Lexipedia

0.311.544

Protocollo addizionale
della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità
organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire
la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti,
elementi e munizioni

RU 2013 65; FF 20114077

Traduzione

Concluso a New York il 31 maggio 2001
Approvato dall’Assemblea federale il 23 dicembre 20111
Strumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 27 novembre 2012
Entrato in vigore per la Svizzera il 27 dicembre 2012

(Stato 17 gennaio 2025)

Preambolo

Gli Stati Parte del presente Protocollo,

consapevoli dell’urgenza di prevenire, combattere ed eliminare la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni, dato che tali attività sono pregiudizievoli per la sicurezza di ogni Stato, di ogni regione e del mondo intero e costituiscono una minaccia per il benessere dei popoli, il loro sviluppo sociale ed economico e il loro diritto di vivere in pace;

convinti, pertanto, della necessità che tutti gli Stati prendano tutte le misure appropriate a tal fine, comprese le attività di cooperazione internazionale e altre misure a livello regionale e mondiale;

ricordando la risoluzione 53/111 dell’Assemblea generale del 9 dicembre 1998, con la quale l’Assemblea ha deciso di istituire un comitato intergovernativo ad hoc a composizione universale al fine di elaborare una convenzione internazionale generale contro la criminalità organizzata transnazionale e di esaminare l’elaborazione, tra gli altri, di uno strumento internazionale per combattere la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni;

considerando il principio della parità dei diritti e dell’autodeterminazione dei popoli sancito nello Statuto delle Nazioni Unite 2 e nella Dichiarazione relativa ai principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione fra gli Stati in conformità allo Statuto delle Nazioni Unite;

convinti del fatto che l’integrazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale 3 con uno strumento internazionale contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni, sarà utile nel prevenire e combattere tale tipo di criminalità,

hanno convenuto quanto segue:

I. Disposizioni generali

Art. 1 Relazione con la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale

Il presente Protocollo integra la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale. Esso è interpretato congiuntamente alla Convenzione.

Le disposizioni della Convenzione si applicano, mutatis mutandis, al presente Protocollo, salvo disposizione contraria.

I reati previsti conformemente all’articolo 5 del presente Protocollo sono considerati come reati previsti ai sensi della Convenzione.

Art. 2 Scopo

Lo scopo del presente Protocollo è di promuovere, agevolare e rafforzare la cooperazione fra gli Stati Parte, al fine di prevenire, combattere ed eliminare la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni.

Art. 3 Terminologia

Ai fini del presente Protocollo:

  1. «arma da fuoco» indica qualsiasi arma portatile a canna, ad eccezione delle armi da fuoco antiche o delle loro riproduzioni, che espelle, è progettata per espellere o può essere trasformata al fine di espellere pallini, una pallottola o un proiettile mediante l’azione di una carica propulsiva. Le armi da fuoco antiche e le loro riproduzioni sono definite nella legislazione interna. In nessun caso, tuttavia, le armi antiche includono armi da fuoco fabbricate dopo il 1899;
  2. «parti ed elementi» indica qualsiasi elemento o elemento di ricambio specificatamente progettato per un’arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento, in particolare la canna, il telaio, il carrello o il tamburo, il castello di culatta o il blocco di culatta e ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato dallo sparo di un’arma da fuoco;
  3. «munizione» indica l’insieme della cartuccia o dei suoi componenti, compresi i bossoli, i detonatori, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili, utilizzati in un’arma da fuoco, a condizione che essi siano soggetti ad autorizzazione nello Stato Parte interessato;
  4. «fabbricazione illecita» indica la fabbricazione o l’assemblaggio di armi da fuoco, loro parti ed elementi o munizioni:i)mediante parti ed elementi che sono stati oggetto di traffico illecito,ii)senza licenza o autorizzazione di un’autorità competente dello Stato Parte in cui ha luogo la fabbricazione o l’assemblaggio, oppureiii)senza marcare, al momento della fabbricazione, le armi da fuoco in conformità all’articolo 8,
  5. la licenza o l’autorizzazione per la fabbricazione di parti e di elementi è rilasciata in base alla legislazione interna;
  6. «traffico illecito» indica l’importazione, l’esportazione, l’acquisizione, la vendita, la consegna, il trasporto o il trasferimento di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni dal territorio di uno Stato Parte o attraverso quest’ultimo verso il territorio di un altro Stato Parte, se uno dei due Stati interessati non lo autorizza conformemente alle disposizioni del presente Protocollo o se le armi da fuoco non sono munite di una marcatura conformemente all’articolo 8;
  7. «rintracciamento» indica il controllo sistematico del percorso compiuto dalle armi da fuoco e, laddove possibile, delle loro parti, dei loro elementi e delle loro munizioni, dal fabbricante all’acquirente, al fine di aiutare le autorità competenti degli Stati Parte a individuare, controllare e analizzare la fabbricazione e il traffico illeciti.

