Gli estratti degli atti di stato civile attestanti la nascita, il matrimonio o la morte, nel caso in cui una parte interessata lo domandi o nel caso in cui il loro impiego richiede una traduzione, sono redatti in conformità ai moduli A, B e C annessi alla presente Convenzione. In ogni Stato contraente, tali estratti sono rilasciati solo alle persone che abbiano titolo per ottenere le copie integrali.
0.211.112.112
Convenzione
relativa al rilascio di estratti plurilingue
di atti di stato civile
RU 1990 669
Traduzione1
Conclusa a Vienna l’8 settembre 1976
Istrumenti di ratificazione depositati dalla Svizzera il 19 marzo 1990
Entrata in vigore per la Svizzera il 18 aprile 1990
(Stato 23 febbraio 2016)
Gli Stati firmatari della presente Convenzione,
desiderosi dì migliorare le norme relative al rilascio di estratti plurilingue di alcuni atti di stato civile, soprattutto se destinati ad essere utilizzati all’estero,
hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Art. 1
Art. 2
Gli estratti sono allestiti sulla base delle indicazioni dell’atto originale e delle relative annotazioni agli atti.
Art. 3
Ogni Stato contraente ha la facoltà di completare i moduli annessi alla presente Convenzione con delle caselle o dei simboli concernenti altre indicazioni o annotazioni dell’atto, a condizione che la formulazione sia stata precedentemente approvata dall’Assemblea Generale della Commissione Internazionale dello Stato Civile. Ogni Stato contraente ha comunque la facoltà di aggiungere una casella destinata a contenere un numero di identificazione.
Art. 4
Tutte le iscrizioni da apportare sui moduli sono scritte in caratteri latini tipografici; possono anche essere scritte nei caratteri della lingua che è stata utilizzata per la redazione dell’atto a cui si riferiscono.
Art. 5
Le date sono scritte in cifre arabe indicanti successivamente, sotto i simboli Jo, Mo e An, il giorno, il mese e l’anno. Il giorno e il mese sono indicati con due cifre, l’anno con quattro cifre. I primi nove giorni del mese ed i nove primi mesi dell’anno sono indicati con cifre che vanno da 01 a 09. Il nome di ogni località menzionata in un estratto è seguito dal nome dello Stato in cui tale località è situata qualora questo Stato non sia quello in cui l’estratto è rilasciato. Il numero di identificazione è preceduto dal nome dello Stato che l’ha attribuito. Per indicare il sesso sono utilizzati esclusivamente i seguenti simboli: M = maschile, F = femminile. Per indicare il matrimonio, la separazione legale, il divorzio, l’annullamento del matrimonio, il decesso del titolare dell’atto di nascita come anche il decesso dei marito o della moglie, sono utilizzati esclusivamente i seguenti simboli: Mar = matrimonio; Sc = separazione legale; Div = divorzio; A = annullamento; D = decesso; Dm = decesso del marito; Df = decesso della moglie. Questi simboli sono seguiti dalla data e dal luogo dell’evento. Il simbolo «Mar» è anche seguito dal cognome e dal nome del coniuge.
Art. 6
Le formule invariabili sulla pagina frontale di ogni estratto, esclusi i simboli previsti dall’articolo 5 per ciò che concerne le date, sono scritte in almeno due lingue, di cui la lingua o una delle lingue ufficiali dello Stato in cui l’estratto è rilasciato e la lingua francese. Il significato dei simboli deve esservi indicato almeno nella lingua o in una delle lingue ufficiali di ciascuno degli Stati che, al momento della firma della presente Convenzione, sono membri della Commissione Internazionale dello Stato Civile o sono vincolati alla Convenzione di Parigi del 27 settembre 1956 2 sul rilascio di alcuni estratti di registri dello stato civile, destinati all’estero, nonché in lingua inglese. Ogni Stato che aderisce alla presente Convenzione comunica al Consiglio federale svizzero, al momento del deposito dell’atto di adesione, la traduzione delle formule invariabili e del significato dei simboli nella o nelle proprie lingue ufficiali. Tale traduzione è trasmessa dal Consiglio federale svizzero agli Stati contraenti e al Segretario Generale della Commissione Internazionale dello Stato Civile. Ogni Stato contraente avrà la facoltà di aggiungere detta traduzione agli estratti che saranno rilasciati dalle proprie autorità.
