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0.414.6

Convenzione
sul riconoscimento degli studi e dei diplomi
relativi all’insegnamento superiore negli Stati
della Regione Europa

RU 1991 2041; FF 1990 III 860

Traduzione

Conclusa a Parigi il 21 dicembre 1979
Approvata dall’Assemblea federale il 6 marzo 19911
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 16 maggio 1991
Entrata in vigore per la Svizzera il 16 giugno 1991

(Stato 14 marzo 2016)

Preambolo

Gli Stati appartenenti alla Regione Europa, Parti della presente Convenzione,

Ricordando che, come constatato più volte dalla Conferenza generale dell’Unesco nelle sue risoluzioni concernenti la cooperazione europea, «lo sviluppo della cooperazione tra le Nazioni nei settori dell’educazione, della scienza, della cultura e dell’informazione, conformemente ai principi dell’Atto costitutivo dell’Unesco 2 , ha un ruolo essenziale nel raggiungimento della pace e della comprensione internazionale».

Coscienti degli stretti rapporti esistenti tra le proprie culture malgrado la diversità delle lingue e le differenze dei regimi economici e sociali, e desiderosi di rafforzare la loro cooperazione nei settori dell’educazione e della formazione nell’interesse del benessere e della prosperità permanente dei loro popoli.

Ricordando che gli Stati riuniti ad Helsinki hanno, nell’Atto finale della Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa del 1° agosto 1975, espresso la propria intenzione di «migliorare, a condizioni reciprocamente accettabili, l’accesso all’insegnamento ed alle istituzioni culturali e scientifiche di studenti, insegnanti e scienziati degli Stati partecipanti… in particolare…, giungendo al reciproco riconoscimento dei gradi e diplomi universitari sia, qualora necessario, per mezzo di accordi tra Governi, sia tramite intese dirette tra le Università e gli altri istituti di insegnamento superiore e ricerca» e «favorendo una più esatta valutazione dei problemi relativi al raffronto e all’equivalenza dei gradi e diplomi universitari».

Ricordando che la maggior parte degli Stati contraenti hanno già concluso tra essi, allo scopo di promuovere tali obiettivi, degli accordi bilaterali o sub‑regionali relativi specificamente alla equivalenza o al riconoscimento dei diplomi; desiderosi tuttavia, pur proseguendo ed intensificando i propri sforzi sul piano bilaterale e subregionale, di estendere la propria cooperazione in tale settore all’insieme della Regione Europa.

Convinti che la grande diversità esistente in tale regione nei sistemi d’insegnamento superiore costituisca un eccezionale patrimonio culturale che è opportuno salvaguardare, e desiderosi di permettere all’insieme delle proprie popolazioni di beneficiare pienamente di tale patrimonio facilitando ai cittadini di ogni Stato contraente l’accesso alle risorse dell’educazione degli altri Stati contraenti ed in particolare autorizzandoli a proseguire la loro formazione negli istituti scolastici di tali altri Stati.

Considerando che è opportuno far ricorso, per autorizzare l’ammissione ad ulteriori livelli di studio, al concetto del riconoscimento degli studi che, in una prospettiva di mobilità sia sociale che internazionale permetta di valutare il livello di formazione raggiunto tenendo conto delle conoscenze attestate dai diplomi ottenuti così come di ogni altra appropriata competenza individuale nella misura in cui essa potrà essere giudicata valida dalle competenti autorità.

Considerando che il riconoscimento effettuato dall’insieme degli Stati contraenti degli studi compiuti e dei diplomi ottenuti in uno di tali Stati ha lo scopo di accrescere la mobilità internazionale delle persone e lo scambio delle idee, delle conoscenze e delle esperienze scientifiche e tecnologiche, che è auspicabile che gli studenti stranieri vengano accolti negli istituti di insegnamento superiore, restando inteso che il riconoscimento dei loro studi o diplomi non potrà loro conferire diritti più ampi di quelli degli studenti nazionali.