Art. 4 Ambito di applicazione

Il presente Protocollo contempla, salvo disposizione contraria, la prevenzione della fabbricazione e del traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni nonché le attività di indagine e il perseguimento penale dei reati di cui all’articolo 5, nel caso in cui tali reati siano di natura transnazionale e coinvolgano un gruppo criminale organizzato.

Il presente Protocollo non contempla le transazioni tra Stati o i trasferimenti ad opera di uno Stato nei casi in cui l’applicazione del Protocollo lede il diritto di uno Stato Parte di adottare, nell’interesse della sicurezza interna, misure conformi allo Statuto delle Nazioni Unite.

Art. 5 Penalizzazione

Ogni Stato Parte adotta le misure legislative e di altro tipo necessarie per conferire il carattere di reato, laddove commessi intenzionalmente:

  1. alla fabbricazione illecita di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni;
  2. al traffico illecito di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni;
  3. alla falsificazione oppure alla cancellazione, all’asportazione o all’alterazione illecite della/e marcatura/e di un’arma da fuoco necessaria/e in virtù dell’articolo 8.

Ogni Stato Parte adotta le misure legislative e di altro tipo necessarie per conferire il carattere di reato:

  1. fatti salvi i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico, al tentativo di commettere un reato di cui al paragrafo 1 o alla partecipazione a un tale reato in veste di coautore o di complice; e
  2. all’organizzazione, alla direzione, al favoreggiamento, all’incoraggiamento, all’agevolazione o al fatto di consigliare la commissione di un reato di cui al paragrafo 1.

Art. 6 Sequestro, confisca ed eliminazione

Fatto salvo l’articolo 12 della Convenzione, gli Stati Parte adottano, nella misura consentita dai loro ordinamenti giuridici interni, le misure necessarie per consentire il sequestro di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni che sono stati oggetto di fabbricazione o di traffico illeciti.

Gli Stati Parte adottano, nel rispetto dei loro ordinamenti giuridici interni, le misure necessarie per impedire che armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni che sono stati oggetto di fabbricazione o di traffico illeciti entrino in possesso di persone non autorizzate, confiscando e distruggendo tali armi, loro parti, elementi e munizioni salvo se è stato ufficialmente autorizzato un’altro tipo di eliminazione e a condizione che le armi da fuoco siano marcate e le modalità di eliminazione delle armi da fuoco e della munizione siano state registrate.

II. Prevenzione

Art. 7 Conservazione delle informazioni

Ogni Stato Parte garantisce la conservazione, per un periodo di almeno dieci anni, delle informazioni sulle armi da fuoco e, laddove è appropriato e fattibile, su loro parti, elementi e munizioni necessari al fine di rintracciare e identificare le armi da fuoco e, laddove è appropriato e fattibile, loro parti, elementi e munizioni che sono stati oggetto di fabbricazione e traffico illeciti, nonché di prevenire e individuare tali attività. Le informazioni comprendono:

  1. le relative marcature necessarie in virtù dell’articolo 8;
  2. per transazioni internazionali con armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni, le date di rilascio e di scadenza della relativa licenza o autorizzazione, il Paese d’esportazione, il Paese d’importazione, gli eventuali Paesi di transito, il destinatario finale nonché la descrizione e la quantità degli articoli.