A tergo di ogni estratto devono figurare:
- un riferimento alla Convenzione, nelle lingue indicate nel secondo capoverso del presente articolo,
- la traduzione delle formule invariabili, nelle lingue indicate nel secondo capoverso del presente articolo, sempre che tali lingue non siano utilizzate nella pagina frontale,
- un riassunto degli articoli 3, 4, 5 e 7 della Convenzione, almeno nella lingua dell’autorità che rilascia l’estratto.
Art. 7
Se la formulazione dell’atto non permette di riempire una casella o parti di una casella dell’estratto, tale casella o parte di casella è annullata mediante tratti.
Art. 8
Gli estratti portano la data del loro rilascio e sono muniti della firma e del timbro dell’autorità che li ha rilasciati. Essi hanno lo stesso valore degli estratti rilasciati in conformità alle norme di diritto interno in vigore nello Stato che li ha emanati. Gli estratti sono accettati nel territorio di ciascuno degli Stati vincolati alla presente Convenzione senza legalizzazione o formalità equivalente.
Art. 9
Con riserva degli accordi internazionali relativi al rilascio gratuito delle copie conformi o degli estratti di atti di stato civile, gli estratti rilasciati in conformità alla presente Convenzione non possono dare luogo alla esazione di diritti superiori a quelli degli estratti allestiti ai sensi della legislazione interna in vigore nello Stato che li ha emanati.
Art. 10
La presente Convenzione non ostacola l’ottenimento delle copie integrali degli atti di stato civile fornite ai sensi delle norme del diritto interno del Paese in cui tali atti sono stati redatti o trascritti.
Art. 11
Ogni Stato contraente, al momento della firma, della notifica prevista nell’articolo 12 o dell’adesione, potrà dichiarare che si riserva la facoltà di non applicare la presente Convenzione agli estratti degli atti di nascita relativi ai figli adottivi.
Art. 12
Gli Stati contraenti notificheranno al Consiglio federale svizzero l’adempimento delle procedure richieste dalla loro Costituzione per l’applicazione della presente Convenzione sul loro territorio. Il Consiglio federale svizzero informerà gli Stati contraenti ed il Segretario generale della Commissione Internazionale dello Stato Civile di tutte le notifiche ai sensi del capoverso precedente.
Art. 13
La presente Convenzione entrerà in vigore a partire dal trentesimo giorno dalla data del deposito della quinta notifica e da quel momento avrà effetto tra i cinque Stati che hanno adempito detta formalità. Per ogni Stato contraente, che adempirà successivamente la formalità prevista all’articolo precedente, la presente Convenzione avrà effetto a partire dal trentesimo giorno dalla data di deposito della sua notifica. Al momento dell’entrata in vigore della presente Convenzione, il Governo depositario ne trasmetterà il testo al Segretariato delle Nazioni Unite per la sua registrazione e pubblicazione, in conformità all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite 3 .
Art. 14
La Convenzione sul rilascio di alcuni estratti di registri dello stato civile, destinati all’estero, firmata a Parigi il 27 settembre 1956 4 , cessa di essere applicabile per gli Stati tra i quali la presente Convenzione è entrata in vigore.
Art. 15
La riserva di cui nell’articolo 11 potrà in qualsiasi momento essere totalmente o parzialmente ritirata. Il ritiro sarà notificato al Consiglio federale svizzero. Il Consiglio federale svizzero informerà gli Stati contraenti ed il Segretario Generale della Commissione Internazionale dello Stato Civile di ogni notifica ai sensi del capoverso precedente.
Art. 16
La presente Convenzione si applica di pieno diritto su tutto il territorio metropolitano di ogni Stato contraente. Ogni Stato potrà, al momento della firma, della notifica, dell’adesione o in seguito, dichiarare mediante una notifica indirizzata al Consiglio federale svizzero che le disposizioni della presente Convenzione saranno applicabili a uno o a più dei suoi territori extra‑metropolitani, degli Stati o dei territori di cui esso assume la responsabilità internazionale. Il Consiglio federale svizzero informerà di quest’ultima notifica tutti gli Stati contraenti ed il Segretario Generale della Commissione internazionale dello Stato civile. Le disposizioni della presente Convenzione diventeranno applicabili nel o nei territori indicati nella notifica il sessantesimo giorno a partire dalla data in cui il Consiglio federale svizzero avrà ricevuto detta notifica. Ogni Stato che ha fatto una dichiarazione in conformità alle disposizioni del capoverso 2 del presente articolo potrà, in seguito, dichiarare in qualsiasi momento, mediante una notifica indirizzata al Consiglio federale svizzero, che la presente Convenzione cesserà di essere applicabile in uno o in più Stati o territori indicati nella dichiarazione. Il Consiglio federale svizzero informerà della nuova notifica tutti gli Stati contraenti ed il Segretario Generale della Commissione Internazionale dello Stato Civile. La Convenzione cesserà di essere applicabile sul territorio indicato il sessantesimo giorno a partire dalla data in cui il Consiglio federale svizzero avrà ricevuto detta notifica.