Constatando che tale riconoscimento costituisce una delle condizioni necessarie in vista:

  1. di permettere la migliore utilizzazione possibile dei mezzi di formazione e di educazione esistenti nei propri territori,
  2. di assicurare una più ampia mobilità di insegnanti, studenti, ricercatori e professionisti,
  3. di rendere meno gravose le difficoltà incontrate da chi ha ricevuto una formazione o un’educazione all’estero al momento del suo rientro nel Paese d’origine.

Desiderosi di assicurare il più largo riconoscimento possibile agli studi ed ai diplomi tenendo conto dei principi concernenti la promozione di un’educazione permanente, la democratizzazione dell’insegnamento, l’adozione e l’applicazione di una politica dell’educazione adattata alle trasformazioni strutturali, economiche e tecniche, alle trasformazioni sociali ed al contesto culturale di ogni Paese.

Risoluti a sanzionare ed organizzare la loro futura collaborazione in tali settori per mezzo di una convenzione che costituirà il punto di partenza di un’azione dinamica e concertata, condotta in particolare per mezzo di meccanismi nazionali, bilaterali, sub‑regionali e multilaterali già esistenti o la cui creazione dovesse apparire necessaria.

Ricordando che l’obiettivo finale fissato dalla Conferenza generale dell’Unesco consiste nella «elaborazione di una convenzione internazionale sul riconoscimento e la validità dei titoli, gradi e diplomi forniti dagli istituti di insegnamento superiore e di ricerca in tutti i Paesi».

hanno convenuto quanto segue:

I. Definizioni

Art. 1

Ai fini della presente Convenzione si intende per «riconoscimento» di un diploma, titolo o grado dell’insegnamento superiore ottenuto all’estero, la sua accettazione, da parte delle competenti autorità di uno Stato contraente, quale attestato valido e la concessione al suo titolare dei diritti di cui beneficiano le persone in possesso di diploma, titolo o grado nazionale al quale è comparabile il diploma, titolo o grado straniero.

In proposito, il riconoscimento ha il seguente significato:

  1. Il riconoscimento di un diploma, titolo o grado allo scopo di intraprendere o proseguire studi di livello superiore, permetterà che la candidatura del titolare interessato venga presa in considerazione ai fini della sua ammissione negli istituti di insegnamento superiore e di ricerca di ogni Stato contraente, come se l’interessato stesso fosse titolare di diploma, titolo o grado paragonabile, ottenuto nello Stato contraente in questione. Tale riconoscimento non ha l’effetto di dispensare il titolare del diploma, titolo o grado straniero dal soddisfacimento delle altre condizioni che dovessero esser richieste per l’ammissione nell’istituto di insegnamento superiore o di ricerca dello Stato ricevente.
  2. Il riconoscimento di un diploma, titolo o grado straniero per l’esercizio di un’attività professionale costituisce il riconoscimento dell’esistenza della preparazione professionale necessaria per l’esercizio della professione di cui si tratta, senza pregiudizio, tuttavia, per i regolamenti giuridici e professionali e per le procedure in vigore negli Stati contraenti interessati. Tale riconoscimento non ha l’effetto di dispensare il titolare dei diploma, titolo o grado straniero dal soddisfacimento delle altre condizioni che potrebbero esser state poste dalle competenti autorità governative o professionali, ai fini dell’esercizio dell’attività professionale in questione.
  3. Tuttavia, il riconoscimento di un diploma, titolo o grado non dovrà conferire al suo titolare diritti, in un altro Stato contraente, più ampi di quelli di cui egli stesso beneficia nel Paese in cui tale diploma, titolo o grado gli è stato conferito.

Ai fini della presente Convenzione si intende per «studi parziali» i periodi di studi o di formazione che, senza costituire un ciclo completo, siano di natura tale da apportare un significativo complemento in materia di acquisizione di conoscenze o di competenze.

II. Obiettivi

Art. 2

Gli Stati contraenti intendono contribuire, con un’azione comune, sia alla promozione di una cooperazione attiva di tutte le nazioni della Regione Europa per la pace e la comprensione internazionale, sia ad una maggiore efficacia della loro collaborazione con altri Stati membri dell’Unesco per quanto concerna una migliore utilizzazione del proprio potenziale educativo, tecnologico e scientifico.

