. La Convenzione entra in vigore per questo territorio il primo giorno del mese che segue lo spirare di un periodo di tre mesi dalla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario generale.

Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto concerne ogni territorio menzionato in detta dichiarazione, mediante notificazione al Segretario generale. Il ritiro è effettivo il primo giorno del mese che segue lo spirare di un periodo di tre mesi dalla data di ricezione della notificazione da parte dei Segretario generale.

Art. 9

La presente Convenzione non ammette alcuna riserva.

Art. 10

Ogni Parte può denunciare in qualsiasi momento la presente Convenzione per il tramite di una notificazione al Segretario generale del Consiglio d’Europa.

La denuncia è effettiva a contare dal primo giorno del mese che segue lo spirare di un periodo di tre mesi dalla data di ricezione della notificazione da parte del Segretario generale.

Art. 11

Il Segretario generale del Consiglio d’Europa notifica agli Stati membri del Consiglio e a tutti gli Stati che hanno aderito alla Convenzione:

  1. ogni firma;
  2. il deposito di ogni strumento di ratificazione, di accettazione, di approvazione o di adesione;
  3. ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione giusta i suoi articoli 6, 7 e 8;
  4. ogni altro atto, notificazione o comunicazione concernente la presente Convenzione.

In fede di che , i sottoscritti, debitamente autorizzati all’uopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Strasburgo, il 24 aprile 1986, in francese e in inglese, i due testi facenti parimenti fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli Archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario generale del Consiglio d’Europa ne comunica una copia certificata conforme a ognuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa e ad ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione.

(Seguono le firme)

0.192.111

Campo d’applicazione il 1° luglio 20204

Stati partecipanti

Ratifica
Firmato senza riserva di ratificazione (F)

Entrata in vigore

Austria

27 aprile

1992

1° agosto

1992

Belgio

4 settembre

1990

1° gennaio

1991

Cipro

17 marzo

2004

1° luglio

2004

Francia*

26 novembre

1999

1° marzo

2000

Grecia

30 giugno

1989

1° gennaio

1991

Liechtenstein

18 settembre

2017

1° gennaio

2018

Macedonia del Nord

13 luglio

2000

1° novembre

2000

Paesi Bassi a

21 febbraio

2007

1° giugno

2007

Portogallo

28 ottobre

1991

1° febbraio

1992

Regno Unito

3 febbraio

1989

1° gennaio

1991

  1. Guernesey

8 dicembre

1989

1° gennaio

1991

  1. Isola di Man

3 febbraio

1989

1° gennaio

1991

  1. Jersey

7 ottobre

1993

1° febbraio

1994

Slovenia

16 settembre

1993 F

1° gennaio

1994

Svizzera

24 settembre

1990

1° gennaio

1991

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet del Consiglio d’Europa: www.coe.int > Explorer > Bureau des Traités > Liste complète, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
  3. Per il Regno in Europa.