Art. 8 Marcatura delle armi da fuoco

Per identificare e rintracciare ogni arma da fuoco, gli Stati Parte:

  1. esigono al momento della fabbricazione di ogni arma da fuoco, che essa sia provvista di una marcatura inconfondibile recante il nome del fabbricante, il Paese o il luogo di fabbricazione e il numero di serie, oppure mantengono un altro tipo di marcatura inconfondibile e di facile impiego composta di semplici simboli geometrici e di un codice numerico e/o alfanumerico che consenta a tutti gli Stati d’identificare facilmente il Paese di fabbricazione;
  2. esigono una marcatura semplice e appropriata su ogni arma da fuoco importata che consenta d’identificare il Paese importatore e possibilmente l’anno d’importazione, permettendo alle autorità competenti di tale Paese di rintracciare l’arma da fuoco, nonché un contrassegno inconfondibile in assenza di una tale marcatura. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle importazioni temporanee di armi da fuoco per fini leciti e verificabili;
  3. assicurano che, al momento del trasferimento dalle scorte dello Stato verso un uso civile permanete, l’arma da fuoco sia provvista di una marcatura unica e adeguata che consenta a tutti gli Stati Parte di identificare il Paese che effettua il trasferimento.

Gli Stati Parte incoraggiano i fabbricanti di armi da fuoco a elaborare misure per impedire che le marcature siano asportate o alterate.

Art. 9 Disattivazione delle armi da fuoco

Uno Stato Parte che secondo la sua legislazione interna non considera un’arma da fuoco disattivata come arma da fuoco, adotta le misure necessarie, compresa l’eventuale definizione di reati specifici, per prevenire la riattivazione illecita delle armi da fuoco disattivate conformemente ai seguenti principi generali:

  1. tutte le parti essenziali di un’arma da fuoco disattivata devono essere rese definitivamente inutilizzabili e impossibili da asportare, sostituire o modificare ai fini di un’eventuale riattivazione dell’arma da fuoco;
  2. un’autorità competente deve verificare, se necessario, le misure di disattivazione per garantire che le modifiche apportate a un’arma da fuoco la rendano definitivamente inutilizzabile;
  3. la verifica da parte di un’autorità competente comporta il rilascio di un certificato o l’iscrizione in un registro che attesta la disattivazione dell’arma da fuoco, oppure l’applicazione a tal fine di una marcatura chiaramente visibile sull’arma da fuoco.

Art. 10 Requisiti generali concernenti le licenze o le autorizzazioni di esportazione, importazione e transito

Ogni Stato Parte istituisce o mantiene un sistema efficace di licenze o autorizzazioni per l’esportazione e l’importazione, nonché di misure per il transito internazionale, applicabili al trasferimento di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni.

Prima di rilasciare licenze o autorizzazioni di esportazione per spedizioni di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni, ogni Stato Parte verifica che:

  1. gli Stati importatori abbiano rilasciato le licenze o le autorizzazioni di importazione; e
  2. gli Stati di transito, prima della spedizione, abbiano perlomeno notificato per iscritto di non opporsi al transito, fatti salvi gli accordi o le intese bilaterali o multilaterali che favoriscono gli Stati senza sbocco sul mare.

La licenza o l’autorizzazione di esportazione e di importazione, nonché la documentazione di accompagnamento devono contenere almeno le informazioni sul luogo e la data di rilascio, la data di scadenza, il Paese d’esportazione, il Paese d’importazione, il destinatario finale, una descrizione e il quantitativo delle armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni e, in caso di transito, i Paesi di transito. Le informazioni contenute nella licenza di importazione devono essere fornite in anticipo agli Stati di transito.

Lo Stato Parte importatore informa, su richiesta, lo Stato Parte esportatore della ricezione della spedizione di armi da fuoco, loro parti, elementi o munizioni.

Ogni Stato Parte adotta, entro i limiti delle sue possibilità, le misure necessarie a garantire che le procedure per la concessione di licenze o autorizzazioni siano sicure e che l’autenticità delle licenze o delle autorizzazioni possa essere verificata e convalidata.