Gli Stati contraenti proclamano in modo solenne la propria ferma volontà di cooperare strettamente, nel quadro delle rispettive legislazioni e strutture costituzionali, così come nel quadro degli accordi intergovernativi in vigore, al fine di

  1. permettere, nell’interesse di tutti gli Stati contraenti, l’utilizzazione migliore e la più ampia, compatibilmente con le proprie politiche generali dell’insegnamento e le rispettive procedure amministrative, delle risorse disponibili in materia di formazione e di ricerca, e, a tale scopo:i)di permettere nella misura più ampia possibile l’accesso nei propri istituti di insegnamento superiore agli studenti o ai ricercatori provenienti da uno degli Stati contraenti;ii)di riconoscere gli studi e i diplomi di tali persone;iii)di esaminare la possibilità di elaborare ed adottare una terminologia e dei criteri di valutazione paragonabili allo scopo di facilitare l’applicazione di un sistema atto ad assicurare la comparabilità delle unità di valore, delle materie di studio e dei diplomi;iv)di adottare, ai fini dell’ammissione alle ulteriori tappe di studi, una concezione dinamica che tenga conto delle conoscenze attestate dai diplomi ottenuti e di ogni altra competenza individuale appropriata nella misura in cui ciò possa esser considerato valido dalle autorità competenti;v)di adottare, ai fini della valutazione degli studi parziali, dei criteri flessibili, basati sul livello di formazione acquisito e sul contenuto dei programmi seguiti e tenendo conto del carattere interdisciplinario delle conoscenze a livello di insegnamento superiore;vi)di perfezionare il sistema di scambio di informazioni concernente il riconoscimento degli studi e dei diplomi;
  2. realizzare negli Stati contraenti un miglioramento continuo dei programmi di studio e dei metodi di pianificazione e di promozione dell’insegnamento superiore tenendo conto degli imperativi dello sviluppo economico, sociale e culturale, delle politiche di ogni Paese e degli obiettivi che figurano nelle raccomandazioni formulate dagli organi competenti dell’Unesco per quanto concerne il miglioramento costante della qualità dell’insegnamento, la promozione dell’educazione permanente e la democratizzazione dell’educazione e tenendo altresì conto degli scopi dello sviluppo della personalità umana e della comprensione, tolleranza e amicizia tra le nazioni e, in generale, di tutti gli obiettivi relativi ai diritti dell’uomo assegnati al settore dell’educazione dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, dagli Accordi internazionali relativi ai diritti dell’uomo adottati dall’Organizzazione delle Nazioni Unite e dalla Convenzione dell’Unesco concernente la lotta contro la discriminazione nel settore dell’insegnamento;
  3. promuovere la cooperazione regionale e mondiale per la soluzione dei «problemi di comparabilità e di equivalenza tra gradi e diplomi universitari» e per il riconoscimento degli studi e delle qualifiche accademiche.

Gli Stati contraenti convengono di adottare tutte le possibili misure sul piano nazionale, bilaterale, multilaterale e in particolare per mezzo di accordi bilaterali, sub‑regionali, regionali od altri, così come per mezzo di intese tra Università o altri istituti di insegnamento superiore e di intese tra le organizzazioni e gli organismi nazionali ed internazionali competenti, allo scopo di permettere alle autorità interessate di raggiungere progressivamente gli obiettivi definiti dal presente articolo.

III. Impegni d’applicazione immediata

Art. 3

Gli Stati contraenti convengono di adottare, oltre agli obblighi spettanti ai Governi, ogni possibile misura per incoraggiare le competenti autorità a riconoscere, in conformità alla definizione del riconoscimento figurante all’articolo 1, paragrafo 1, i diplomi rilasciati al termine degli studi secondari e ogni altro titolo rilasciato negli altri Stati contraenti, che consenta l’accesso all’insegnamento superiore, allo scopo di permettere ai detentori di tali titoli e diplomi d’intraprendere degli studi negli istituti d’insegnamento superiore situati nel territorio di tali Stati contraenti.

