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0.414.5

Convenzione europea
sul riconoscimento accademico
delle qualifiche universitarie

RU 1991 2035; FF 1990 III 860

Traduzione

Conclusa a Parigi il 14 dicembre 1959
Approvata dall’Assemblea federale il 6 marzo 19911
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 25 aprile 1991
Entrata in vigore per la Svizzera il 26 maggio 1991

(Stato 21 luglio 2016)

I Governi firmatari, Membri del Consiglio d’Europa,

Vista la Convenzione culturale europea, firmata a Parigi il 19 dicembre 1954 2 ;

Vista la Convenzione europea relativa all’equipollenza dei diplomi per l’ammissione alle Università, firmata a Parigi l’l1 dicembre 1953 3 ;

Vista la Convenzione europea sull’equipollenza dei periodi di studi universitari, firmata a Parigi il 15 dicembre 1956 4 ;

Considerando che importa completare queste Convenzioni con disposizioni che prevedano il riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie conseguite all’estero,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Ai fini dell’applicazione della presente Convenzione:

Per «università» si intendono:

  1. le università, e
  2. gli istituti considerati di livello universitario dalla Parte contraente sul cui territorio sono situati e che hanno il diritto di conferire qualifiche a livello universitario;

Il termine «qualifica universitaria» indica ogni grado, diploma o certificato rilasciato da una università situata sul territorio di una Parte contraente, e che pone fine ad un periodo di studi universitari;

Non sono considerati come qualifiche universitarie, ai sensi del capoverso b) del presente articolo, i gradi, diplomi o certificati a seguito di un esame parziale.

Art. 2

Ai fini dell’attuazione della presente Convenzione, è effettuata una distinzione tra le Parti contraenti a seconda che, sul loro territorio, l’autorità competente per le questioni di equipollenza delle qualifiche universitarie sia:

  1. lo Stato;
  2. l’Università;
  3. lo Stato o l’Università, a seconda dei casi.

Ciascuna Parte contraente farà conoscere al Segretario Generale del Consiglio d’Europa entro il termine di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti qual è l’autorità competente nel suo territorio per le questioni di equipollenza delle qualifiche universitarie.

Art. 3

Le Parti contraenti di cui al capoverso (a) del paragrafo 1 dell’articolo 2 della presente Convenzione concederanno il riconoscimento accademico alle qualifiche universitarie rilasciate da una università situata sul territorio di un’altra Parte contraente.

Il riconoscimento accademico di una qualifica universitaria straniera consentirà al titolare:

  1. di proseguire studi universitari complementari e di presentarsi agli esami universitari, con la convalida di tali studi al fine di essere ammesso a preparare la qualifica o grado superiore, compresa la libera docenza, alle stesse condizioni di quelle applicabili ai cittadini della Parte contraente qualora l’ammissione a questi studi ed esami dipenda dal possesso di una qualifica universitaria nazionale avente la stessa natura;
  2. di portare un titolo accademico conferito da una università straniera precisando la sua origine.

Art. 4

Per quanto riguarda il capoverso (a) del paragrafo 2 dell’articolo 3 della presente Convenzione ciascuna Parte contraente potrà:

  1. qualora il regolamento degli esami richiesti per una qualifica universitaria straniera non comprenda determinate materie prescritte per la qualifica nazionale corrispondente, non concedere il riconoscimento prima del conseguimento di un esame supplementare in queste materie;
  2. imporre ai titolari di una qualifica universitaria straniera una prova nella sua lingua ufficiale oppure in una delle sue lingue ufficiali qualora i loro studi siano stati effettuati in un’altra lingua.

Art. 5

Le Parti contraenti di cui al capoverso (b) del paragrafo 1 dell’articolo 2 della presente Convenzione trasmetteranno il testo della Convenzione alle autorità competenti sul loro territorio, per i problemi di equipollenza delle qualifiche universitarie e le incoraggeranno ad esaminare con benevolenza ed ad attuare i principi enunciati agli articoli 3 e 4.

Art. 6

Le Parti contraenti di cui al capoverso (c) del paragrafo 1 dell’articolo 2 della presente Convenzione attueranno le norme degli articoli 3 e 4 nei casi in cui l’equipollenza delle qualifiche universitarie sia di competenza dello Stato e le disposizioni dell’articolo 5 nei casi in cui lo Stato non sia l’autorità competente in materia.

Art. 7

Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa può ogni tanto, invitare le Parti contraenti a fornire una relazione per iscritto in merito ai provvedimenti ed alle decisioni adottate in esecuzione delle norme della presente Convenzione.

Art. 8

Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà alle altre Parti contraenti le comunicazioni ricevute da ciascuna di esse in attuazione degli articoli 2 e 7 della presente Convenzione e terrà il Comitato dei Ministri al corrente dell’avanzamento realizzato nell’attuazione della presente Convenzione.

Art. 9

Nessuna norma della presente Convenzione dovrà essere considerata come suscettibile:

  1. di pregiudicare norme più favorevoli relative al riconoscimento delle qualifiche universitarie straniere eventualmente contenute in qualsiasi Convenzione di cui una delle Parti contraenti fosse già firmataria, ovvero di rendere meno auspicabile la successiva conclusione di tale Convenzione da parte di una delle Parti contraenti, ovvero
  2. di pregiudicare l’obbligo per ogni persona di sottoporsi alle leggi ed ai regolamenti in vigore sul territorio di una Parte contraente per quanto riguarda l’ingresso, il soggiorno e la partenza degli stranieri.