Gli Stati Parte possono adottare procedure semplificate per l’importazione e l’esportazione temporanee e il transito di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni, per fini legittimi e verificabili quali le attività di caccia, tiro sportivo, perizia, esposizione o riparazione.

Art. 11 Misure di sicurezza e di prevenzione

Al fine di individuare, prevenire ed eliminare furti, perdite o sottrazione nonché la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni, ogni Stato Parte adotta le misure appropriate:

  1. per esigere la sicurezza delle armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni al momento della fabbricazione, dell’importazione, dell’esportazione e del transito attraverso il suo territorio; e
  2. per accrescere l’efficacia dei controlli di importazione, esportazione e transito, eventualmente compresi i controlli alle frontiere, nonché l’efficacia della cooperazione transfrontaliera tra le autorità di polizia e doganali.

Art. 12 Informazioni

Fatti salvi gli articoli 27 e 28 della Convenzione, gli Stati Parte si scambiano, in conformità dell’ordinamento giuridico e amministrativo interno, informazioni pertinenti sui singoli casi specifici riguardanti in particolare fabbricanti, commercianti, importatori, esportatori e, possibilmente, trasportatori autorizzati di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni.

Fatti salvi gli articoli 27 e 28 della Convenzione, gli Stati Parte si scambiano, in conformità dell’ordinamento giuridico e amministrativo interno, informazioni pertinenti riguardanti in particolare:

  1. i gruppi criminali organizzati di cui è noto o si presume il coinvolgimento nella fabbricazione e nel traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni;
  2. i metodi utilizzati per occultare la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni nonché i modi per individuarli;
  3. le metodologie e i mezzi, i luoghi di spedizione e di destinazione nonché gli itinerari solitamente utilizzati dai gruppi criminali organizzati che si dedicano al traffico illecito di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni; e
  4. le esperienze maturate in ambito legislativo, le prassi e le misure volte a prevenire, combattere ed eliminare la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni.

Gli Stati Parte si comunicano o si scambiano, all’occorrenza, informazioni scientifiche e tecnologiche pertinenti, utili alle autorità di perseguimento penale per rafforzare reciprocamente le loro capacità di prevenire e individuare la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni, per svolgere indagini e per perseguire penalmente le persone coinvolte in tali attività illecite.

Gli Stati Parte cooperano per rintracciare le armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni che sono eventualmente stati oggetto di fabbricazione o traffico illeciti. Tale cooperazione comprende la risposta rapida degli Stati Parte, entro i limiti delle proprie possibilità, alle domande di assistenza per rintracciare tali armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni.

Fatti salvi i principi dell’ordinamento giuridico interno o di qualsiasi accordo internazionale, ogni Stato Parte che riceve informazioni da un altro Stato Parte in virtù del presente articolo, comprese informazioni confidenziali concernenti transazioni commerciali, ne garantisce la riservatezza e rispetta tutte le restrizioni imposte all’utilizzo delle informazioni, qualora lo Stato Parte che le fornisce lo richieda. Se non è possibile mantenere la riservatezza, lo Stato Parte che ha fornito le informazioni deve esserne avvertito prima della loro divulgazione.

Art. 13 Cooperazione

Gli Stati Parte cooperano a livello bilaterale, regionale e internazionale per prevenire, combattere ed eliminare la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni.

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 18 paragrafo 13 della Convenzione, ogni Stato Parte designa un’autorità nazionale o un organo centrale incaricato di mantenere i contatti con gli altri Stati Parte per le questioni inerenti al presente Protocollo.

Gli Stati Parte si adoperano per ottenere il sostegno e la cooperazione di fabbricanti, commercianti, importatori, esportatori, intermediari e trasportatori commerciali di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni, al fine di prevenire e individuare le attività illecite di cui al paragrafo 1.

Art. 14 Istruzione e assistenza tecnica

Gli Stati Parte collaborano tra di loro e, all’occorrenza, con le organizzazioni internazionali competenti, in modo da ottenere, su richiesta, l’istruzione e l’assistenza tecnica necessarie per potenziare le loro capacità di prevenire, combattere ed eliminare la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni, compresa l’assistenza tecnica, finanziaria e materiale per le questioni di cui agli articoli 29 e 30 della Convenzione.

