Ai fini del presente Accordo, le seguenti espressioni designano quanto precisato qui di seguito:
- per «Organizzazione» si intende l’Organizzazione mondiale del commercio;
- per «missione permanente» si intende una missione permanente di un Membro dell’Organizzazione stabilita presso quest’ultima;
- per «membro di una missione permanente» si intende un membro di una missione permanente stabilita presso l’Organizzazione;
- per «delegato» si intende un delegato di un Membro dell’Organizzazione che partecipa a una conferenza o alle riunioni tenute dall’Organizzazione; egli non è membro di una missione permanente, non ha la residenza in Svizzera ed è, in linea di massima, rappresentante del suo Governo;
- per «esperto in missione» si intende una persona diversa dal funzionario dell’Organizzazione nominata per eseguire un compito preciso per l’Organizzazione, oppure a suo nome e per suo conto;
- per «domestico privato» si intende una persona impiegata nel servizio domestico di un membro di una missione permanente che non è assunta dal Membro dell’Organizzazione oppure una persona impiegata nel servizio domestico di un funzionario dell’Organizzazione;
- per «autorità svizzere» si intendono le autorità federali, cantonali e comunali competenti;
- per «diritto svizzero» si intende il diritto federale, cantonale o comunale;
- «assunzione illimitata» significa che il beneficiario di tale privilegio ha il diritto di importare e utilizzare un secondo veicolo non sdoganato fintanto che ne è proprietario. Nel caso in cui tale beneficiario detenga da più di tre anni il primo veicolo, acquistato in franchigia di dazio (cioè dietro assunzione limitata), egli può applicare il beneficio dell’assunzione limitata sul secondo veicolo.