Art. 10

La presente Convenzione è aperta alla firma dei membri del Consiglio d’europa. Essa sarà ratificata. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

La presente Convenzione entrerà in vigore un mese dopo la data del deposito del terzo strumento di ratifica.

Per ogni firmatario che la ratifichi ulteriormente, la Convenzione entrerà in vigore un mese dopo la data del deposito del suo strumento di ratifica.

Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa potrà invitare ogni Stato non membro del Consiglio ad aderire a quest’ultima. Ogni Stato che abbia ricevuto tale invito potrà fornire la propria adesione depositando il suo strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa. Per ogni Stato aderente, la presente Convenzione entrerà in vigore un mese dopo la data del deposito del proprio strumento di adesione.

Il Segretario generale del Consiglio d’Europa notificherà a tutti i Membri del Consiglio nonché agli Stati aderenti il deposito di tutti gli strumenti di ratifica e di adesione.

Art. 11

Ogni Parte contraente potrà all’atto del deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione, oppure in ogni altro momento successivo, dichiarare, per mezzo di notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa che la presente Convenzione si applicherà a tutti, oppure a parte, dei territori di cui cura le relazioni internazionali.

Art. 12

Allo scadere di un termine di cinque anni a far data dalla sua entrata in vigore, la presente Convenzione potrà in ogni tempo essere denunciata da ciascuna delle Parti contraenti. Tale denuncia avverrà per via di notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa il quale ne avviserà le altre Parti contraenti.

Questa denuncia avrà effetto per la Parte contraente interessata sei mesi dopo la data del suo ricevimento da parte del Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

In fede di che, i sottoscritti a tali fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Parigi il 14 dicembre 1959, in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno dei Governi firmatari ed aderenti.

(Seguono le firme)

0.414.5

Campo d’applicazione il 21 luglio 20165

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)

Entrata in vigore

Austria

6 dicembre

1960

27 novembre

1961

Belgio*

5 giugno

1972

6 luglio

1972

Bosnia e Erzegovina

29 dicembre

1994 A

30 gennaio

1995

Ceca, Repubblica a

26 marzo

1991

1° gennaio

1993

Croazia

27 gennaio

1993 A

28 febbraio

1993

Danimarca

26 ottobre

1961

27 novembre

1961

Finlandia

16 settembre

1991

17 ottobre

1991

Francia

26 giugno

1978

27 luglio

1978

Germania

30 gennaio

1970

28 febbraio

1970

Irlanda

17 aprile

1964

18 maggio

1964

Islanda

5 aprile

1963

6 maggio

1963

Italia

6 agosto

1963

7 settembre

1963

Liechtenstein

22 maggio

1991

23 giugno

1991

Macedonia

30 marzo

1994 A

1° maggio

1994

Malta

6 maggio

1969

7 giugno

1969

Norvegia

5 aprile

1963

6 maggio

1963

Paesi Bassi*

26 aprile

1962

27 maggio

1962

Aruba

1° gennaio

1986

1° gennaio

1986

Curaçao

26 aprile

1962

27 maggio

1962

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)

26 aprile

1962

27 maggio

1962

Sint Maarten

26 aprile

1962

27 maggio

1962

Polonia

10 ottobre

1994

11 novembre

1994

Portogallo

3 agosto

1982

4 settembre

1982

Regno Unito*

13 febbraio

1961

27 novembre

1961

Isola di Man

25 marzo

1993

30 marzo

1993

Romania

19 maggio

1998

20 giugno

1998

Russia

17 settembre

1999

18 ottobre

1999

Santa Sede

21 giugno

1979 A

22 luglio

1979

Serbia

15 settembre

1977 A

16 ottobre

1977

Slovacchia a

26 marzo

1991

1° gennaio

1993

Slovenia

2 luglio

1992 A

3 agosto

1992

Spagna

17 dicembre

1976 A

18 gennaio

1977

Svezia

11 dicembre

1967

12 gennaio

1968

Svizzera*

25 aprile

1991

26 maggio

1991

  1. Riserve e dichiarazioni, vedi qui appresso.
  2. Data del deposito dello strumento di ratificazione della Repubblica federativa ceca e slovacca.

0.414.5

Riserve e dichiarazioni

Belgio

La convenzione è ratificata fatta salva l’effettiva applicazione della reciprocità da parte di ciascuno degli Stati membri riguardo a diplomi, certificati e periodi di studio ottenuti ed effettuati in Belgio.

Paesi Bassi

La convenzione è applicabile al Regno in Europa e, a contare dal 1° gennaio 1986, ad Aruba.

Regno Unito

In virtù della dichiarazione del Regno Unito del 25 marzo 1993, la Convenzione si applica pure all’Isola di Man, territorio di cui il Regno Unito assicura le relazioni internazionali dal 30 marzo 1993.

Svizzera

Il Consiglio federale svizzero dichiara che ai fini dell’applicazione della convenzione, sono fatte salve la competenza dei Cantoni in materia d’istruzione, quale si evince dalla Costituzione federale 6 , e l’autonomia universitaria.