Tuttavia, è senza pregiudizio delle disposizioni dell’articolo 1, paragrafo la), l’ammissione in un istituto di insegnamento superiore potrà esser subordinata all’esistenza delle capacità logistiche di accoglimento e alle condizioni relative alle conoscenze linguistiche richieste per intraprendere con profitto gli studi in questione.

Art. 4

Gli Stati contraenti convengono di adottare, oltre agli obblighi spettanti ai Governi, ogni possibile misura per incoraggiare le autorità competenti a:

  1. riconoscere, conformente alla definizione di riconoscimento figurante all’articolo 1, paragrafo 1, certificati, diplomi e titoli allo scopo di permettere ai possessori di tali titoli di proseguire gli studi, ricevere una formazione o intraprendere ricerche nei propri istituti d’insegnamento superiore;
  2. definire nella misura più ampia possibile le modalità secondo cui potranno esser riconosciuti, ai fini del proseguimento degli studi, gli studi parziali compiuti negli istituti d’insegnamento superiore situati negli altri Stati contraenti.

Le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 3 summenzionato sono applicabili ai corsi previsti dal presente articolo.

Art. 5

Gli Stati contraenti convengono di adottare, oltre agli obblighi spettanti ai Governi, ogni possibile misura per incoraggiare le autorità competenti, ai fini dell’esercizio di una professione, a rendere effettivo il riconoscimento, ai sensi dell’articolo 1 paragrafo 1 b) summenzionato, dei diplomi, titoli o gradi d’insegnamento superiore conferiti dalle autorità competenti degli altri Stati contraenti.

Art. 6

Nel caso in cui l’ammissione negli istituti d’insegnamento situati nel territorio di uno Stato contraente non dipenda dall’autorità di tale Stato, quest’ultimo trasmetterà il testo della Convenzione agli istituti interessati e farà quanto in suo potere affinché tali istituti accettino i principi enunciati nelle sezioni II e 111 della Convenzione.

Art. 7

In considerazione del fatto che il riconoscimento verte sugli studi effettuati e sui diplomi, titoli o gradi riconosciuti dagli istituti riconosciuti dalle autorità competenti del Paese dove il diploma, titolo o grado è stato rilasciato, il beneficio di cui agli articoli 3, 4 e 5 summenzionati può esser acquisito da ogni persona che abbia seguito tali studi o ottenuto tali diplomi, titoli o gradi, quale ne sia la nazionalità o la condizione politica o giuridica.

Ogni cittadino di uno Stato contraente che abbia ottenuto nel territorio di uno Stato non contraente uno o più diplomi, titoli o gradi simili a quelli definiti dagli articoli 3, 4 e 5 summenzionati, può avvalersi delle disposizioni applicabili, a condizione che i suoi diplomi, titoli o gradi siano stati riconosciuti nel suo Paese d’origine e nel Paese in cui l’interessato desideri continuare i propri studi.

IV. Meccanismi di funzionamento

Art. 8

Gli Stati contraenti si impegnano ad agire ai fini del raggiungimento degli obiettivi definiti dall’articolo 2 e faranno quanto è in loro potere per assicurare l’esecuzione degli impegni previsti agli articoli 3, 4, 5 e 6 summenzionati, per mezzo:

  1. di organismi nazionali;
  2. del Comitato regionale definito dal seguente articolo 10;
  3. di organismi bilaterali o sub‑regionali.

Art. 9

Gli Stati contraenti riconoscono che il raggiungimento degli obiettivi e l’esecuzione degli impegni definiti dalla presente Convenzione esigono, sul piano nazionale, una stretta coordinazione e cooperazione degli sforzi di autorità nazionali molto diverse, governative o non governative, in particolare università, organismi di riconoscimento e altre istituzioni educative. Gli Stati contraenti si impegnano di conseguenza ad affidare lo studio delle questioni relative all’applicazione della presente Convenzione ad appropriati organismi nazionali ai quali verranno associati tutti i settori interessati e che saranno abilitati a proporre soluzioni adeguate. Gli Stati contraenti si impegnano inoltre ad adottare tutte le misure in loro potere al fine di accelerare in modo efficace il funzionamento di tali organismi nazionali.