Art. 15 Intermediari e attività di mediazione

Per prevenire e combattere la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni, gli Stati Parte che non lo hanno ancora fatto considerano la possibilità d’istituire un sistema per disciplinare le attività delle persone che svolgono le attività di mediazione. Questo sistema potrebbe comprendere una o più misure quali:

  1. la registrazione obbligatoria degli intermediari attivi sul loro territorio;
  2. la richiesta obbligatoria di una licenza o di un’autorizzazione per l’attività di mediazione; oppure
  3. l’indicazione obbligatoria sulle licenze o sulle autorizzazioni di importazione e di esportazione, o sui documenti di accompagnamento, dei nomi e delle sedi degli intermediari coinvolti nelle transazioni.

Si raccomanda agli Stati Parte che hanno istituito un sistema d’autorizzazione in materia di mediazione in virtù del paragrafo 1, di indicare anche le informazioni sugli intermediari e sulle attività di mediazione quando si scambiano informazioni ai sensi dell’articolo 12, e di conservare tali dati conformemente all’articolo 7.

III. Disposizioni finali

Art. 16 Composizione delle controversie

Gli Stati Parte si impegnano a comporre in via negoziale le controversie relative all’interpretazione o all’applicazione del presente Protocollo.

Qualsiasi controversia tra due o più Stati Parte concernente l’interpretazione o l’applicazione del presente Protocollo che non può essere risolta in via negoziale entro un arco di tempo ragionevole, sarà oggetto di arbitrato se uno degli Stati Parte coinvolti lo richiede. Se dopo sei mesi dalla data della richiesta di arbitrato gli Stati Parte non riescono ad accordarsi sull’organizzazione dell’arbitrato, ognuno di essi può sottoporre la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia presentando una richiesta conformemente allo Statuto della Corte.

Ogni Stato Parte può, al momento della firma, ratifica, accettazione o approvazione del presente Protocollo, o dell’adesione ad esso, dichiarare di non considerarsi vincolato dal paragrafo 2. Gli altri Stati Parte non sono vincolati dal paragrafo 2 nei confronti di ogni Stato Parte che abbia espresso tale riserva.

Ogni Stato Parte che ha espresso una riserva conformemente al paragrafo 3 può revocare in qualsiasi momento tale riserva mediante notifica al Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Art. 17 Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione

Il presente Protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati presso la sede delle Nazioni Unite a New York, a partire dal trentesimo giorno dalla sua adozione da parte dell’Assemblea Generale e fino al 12 dicembre 2002.

Il presente Protocollo è inoltre aperto alla firma delle organizzazioni regionali d’integrazione economica, a condizione che almeno uno Stato membro di una tale organizzazione abbia firmato il presente Protocollo conformemente al paragrafo 1.

Il presente Protocollo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Un’organizzazione regionale d’integrazione economica può depositare il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione se almeno uno dei suoi Stati membri ha fatto altrettanto. In questo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, l’organizzazione dichiara l’ambito della sua competenza con riferimento alle questioni disciplinate dal presente Protocollo. Essa informa anche il depositario in merito a ogni modifica rilevante dell’ambito della sua competenza.

Il presente Protocollo è aperto all’adesione di qualsiasi Stato o organizzazione regionale d’integrazione economica di cui almeno uno Stato membro è Parte del presente Protocollo. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Un’organizzazione d’integrazione economica regionale dichiara, al momento della sua adesione, l’ambito della sua competenza con riferimento alle questioni disciplinate dal presente Protocollo. Essa informa anche il depositario in merito a ogni modifica rilevante dell’ambito della sua competenza.

Art. 18 Entrata in vigore

Il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del quarantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ma non prima dell’entrata in vigore della Convenzione. Ai fini del presente paragrafo, nessuno strumento depositato da un’organizzazione regionale d’integrazione economica è considerato integrativo degli strumenti depositati dagli Stati membri di tale organizzazione.