Art. 17
Ogni Stato potrà aderire alla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore. L’atto di adesione sarà depositato presso il Consiglio federale svizzero. Quest’ultimo informerà tutti gli Stati contraenti ed il Segretario Generale della Commissione internazionale dello Stato Civile di tutti i depositi di atti d’adesione. La Convenzione entrerà in vigore, per lo Stato aderente, il trentesimo giorno dalla data di deposito dell’atto di adesione.
Art. 18
La presente Convenzione resterà in vigore senza limiti di tempo. Ogni Stato contraente avrà comunque la facoltà di denunciarla in qualsiasi momento a mezzo di una notifica scritta indirizzata al Consiglio federale svizzero il quale ne informerà gli altri Stati contraenti ed il Segretario Generale della Commissione Internazionale dello Stato Civile. Questa facoltà di denuncia non potrà essere esercitata da uno Stato prima della scadenza del termine di un anno a partire dalla data in cui la Convenzione è entrata i vigore nei suoi confronti. La denuncia avrà effetto a partire da un termine di sei mesi dopo la data in cui il Consiglio federale svizzero avrà ricevuto la notifica prevista nel primo capoverso del presente articolo.
In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Vienna, l’8 settembre 1976, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi dei Consiglio federale svizzero e di cui una copia conforme autenticata sarà consegnata tramite via diplomatica ad ogni Stato contraente ed al Segretario Generale della Commissione Internazionale dello Stato Civile.
(Seguono le firme)
Staat: État: Stato: | Zivilstandsamt Service de l’état civil de Servizio dello stato civile di | FormularFormule Modulo | A | ||||||||||||||||||||||
RECTO | |||||||||||||||||||||||||
Auszug aus dem Geburtseintrag Nr. Extrait de l’acte de naissance no Estratto dell’atto di nascita n. |
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4 | Tag und Ort der Geburt Date et lieu de naissance Data e luogo di nascita | Jo Mo An | |||||||||||||||||||||||
5 | Name Nom Cognome | ||||||||||||||||||||||||
6 | Vornamen Prénoms Prenomi | ||||||||||||||||||||||||
7 | Geschlecht Sexe Sesso | Vater Père Padre | Mutter Mère Madre | ||||||||||||||||||||||
5 | Name Nom Cognome | ||||||||||||||||||||||||
6 | Vornamen Prénoms Prenomi | ||||||||||||||||||||||||
10 | Andere Angaben aus dem Eintrag Autres énonciations de l’acte Altre enunciazioni dell’atto | ||||||||||||||||||||||||
11 | Tag der Ausstellung, Unterschrift, Stempel Date de délivrance, signature, sceau Data di rilascio, firma, bollo | ||||||||||||||||||||||||
Jo Mo An | |||||||||||||||||||||||||
SYMBOLES/ ZEICHEN / SIMBOLI | |||||||||||||||||||||||||
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* L’originale di questo modulo può essere consultato presso l’Ufficio federale dello stato civile, 3003 Berna. | |||||||||||||||||||||||||
AUSZUG AUSGESTELLT GEMÄSS DEM ÜBEREINKOMMEN VON WIEN VOM 8. SEPTEMBER 1976* ESTRATTO RILASCIATO IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE FIRMATA A VIENNA L’8 SETTEMBRE 1976* | |||||||||||||||||||||||||
*Zusammenfassung der Artikel 3, 4, – Die Eintragungen sind in lateinischen Druckbuchstaben vorzunehmen; sie können ausserdem in den Schriftzeichen der Sprache geschrieben werden, die bei der Eintragung in das Zivilstandsregister, auf die sie sich beziehen, verwendet worden sind. – Die Daten sind in arabischen Ziffern einzutragen, die nacheinander Tag, Monat und Jahr bezeichnen. Tag und Monat sind durch zwei, das Jahr durch vier Ziffern zu bezeichnen. Die ersten neun Tage des Monats und die ersten neun Monate des Jahres sind durch Ziffern von 01 bis 09 zu bezeichnen. – Jedem