Ogni Stato contraente del presente Accordo con una lingua ufficiale uguale a una delle lingue ufficiali dell’Ufficio europeo dei brevetti rinuncia alle esigenze in materia di traduzione previste all’articolo 65 paragrafo 1 della Convenzione del 29 novembre 2000 3 sul brevetto europeo.
Ogni Stato contraente del presente Accordo con una lingua ufficiale diversa dalle lingue ufficiali dell’Ufficio europeo dei brevetti rinuncia alle esigenze in materia di traduzione previste all’articolo 65 paragrafo 1 della Convenzione sul brevetto europeo, se il brevetto europeo è stato concesso nella lingua ufficiale dell’Ufficio europeo dei brevetti scelta dallo Stato in questione oppure tradotto in tale lingua e depositato nel rispetto delle condizioni previste all’articolo 65 paragrafo 1 della Convenzione sul brevetto europeo.
Gli Stati di cui al paragrafo 2 mantengono il diritto di esigere che una traduzione delle rivendicazioni in una delle loro lingue ufficiali sia fornita nel rispetto delle condizioni previste all’articolo 65 paragrafo 1 della Convenzione sul brevetto europeo.
Il presente Accordo non va inteso quale limitazione del diritto degli Stati contraenti del presente Accordo di rinunciare a ogni esigenza in materia di traduzione o di applicare in materia di traduzione regole meno rigide di quelle previste ai paragrafi 2 e 3.