Per ogni Stato o organizzazione regionale d’integrazione economica che ratificherà, accetterà, o approverà il presente Protocollo o che vi aderirà dopo il deposito del quarantesimo strumento relativo, il presente Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito dello strumento da parte di tale Stato o organizzazione o alla data in cui il presente Protocollo entra in vigore ai sensi del paragrafo 1, se quest’ultima è successiva alla prima.

Art. 19 Emendamento

Alla scadenza del quinto anno dall’entrata in vigore del presente Protocollo, ogni Stato Parte del Protocollo ha la facoltà di proporre un emendamento e di depositarne il testo presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Quest’ultimo comunica la proposta di emendamento agli Stati Parte e alla Conferenza delle Parti aderenti alla Convenzione al fine di esaminare la proposta e prendere una decisione in merito. Gli Stati Parte del presente Protocollo riuniti nella Conferenza delle Parti tentano di raggiungere un consenso su ogni emendamento. Nel caso in cui sia stato esaurito ogni tentativo in tal senso senza essere pervenuti a un accordo, per adottare l’emendamento, in ultima istanza, occorre un voto di maggioranza dei due terzi degli Stati Parte presenti alla Conferenza delle Parti e che esprimono il loro voto.

Le organizzazioni regionali d’integrazione economica, esercitano, in relazione a questioni di loro competenza, il proprio diritto di voto ai sensi del presente articolo con un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parte del presente Protocollo. Tali organizzazioni non esercitano il loro diritto di voto se i loro Stati membri esercitano il proprio e vice versa.

Un emendamento adottato ai sensi del paragrafo 1 è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati Parte.

Un emendamento adottato ai sensi del paragrafo 1 entra in vigore per uno Stato Parte novanta giorni dopo la data di deposito presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione di tale emendamento.

Quando un emendamento entra in vigore, è vincolante nei confronti degli Stati Parte che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolati da esso. Gli altri Stati Parte restano vincolati dalle disposizioni del presente Protocollo e degli emendamenti precedenti che hanno ratificato, accettato o approvato.

Art. 20 Denuncia

Ogni Stato Parte può denunciare il presente Protocollo tramite notifica scritta al Segretario Generale delle Nazioni Unite. Tale denuncia ha effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Un’organizzazione regionale d’integrazione economica cessa di essere Parte del presente Protocollo quando tutti i suoi Stati membri lo hanno denunciato.

Art. 21 Depositario e lingue

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite è nominato depositario del presente Protocollo.

L’originale del presente Protocollo, i testi in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo facenti tutti ugualmente fede, è depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

In fede di ciò , i sottoscritti plenipotenziari, all’uopo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Protocollo.

(Seguono le firme)

0.311.544

Campo d’applicazione il 17 gennaio 20254

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di
successione (S)