Ortsnamen ist der Name des Staates beizufügen, in dem der Ort liegt, wenn dieser Staat nicht derjenige ist, in dem der Auszug ausgestellt wird. – Den Zeichen Mar, Sc, Div, A, D, Dm und Df sind das Datum und der Name des Ortes des Ereignisses beizufügen. Dem Zeichen Mar sind ausserdem der Familienname und die Vornamen des Ehegatten beizufügen. – Ermöglicht der Eintrag im Zivilstandsregister nicht, ein Feld oder einen Teil eines Feldes auszufüllen, so ist dieses Feld oder dieser Teil eines Feldes durch Striche unbenutzbar zu machen. – Die Beifügung weiterer Felder oder Zeichen bedarf der vorgängigen Genehmigung durch die Internationale Kommission für das Zivilstandswesen. | *Selon les articles 3, 4, 5 et 7 de cette Convention: – Les inscriptions sont écrites en caractères latins d’imprimerie; elles peuvent en outre être écrites dans les caractères de la langue qui a été utilisée pour la rédaction de l’acte auquel elles se réfèrent. – Les dates sont inscrites en chiffres arabes indiquant successivement le jour, le mois et l’année. Le jour et le mois sont indiqués par deux chiffres, l’année par quatre chiffres, Les neuf premiers jours du mois et les neuf premiers mois de l’année sont désignés par des chiffres allant de 01 à 09. – Le nom de tout lieu est suivi du nom de l’Etat où ce lieu est situé chaque fois que cet Etat n’est pas celui où l’extralt est délivré. – Les symboles Mar, Sc, Div, A, D, Dm et Df sont suivis de la date et du lieu de l’événement. Le symbole Mar est en outre suivi des nom et prénoms du conjoint. – Si le libellé de l’acte ne permet pas de remplir une case ou une partie de case, elles sont rendues inutilisables par des traits. – L’adjonction d’autres cases ou symboles est soumise à l’accord préalable de la Commission Internationale de l’Etat Civil. | *Riassunto degli articoli 3, 4, 5 e 7 di questa Convenzione: – Le iscrizioni sono scritte in caratteri latini tipografici; possono anche essere scritte nei caratteri della lingua che è stata utilizzata per l’iscrizione nel registro dello stato civile a cui si riferiscono. – Le date sono scritte in cifre arabe indicanti successivamente il giorno, il mese e l’anno. Il giorno e il mese sono indicati con due cifre, l’anno con quattro cifre. I primi nove giorni del mese ed i nove primi mesi dell’anno sono indicati con cifre che vanno da 01 a 09. – Il nome di ogni località è seguito dal nome dello Stato in cui tale località è situata ogni volta che questo Stato non sia quello in cui l’estratto è rilasciato. – I simboli Mar, Sc, Div, A, D, Dm e Df sono seguiti dalla data e dal luogo dell’evento. Il simbolo Mar è anche seguito dal cognome e dai prenomi del congiunto. – Se la formulazione dell’iscrizione nel registro non permette di riempire una casella o parti di una casella dell’estratto, tale casella o parte di casella è annullata mediante tratti. – L’aggiunta di altri caselle o simboli dev’essere precedentemente approvata dall’Assemblea generale della Commissione Internazionale dello Stato Civile. | |||||||||||||||||||||||
Staat: État: Stato: | Zivilstandsamt Service de l’état civil de Servizio dello stato civile di | FormularFormuleModulo | B | ||||||||||||||||||||||
RECTO | |||||||||||||||||||||||||
Auszug aus dem Heiratseintrag Nr. Extrait de l’acte de mariage no Estratto dell’atto di matrimonio n. |
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4 | Tag und Ort der Eheschliessung Date et lieu du mariage Data e luogo del matrimonio | Jo Mo An | |||||||||||||||||||||||
Ehemann Mari Marito | Ehefrau Femme Moglie | ||||||||||||||||||||||||
7 | Name vor der Eheschliessung Nom avant le mariage Cognome prima del matrimonio | ||||||||||||||||||||||||
