Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica federale di Germania,
di seguito denominati «Parti», –
nello spirito dei rapporti amichevoli tra le due Parti,
consapevoli della comparabilità della qualità e della struttura dei loro sistemi formativi,
allo scopo di facilitare ai titolari di una formazione professionale l’esercizio della loro professione sul mercato del lavoro e la partecipazione alla formazione professionale continua nell’altro Paese e di promuovere in generale la mobilità dei professionisti qualificati,
intenzionati , a questo fine, a determinare reciprocamente l’equivalenza dei titoli professionali e a equipararli,
determinati a porre in primo piano i punti comuni esistenti nel settore della formazione professionale e a rafforzare in generale la compatibilità internazionale di questo tipo di formazione,
concordi nel riconoscere che il presente Accordo non pregiudica l’applicabilità della direttiva 2005/36/CE nel settore delle professioni regolamentate,
animati dalla volontà di proseguire la pluriennale e collaudata collaborazione nel settore della formazione professionale,
decisi a dedicare particolare attenzione allo sviluppo e all’ampliamento di questa collaborazione e a continuare a promuoverla –
hanno convenuto quanto segue:
Art.
1
Campo d’applicazione
Il presente Accordo si applica alle modalità di determinazione reciproca dell’equivalenza dei titoli professionali che nei due Stati sono regolamentati da disposizioni legislative o amministrative federali e che rientrano nei seguenti ambiti:
- per la Confederazione Svizzera i titoli della formazione professionale di base e i titoli conseguiti con il superamento degli esami federali della formazione professionale superiore (attestati professionali federali e diplomi federali) conformemente alla legge sulla formazione professionale;
- per la Repubblica federale di Germania i titoli di formazione o di perfezionamento professionale conformemente alla legge sulla formazione professionale (Berufsbildungsgesetz,BBiG) o alla legge che disciplina l’esercizio delle professioni artigianali (Gesetz zur Ordnung des Handwerks,HwO).
Art.
2
Principio e obiettivo
I titoli professionali conseguiti nella Repubblica federale di Germania e nella Confederazione Svizzera sono paragonabili sotto il profilo della qualità della formazione e della rilevanza sul mercato del lavoro.
Ogni Parte determina l’equivalenza dei titoli professionali dell’altra Parte e, se soddisfano in maniera cumulativa tutte le condizioni di cui all’articolo 3, li equipara ai propri per quanto concerne l’esercizio della professione sul mercato del lavoro e l’accesso alla formazione professionale continua.
Art.
3
Condizioni per la determinazione dell’equivalenza
L’equivalenza dei titoli professionali viene determinata se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- i titoli professionali per i quali è richiesta la determinazione dell’equivalenza abilitano all’esercizio di attività professionali paragonabili. I rispettivi profili professionali non presentano differenze sostanziali;
- i titoli professionali in questione si situano allo stesso livello sistemico secondo l’allegato del presente Accordo;
- le basi legali del rispettivo titolo professionale impiegate per determinare l’equivalenza sono in vigore presso la Parte esaminatrice al momento della richiesta.
I risultati delle valutazioni effettuate secondo il presente articolo sono riportati negli strumenti di lavoro comuni di cui all’articolo 6 capoverso 2.
Art.
4
Effetto della determinazione dell’equivalenza
Un titolo professionale equivalente di una Parte conferisce ai suoi titolari gli stessi diritti riservati ai titolari del titolo professionale equivalente dell’altra Parte relativamente all’esercizio della professione sul mercato del lavoro e all’accesso alla formazione professionale continua.
Art.
5
Procedura di determinazione dell’equivalenza
La determinazione dell’equivalenza di un titolo professionale secondo il presente Accordo è richiesta nell’ambito delle strutture e procedure generali istituite da ciascuno Stato per il riconoscimento dei titoli professionali. Nella Repubblica federale di Germania si tratta delle strutture e procedure previste dalla legge sulla determinazione delle qualifiche professionali (Berufsqualifikationsfeststellunggesetz) in combinato disposto con le norme del codice dell’artigianato (Handwerksordnung), nella Confederazione Svizzera di quelle previste dalla legge sulla formazione professionale.
In un primo momento l’equivalenza ai sensi all’articolo 3 del presente Accordo è valutata nel quadro di queste strutture e procedure. Se le relative condizioni sono soddisfatte, viene determinata l’equivalenza. Se le condizioni previste dal presente Accordo non sono soddisfatte, la richiesta è valutata secondo le disposizioni generali sul riconoscimento dei titoli professionali di ciascuno Stato, fondate sulle altre basi legali vigenti.
Art.
6
Autorità competenti, strumenti di lavoro, Comitato misto
Le autorità delle Parti a cui compete l’esecuzione del presente Accordo sono:
- per la Confederazione Svizzera, la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca; e
- per la Repubblica federale di Germania, il Ministero federale dell’istruzione e della ricerca, d’intesa con il Ministero federale dell’economia e dell’energia.
Le autorità competenti si scambiano tutte le informazioni necessarie per istituire una prassi di determinazione reciproca e coerente. Per agevolare questa prassi, sviluppano e ottimizzano strumenti di lavoro comuni.
È istituito un Comitato misto, costituito da rappresentanti delle autorità competenti, responsabile della corretta applicazione e dello sviluppo del presente Accordo. A tal fine esso può formulare raccomandazioni e istituire gruppi di lavoro. Il Comitato misto compone in via amichevole le questioni in sospeso. Si riunisce almeno una volta ogni due anni. Se necessario è possibile consultare altre autorità o altri esperti.
Art.
7
Mantenimento dei diritti acquisiti e disposizioni transitorie
I diritti acquisiti da una persona prima dell’entrata in vigore del presente Accordo in virtù di altri accordi o convenzioni sono mantenuti.
Le richieste di determinazione dell’equivalenza di un titolo professionale presentate prima dell’entrata in vigore del presente Accordo sono valutate secondo le disposizioni vigenti al momento della loro presentazione.
Art.
8
Abrogazione di un altro atto normativo
Con l’entrata in vigore del presente Accordo è abrogata la convenzione del 1° dicembre 1937 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo tedesco sul reciproco riconoscimento degli esami per le professioni artigianali .
Art.
9
Durata e modifiche dell’Accordo
Il presente Accordo resta in vigore fino a quando una Parte comunica all’altra, per scritto e per via diplomatica, che intende denunciarlo. La denuncia ha effetto sei mesi dopo che l’altra Parte ne ha ricevuto notifica.
Il presente Accordo può essere modificato o completato soltanto previa conclusione di un’intesa tra le Parti.
Art.
10
Entrata in vigore
Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo al mese in cui le Parti si sono notificate reciprocamente l’adempimento delle condizioni nazionali necessarie all’entrata in vigore. È determinante il giorno di ricezione dell’ultima notifica. Fatto a Berlino il 10 febbraio 2021 in due esemplari originali.
Allegato
Corrispondenza dei livelli dei titoli professionali della Confederazione Svizzera e della Repubblica federale di Germania.