Entrata in vigore

Albania

8 febbraio

2008 A

9 marzo

2008

Algeria*

25 agosto

2004 A

3 luglio

2005

Angola

19 settembre

2014 A

19 ottobre

2014

Antigua e Barbuda

27 aprile

2010 A

27 maggio

2010

Arabia Saudita*

11 marzo

2008 A

10 aprile

2008

Argentina*

18 dicembre

2006

17 gennaio

2007

Armenia**

26 gennaio

2012 A

25 febbraio

2012

Austria

9 ottobre

2013

8 novembre

2013

Azerbaigian*

3 dicembre

2004 A

3 luglio

2005

Bahamas*

26 settembre

2008

26 ottobre

2008

Barbados

11 novembre

2014

11 dicembre

2014

Belarus

6 ottobre

2004 A

3 luglio

2005

Belgio*

24 settembre

2004

3 luglio

2005

Benin

30 agosto

2004

3 luglio

2005

Bolivia*

1° settembre

2020 A

1° ottobre

2020

Bosnia ed Erzegovina

1° aprile

2008 A

1° maggio

2008

Brasile

31 marzo

2006

30 aprile

2006

Bulgaria

6 agosto

2002

3 luglio

2005

Burkina Faso

15 maggio

2002

3 luglio

2005

Burundi

24 maggio

2012 A

23 giugno

2012

Cambogia

12 dicembre

2005 A

11 gennaio

2006

Capo Verde

15 luglio

2004 A

3 luglio

2005

Ceca, Repubblica

24 settembre

2013 A

24 ottobre

2013

Centrafricana, Repubblica

6 ottobre

2006 A

5 novembre

2006

Cile

17 giugno

2010 A

17 luglio

2010

Cina*

19 dicembre

2023

18 gennaio

2024

Hong Kong*

19 dicembre

2023

18 gennaio

2024

Macao*

19 dicembre

2023

18 gennaio

2024

Cipro

6 agosto

2003

3 luglio

2005

Comore

4 giugno

2021 A

4 luglio

2021

Congo (Kinshasa)