8 | Vornamen Prénoms Prenomi | ||||||||||||||||||||||||
9 | Tag und Ort der Geburt Date et lieu de naissance Data e luogo di nascita | Jo Mo An | Jo Mo An | ||||||||||||||||||||||
10 | Name nach der Eheschliessung Nom après le mariage Cognome dopo il matrimonio | ||||||||||||||||||||||||
11 | Andere Angaben aus dem Eintrag Autres énonciations de l’acte Altre enunciazioni dell’atto | ||||||||||||||||||||||||
12 | Tag der Ausstellung, Unterschrift, Stempel Date de délivrance, signature, sceau Data di rilascio, firma, bollo | ||||||||||||||||||||||||
Jo Mo An | |||||||||||||||||||||||||
SYMBOLES/ ZEICHEN / SIMBOLI | |||||||||||||||||||||||||
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* L’originale di questo modulo può essere consultato presso l’Ufficio federale dello stato civile, 3003 Berna. | |||||||||||||||||||||||||
AUSZUG AUSGESTELLT GEMÄSS DEM ÜBEREINKOMMEN VON WIEN VOM 8. SEPTEMBER 1976* ESTRATTO RILASCIATO IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE FIRMATA A VIENNA L’8 SETTEMBRE 1976* | |||||||||||||||||||||||||
*Zusammenfassung der Artikel 3, 4, 5 und 7 dieses Übereinkommens: – Die Eintragungen sind in lateinischen Druckbuchstaben vorzunehmen; sie können ausserdem in den Schriftzeichen der Sprache geschrieben werden, die bei der Eintragung in das Zivilstandsregister, auf die sie sich beziehen, verwendet worden sind. – Die Daten sind in arabischen Ziffern einzutragen, die nacheinander Tag, Monat und Jahr bezeichnen. Tag und Monat sind durch zwei, das Jahr durch vier Ziffern zu bezeichnen. Die ersten neun Tage des Monats und die ersten neun Monate des Jahres sind durch Ziffern von 01 bis 09 zu bezeichnen. – Jedem Ortsnamen ist der Name des Staates beizufügen, in dem der Ort liegt, wenn dieser Staat nicht derjenige ist, in dem der Auszug ausgestellt wird. – Den Zeichen Sc, Div, A, Dm und Df sind das Datum und der Name des Ortes des Ereignisses beizufügen. – Ermöglicht der Eintrag im Zivilstandsregister nicht, ein Feld oder einen Teil eines Feldes auszufüllen, so ist dieses Feld oder dieser Teil eines Feldes durch Striche unbenutzbar zu machen. – Die Beifügung weiterer Felder oder Zeichen bedarf der vorgängigen Genehmigung durch die Internationale Kommission für das Zivilstandswesen. | *Selon les articles 3, 4, 5 et 7 de cette Convention: – Les inscriptions sont écrites en caractères latins d’imprimerie; elles peuvent en outre être écrites dans les caractères de la langue qui a été utilisée pour la rédaction de l’acte auquel elles se réfèrent. – Les dates sont inscrites en chiffres arabes indiquant successivement le jour, le mois et l’année. Le jour et le mois sont indiqués par deux chiffres, l’année par quatre chiffres, Les neuf premiers jours du mois et les neuf premiers mois de l’année sont désignés par des chiffres allant de 01 à 09. – Le nom de tout lieu est suivi du nom de l’Etat où ce lieu est situé chaque fois que cet Etat n’est pas celui où l’extralt est délivré. – Les symboles Sc, Div, A, Dm et Df sont suivis de la date et du lieu de l’événement. – Si le libellé de l’acte ne permet pas de remplir une case ou une partie de case, elles sont rendues inutilisables par des traits. – L’adjonction d’autres cases ou symboles est soumise à l’accord préalable de la Commission Internationale de l’Etat Civil. | *Riassunto degli articoli 3, 4, 5 e 7 di questa Convenzione: – Le iscrizioni sono scritte in caratteri latini tipografici; possono anche essere scritte nei caratteri della lingua che è stata utilizzata per l’iscrizione nel registro dello stato civile a cui si riferiscono. – Le date sono scritte in cifre arabe indicanti successivamente il giorno, il mese e l’anno. Il giorno