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Scambio di note del 24 maggio/6 giugno 1988 concernente l’applicazione tra la Svizzera e la Costa d’Avorio del trattato del 9 luglio 1869 concluso tra la Svizzera e la Francia per la reciproca estradizione dei delinquenti Entrato retroattivamente in vigore il 7 agosto 1960
RU 1988 1297
(Stato 7 agosto 1960)
Traduzione 1
Dipartimento federale | Berna, 6 giugno 1988 Ambasciata Berna |
Il Dipartimento federale degli affari esteri si complimenta con l’Ambasciata della Repubblica della Costa d’Avorio e ha l’onore di riferirsi alla nota dell’Ambasciata del 24 maggio 1988, del seguente tenore:
- «L’Ambasciata della Repubblica della Costa d’Avorio in Svizzera si complimenta con il Dipartimento Federale degli Affari Esteri e, su ordine del suo Governo, ha l’onore di esporgli quanto segue:
- Il Trattato tra la Svizzera e la Francia per la reciproca estradizione dei delinquenti, concluso il 9 luglio 18692 ed entrato in vigore il I’ febbraio 1870, stipula, nel suo articolo 1, che l’applicazione territoriale si estende, per quel che riguarda la Francia, alle colonie di questo Stato.
- Il territorio che attualmente forma la Costa d’Avorio allora faceva parte dell’Africa Occidentale Francese, che costituiva una parte di tali colonie.
- Dati gli eccellenti rapporti di fiducia e di amicizia che cosi felicemente esistono tra la Costa d’Avorio e la Svizzera, si propone al Consiglio federale di mantenere in vigore tra i due Stati il trattato di estradizione francosvizzero del 1869, applicabile al territorio della Costa d’Avorio al momento della sua indipendenza.
- In caso di accettazione, la presente nota e la risposta del Dipartimento costituiranno un accordo tra i due governi che entrerà in vigore con effetto retroattivo dal giorno della indipendenza della Repubblica della Costa d’Avorio.
- L’Ambasciata della Costa d’Avorio ringrazia il Dipartimento federale degli Affari Esteri della Sua cortese collaborazione e coglie l’occasione per rinnovargli i sensi della sua alta considerazione».
Visto quanto precede, il Dipartimento informa l’Ambasciata che il Consiglio federale accetta la proposta della Repubblica della Costa d’Avorio. Quindi, la nota dell’Ambasciata e la presente risposta esprimono la volontà dei due governi di essere legati dal Trattato del 9 luglio 1869 tra la Svizzera e la Francia per la reciproca estradizione dei delinquenti a partire dal 7 agosto 1960, data dell’indipendenza della Repubblica della Costa d’Avorio.
Il Dipartimento coglie parimenti l’occasione per rinnovare all’Ambasciata i sensi della sua alta considerazione.