28 ottobre

2005 A

27 novembre

2005

Corea del Sud

5 novembre

2015

5 dicembre

2015

Costa d’Avorio

25 ottobre

2012 A

24 novembre

2012

Costa Rica

9 settembre

2003

3 luglio

2005

Croazia

7 febbraio

2005 A

3 luglio

2005

Cuba*

9 febbraio

2007 A

11 marzo

2007

Danimarca a

4 febbraio

2015

6 marzo

2015

Dominica

17 maggio

2013 A

16 giugno

2013

Dominicana, Repubblica

7 aprile

2009

7 maggio

2009

Ecuador

25 settembre

2013

25 ottobre

2013

El Salvador*

18 marzo

2004

3 luglio

2005

Estonia

12 maggio

2004

3 luglio

2005

Eswatini

24 settembre

2012

24 ottobre

2012

Etiopia*

22 giugno

2012 A

22 luglio

2012

Figi*

19 settembre

2017 A

19 ottobre

2017

Finlandia*

17 maggio

2011

16 giugno

2011

Francia*

28 febbraio

2019 A

30 marzo

2019

Gabon

22 settembre

2010 A

22 ottobre

2010

Germania

14 ottobre

2021

13 novembre

2021

Ghana

14 gennaio

2014 A

13 febbraio

2014

Giamaica

29 settembre

2003

3 luglio

2005

Grecia

11 gennaio

2011

10 febbraio

2011

Grenada

21 maggio

2004 A

3 luglio

2005

Guatemala*

1° aprile

2004 A

3 luglio

2005

Guinea-Bissau

24 settembre

2013 A

24 ottobre

2013

Guyana

2 maggio

2008 A

1° giugno

2008

Haiti

19 aprile

2011 A

19 maggio

2011

Honduras

1° aprile

2008 A

1° maggio

2008

India

5 maggio

2011

4 giugno

2011

Iraq

23 maggio

2013 A

22 giugno

2013

Italia

2 agosto

2006

1° settembre

2006

Kazakistan

31 luglio

2008 A

30 agosto

2008

Kenya

5 gennaio

2005 A

3 luglio

2005

Kuwait

30 luglio

2007 A

29 agosto

2007

Laos*

26 settembre

2003 A

3 luglio

2005

Lesotho

24 settembre

2003 A

3 luglio

2005

Lettonia

28 luglio

2004 A

3 luglio

2005

Libano

13 novembre

2006

13 dicembre

2006

Liberia

22 settembre

2004 A

3 luglio

2005

Libia

18 giugno

2004

3 luglio

2005

Liechtenstein*

10 dicembre

2013 A

9 gennaio

2014

Lituania

24 febbraio

2005

3 luglio

2005

Lussemburgo

9 maggio

2022

8 giugno

2022

Macedonia del Nord

14 settembre

2007 A

14 ottobre

2007

Madagascar

15 settembre

2005

15 ottobre

2005

Malawi*

17 marzo

2005 A

3 luglio

2005

Mali

3 maggio

2002

3 luglio

2005

Marocco

8 aprile

2009 A

8 maggio

2009

Mauritania

22 luglio

2005 A

21 agosto

2005

Maurizio

24 settembre

2003 A

3 luglio

2005

Messico

10 aprile

2003

3 luglio

2005

Moldova*

28 febbraio

2006 A

30 marzo

2006

Mongolia

27 giugno

2008 A

27 luglio

2008

Montenegro

23 ottobre

2006 S

3 giugno

2006

Mozambico

20 settembre

2006 A

20 ottobre

2006

Nauru

12 luglio

2012

11 agosto

2012

Nicaragua

2 luglio

2007 A

1° agosto

2007

Nigeria

3 marzo

2006

2 aprile

2006

Norvegia

23 settembre

2003

3 luglio

2005

Oman

13 maggio

2005 A

3 luglio

2005

Paesi Bassi b

8 febbraio

2005 A

3 luglio

2005

Curaçao

13 marzo

2024

13 marzo

2024

Palau

27 maggio

2019 A

26 giugno

2019

Panama

18 agosto

2004

3 luglio

2005

Paraguay

27 settembre

2007 A

27 ottobre

2007

Perù

23 settembre

2003 A

3 luglio

2005

Polonia

4 aprile

2005

3 luglio

2005

Portogallo

3 giugno

2011

3 luglio

2011

Romania

16 aprile

2004 A

3 luglio

2005

Ruanda

4 ottobre

2006 A

3 novembre

2006

Saint Kitts e Nevis

21 maggio

2004 A

3 luglio

2005

Saint Vincent e Grenadine

29 ottobre

2010 A

28 novembre

2010

São Tomé e Príncipe

12 aprile

2006 A

12 maggio

2006

Senegal

7 aprile

2006

7 maggio

2006

Serbia

20 dicembre

2005 A

19 gennaio

2006

Sierra Leone

12 agosto

2014

11 settembre

2014

Slovacchia

21 settembre

2004

3 luglio

2005

Slovenia

21 maggio

2004

3 luglio

2005

Spagna*

9 febbraio

2007 A

11 marzo

2007

Sudafrica*

20 febbraio

2004

3 luglio

2005

Sudan

4 ottobre

2018 A

3 novembre

2018

Svezia

28 giugno

2011

28 luglio

2011

Svizzera*

27 novembre

2012 A

27 dicembre

2012

Tanzania

24 maggio

2006 A

23 giugno

2006

Togo

17 luglio

2012 A

16 agosto

2012

Trinidad e Tobago

6 novembre

2007 A

6 dicembre

2007

Tunisia*

10 aprile

2008

10 maggio

2008

Turchia

4 maggio

2004

3 luglio

2005

Turkmenistan

28 marzo

2005 A

3 luglio

2005

Ucraina

4 giugno

2013 A

4 luglio

2013

Uganda

9 marzo

2005 A

3 luglio

2005

Ungheria

13 luglio

2011 A

12 agosto

2011

Unione europea*

21 marzo

2014

20 aprile

2014

Uruguay

3 aprile

2008 A

3 maggio

2008

Venezuela*

10 giugno

2013 A

10 luglio

2013

Zambia

24 aprile

2005 A

3 luglio

2005

  1. Riserve e dichiarazioni. Le dichiarazioni degli Stati partecipanti sulle autorità centrali secondo l’art. 13 para. 2 del Prot. addizionale non sono elencate nel presente campo d’applicazione.
  2. Obbiezioni.
  3. Le riserve, le dichiarazioni ed obbiezioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU): https://treaties.un.org oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
  1. Il Prot. non si applica alla Groenlandia e alle Isole Faeröer.
  2. Per il Regno in Europa.

0.311.544

Riserve e dichiarazioni

Svizzera

Art. 10 par. 2 lett. b

In assenza di opposizione al transito comunicata entro 30 giorni a decorrere dal giorno della domanda scritta di non opposizione al transito, lo Stato di transito consultato è ritenuto non essersi opposto e aver accordato tacitamente il transito.

Art. 10 par. 3

I dati concernenti gli Stati di transito non saranno menzionati sistematicamente nelle autorizzazioni di esportazione né nella corrispondente documentazione di accompagnamento, conformemente alla legislazione svizzera che non esige sempre tale menzione.

Art. 13 par. 2

L’autorità designata dalla Svizzera è l’Ufficio federale di polizia, Ufficio centrale armi, Nussbaumstrasse 29, CH-3003 Berna, telefono +41 31 324 54 00, fax +41
31 324 79 48, indirizzo mail zsw@fedpol.admin.ch.