e il mese sono indicati con due cifre, l’anno con quattro cifre. I primi nove giorni del mese ed i nove primi mesi dell’anno sono indicati con cifre che vanno da 01 a 09. – Il nome di ogni località è seguito dal nome dello Stato in cui tale località è situata ogni volta che questo Stato non sia quello in cui l’estratto è rilasciato. – I simboli Sc, Div, A, Dm e Df sono seguiti dalla data e dal luogo dell’evento. – Se la formulazione dell’iscrizione nel registro non permette di riempire una casella o parti di una casella dell’estratto, tale casella o parte di casella è annullata mediante tratti. – L’aggiunta di altri caselle o simboli dev’essere precedentemente approvata dall’Assemblea generale della Commissione Internazionale dello Stato Civile. | |||||||||||||||||||||||
Staat: État: Stato: | Zivilstandsamt Service de l’état civil de Servizio dello stato civile di | FormularFormule Modulo | C | ||||||||||||||||||||||
RECTO | |||||||||||||||||||||||||
Auszug aus dem Todeseintrag Nr. Extrait de l’acte de décès no Estratto dell’atto di morte n. |
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4 | Tag und Ort des Todes Date et lieu du décès Data e luogo della morte | Jo Mo An | |||||||||||||||||||||||
5 | Name Nom Cognome | ||||||||||||||||||||||||
6 | Vornamen Prénoms Prenomi | ||||||||||||||||||||||||
7 | Geschlecht Sexe Sesso | ||||||||||||||||||||||||
8 | Tag und Ort der Geburt Date et lieu de naissance Data e luogo di nascita | Jo Mo An | |||||||||||||||||||||||
9 | Name des letzten Ehegatten Nom du dernier conjoint Cognome dell’ultimo conjuge | ||||||||||||||||||||||||
10 | Vornamen des letzten Ehegatten Prénoms du dernier conjoint Prenomi dell’ultimo conjuge | ||||||||||||||||||||||||
Vater Père Padre | Mutter Mère Madre | ||||||||||||||||||||||||
5 | Name Nom Cognome | ||||||||||||||||||||||||
6 | Vornamen Prénoms Prenomi | ||||||||||||||||||||||||
11 | Tag der Ausstellung, Unterschrift, Stempel Date de délivrance, signature, sceau Data di rilascio, firma, bollo | ||||||||||||||||||||||||
Jo Mo An | |||||||||||||||||||||||||
SYMBOLES/ ZEICHEN / SIMBOLI | |||||||||||||||||||||||||
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* L’originale di questo modulo può essere consultato presso l’Ufficio federale dello stato civile, 3003 Berna. | |||||||||||||||||||||||||
AUSZUG AUSGESTELLT GEMÄSS DEM ÜBEREINKOMMEN VON WIEN VOM 8. SEPTEMBER 1976* ESTRATTO RILASCIATO IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE FIRMATA A VIENNA L’8 SETTEMBRE 1976* | |||||||||||||||||||||||||
*Zusammenfassung der Artikel 3, 4, 5 und 7 dieses Übereinkommens: – Die Eintragungen sind in lateinischen Druckbuchstaben vorzunehmen; sie können ausserdem in den Schriftzeichen der Sprache geschrieben werden, die bei der Eintragung in das Zivilstandsregister, auf die sie sich beziehen, verwendet worden sind. – Die Daten sind in arabischen Ziffern einzutragen, die nacheinander Tag, Monat und Jahr bezeichnen. Tag und Monat sind durch zwei, das Jahr durch vier Ziffern zu bezeichnen. Die ersten neun Tage des Monats und die ersten neun Monate des Jahres sind durch Ziffern von 01 bis 09 zu bezeichnen. – Jedem Ortsnamen ist der Name des Staates beizufügen, in dem der Ort liegt, wenn dieser Staat nicht derjenige ist, in dem der Auszug ausgestellt wird. – Ermöglicht der Eintrag im Zivilstandsregister nicht, ein Feld oder einen Teil eines Feldes auszufüllen, so ist dieses Feld oder dieser Teil eines Feldes durch Striche unbenutzbar zu machen. – Die Beifügung weiterer Felder oder Zeichen bedarf der vorgängigen Genehmigung durch die Internationale Kommission für das Zivilstandswesen. | *Selon les articles 3, 4, 5 et 7 de cette