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Scambio di lettere
del 24 febbraio/11 marzo 1993
fra la Svizzera e la Francia concernente l’applicazione
della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale
del 20 aprile 1959 ai Territori francesi d’oltremare, della Polinesia
francese, della Nuova Caledonia e di Wallis e Futuna, come anche alle
collettività territoriali di Mayotte e Saint Pierre e Miquelon

RU 1993 2408

Entrato in vigore il 1° giugno 1993

(Stato 1° giugno 1993)

Traduzione

Il Capo del Dipartimento federale

degli Affari Esteri

Berna, 11 marzo 1993

A sua Eccellenza

Bernard Garcia

Ambasciatore

della Repubblica francese in Svizzera

Berna

Signor Ambasciatore,

Ho l’onore di accusare ricevuta la Sua lettera del 24 febbraio 1993 del seguente tenore:

  1. «A seguito dei colloqui svoltisi tra i rappresentanti dei nostri due Paesi mi pregio proporre, a nome del mio Governo, l’estensione dell’applicazione della Convenzione europea del 20 aprile 19591 di assistenza giudiziaria in materia penale ai Territori francesi d’oltremare, della Polinesia francese, della Nuova CaIedonia e di Wallis e Futuna, come anche alle collettività territoriali di Mayotte e di Saint Pierre e Miquelon.
  2. Le riserve e le dichiarazioni formulate dal Governo francese al momento della ratifica si applicano a detta estensione territoriale fatto salvo l’articolo 7 paragrafo 3 della Convenzione secondo cui le citazioni a comparire per le persone perseguite che si trovano su uno dei territori d’oltremare o collettività territoriali devono essere trasmesse alle autorità francesi entro un termine di 50 giorni dalla data stabilita per la comparsa.
  3. Se le proposte che precedono sono accolte dal Governo Svizzero, la presente lettera e la Sua risposta, a nome del Governo Svizzero, costituiranno un accordo fra i nostri due Paesi.
  4. Il presente scambio di lettere entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data di ricezione della Sua risposta.»

Mi pregio comunicarle che il Consiglio federale svizzero ha dato il proprio assenso a quanto proposto nella Sua lettera e, pertanto, la presente risposta e la Sua lettera costituiranno un accordo tra i nostri due Governi che entrerà in vigore il 1° giugno 1993.

Confermo inoltre che la Svizzera manterrà nei confronti dei Territori d’oltremare e delle collettività territoriali menzionati le riserve e dichiarazioni da essa formulate al momento della ratifica della Convenzione.

Gradisca, signor Ambasciatore, l’assicurazione della mia alta considerazione.

René Felber