Convention: – Les inscriptions sont écrites en caractères latins d’imprimerie; elles peuvent en outre être écrites dans les caractères de la langue qui a été utilisée pour la rédaction de l’acte auquel elles se réfèrent. – Les dates sont inscrites en chiffres arabes indiquant successivement le jour, le mois et l’année. Le jour et le mois sont indiqués par deux chiffres, l’année par quatre chiffres, Les neuf premiers jours du mois et les neuf premiers mois de l’année sont désignés par des chiffres allant de 01 à 09. – Le nom de tout lieu est suivi du nom de l’Etat où ce lieu est situé chaque fois que cet Etat n’est pas celui où l’extrait est délivré. – Si le libellé de l’acte ne permet pas de remplir une case ou une partie de case, elles sont rendues inutilisables par des traits. – L’adjonction d’autres cases ou symboles est soumise à l’accord préalable de la Commission Internationale de l’Etat Civil. | *Riassunto degli articoli 3, 4, 5 e 7 di questa Convenzione: – Le iscrizioni sono scritte in caratteri latini tipografici; possono anche essere scritte nei caratteri della lingua che è stata utilizzata per l’iscrizione nel registro dello stato civile a cui si riferiscono. – Le date sono scritte in cifre arabe indicanti successivamente il giorno, il mese e l’anno. Il giorno e il mese sono indicati con due cifre, l’anno con quattro cifre. I primi nove giorni del mese ed i nove primi mesi dell’anno sono indicati con cifre che vanno da 01 a 09. – Il nome di ogni località è seguito dal nome dello Stato in cui tale località è situata ogni volta che questo Stato non sia quello in cui l’estratto è rilasciato. – Se la formulazione dell’iscrizione nel registro non permette di riempire una casella o parti di una casella dell’estratto, tale casella o parte di casella è annullata mediante tratti. – L’aggiunta di altri caselle o simboli dev’essere precedentemente approvata dall’Assemblea generale della Commissione Internazionale dello Stato Civile. | |||||||||||||||||||||||
0.211.112.112
Campo d’applicazione il 23 febbraio 20165
Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
Austria | 12 marzo | 1981 | 30 luglio | 1983 |
Belgio | 2 giugno | 1997 | 2 luglio | 1997 |
Bosnia e Erzegovina | 11 ottobre | 1995 S | 6 marzo | 1992 |
Bulgaria | 18 novembre | 2013 A | 18 dicembre | 2013 |
Capo Verde | 17 settembre | 2015 A | 17 ottobre | 2015 |
Croazia | 22 settembre | 1993 A | 22 ottobre | 1993 |
Estonia | 24 novembre | 2011 A | 24 dicembre | 2011 |
Francia | 17 dicembre | 1986 | 16 gennaio | 1987 |
Germania | 18 giugno | 1997 A | 18 luglio | 1997 |
Italia | 14 agosto | 1979 | 30 luglio | 1983 |
Lituania | 30 dicembre | 2009 A | 29 gennaio | 2010 |
Lussemburgo | 28 aprile | 1978 | 30 luglio | 1983 |
Macedonia | 15 aprile | 1994 S | 8 settembre | 1991 |
Moldova | 15 aprile | 2008 A | 15 maggio | 2008 |
Montenegro | 26 marzo | 2007 S | 3 giugno | 2006 |
Paesi Bassia | 27 marzo | 1987 | 26 aprile | 1987 |
Polonia | 2 ottobre | 2003 A | 1° novembre | 2003 |
Portogallo | 30 giugno | 1983 | 30 luglio | 1983 |
Romania | 6 maggio | 2013 A | 5 giugno | 2013 |
Serbia | 16 ottobre | 2001 S | 27 aprile | 1992 |
Slovenia | 1° dicembre | 1992 A | 31 dicembre | 1992 |
Spagna | 25 marzo | 1980 | 30 luglio | 1983 |
Svizzera* | 19 marzo | 1990 | 18 aprile | 1990 |
Turchia | 31 maggio | 1985 | 30 giugno | 1985 |
| ||||
| ||||
0.211.112.112
Riserve e dichiarazioni
Svizzera
Al momento della firma della Convenzione, la Confederazione Svizzera ha dichiarato, ai sensi dell’articolo 11, che si riserva la facoltà di non applicare la presente Convenzione agli estratti di atti di nascita relativi ai minori adottati di cui sussista la filiazione d’origine.