Gli Stati contraenti coopereranno con le autorità competenti di un altro Stato contraente permettendo loro, in particolare, di raccogliere tutte quelle informazioni utili alla loro attività relative agli studi, titoli e gradi d’insegnamento superiore.

Ogni organismo nazionale dovrà disporre dei mezzi necessari che gli permettano sia di raccogliere, analizzare e classificare tutte le informazioni utili alle proprie attività concernenti gli studi e i diplomi d’insegnamento superiore, sia d’ottenere, entro tempo breve, da un centro nazionale di documentazione le informazioni di cui potrà aver bisogno in tale settore.

Art. 10

È istituito un Comitato regionale composto dei rappresentanti dei Governi dei Paesi contraenti. Il suo Segretariato è affidato al Direttore generale dell’Unesco.

Gli Stati non contraenti della Regione Europa invitati a partecipare alla conferenza diplomatica incaricata di adottare la presente Convenzione potranno prender parte alle riunioni del Comitato regionale.

Le funzioni del Comitato regionale sono di seguire l’applicazione della presente Convenzione. Esso riceve ed esamina i rapporti periodici inviatigli dagli Stati, concernenti i progressi realizzati e gli ostacoli da essi incontrati nell’applicazione della Convenzione, così come gli studi condotti dal suo Segretariato sulla Convenzione. Gli Stati contraenti si impegnano a sottoporre un rapporto al Comitato almeno una volta ogni due anni.

Il Comitato regionale indirizza agli Stati Parte della Convenzione, qualora necessario, delle raccomandazioni di carattere generale o specifico relative all’applicazione della Convenzione stessa.

Art. 11

Il Comitato regionale elegge, per ognuna delle proprie sessioni, un Presidente ed adotta il proprio regolamento interno. Il Comitato si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta ogni due anni. Il Comitato si riunirà per la prima volta tre mesi dopo il deposito del sesto strumento di ratifica o di adesione.

Il Segretario del Comitato regionale prepara l’ordine del giorno delle riunioni del Comitato conformemente alle direttive che da esso riceve e alle disposizioni del regolamento interno. Esso inoltre è di ausilio degli organi nazionali nell’ottenimento delle informazioni di cui questi ultimi necessitano nel quadro delle loro attività.

V. Documentazione

Art. 12

Gli Stati contraenti procederanno tra di essi a scambi di informazioni e di documentazione relativi agli studi e diplomi dell’insegnamento superiore.

Gli Stati contraenti mireranno a promuovere lo sviluppo dei metodi e dei meccanismi che permettano di raccogliere, analizzare, classificare e diffondere le informazioni relative al riconoscimento di studi, diplomi e gradi dell’insegnamento superiore, tenendo conto dei metodi e dei meccanismi utilizzati e delle informazioni raccolte dagli organi nazionali, sub‑regionali, regionali e internazionali ed in particolare dall’Unesco.

VI. Cooperazione con gli organismi internazionali

Art. 13

Il Comitato regionale adotta tutte le misure utili al fine di associare ai propri sforzi miranti ad assicurare la migliore applicazione possibile della presente Convenzione, le organizzazioni internazionali governative e non governative competenti. Quanto sopra riguarda in particolare le istituzioni e gli organismi internazionali investiti di responsabilità nell’applicazione delle convenzioni o degli accordi sub‑regionali relativi al riconoscimento dei diplomi negli Stati appartenenti alla Regione Europa.

VII. Istituti d’insegnamento superiore sottoposti all’autorità di uno Stato contraente ma situati al di fuori del suo territorio

Art. 14

Le disposizioni della presente Convenzione si applicheranno agli studi intrapresi, ai diplomi e gradi ottenuti in tutti gli istituti di insegnamento superiore sottoposti all’autorità di uno Stato contraente anche qualora tali istituti siano situati fuori dal suo territorio, a condizione che le autorità competenti dello Stato contraente nel quale l’istituto è situato non sollevino obiezioni in proposito.

VIII. Ratifica, adesione, entrata in vigore

Art. 15

La presente Convenzione è aperta alla firma e alla ratifica degli Stati appartenenti alla Regione Europa invitati a prender parte alla Conferenza diplomatica incaricata di adottare la presente Convenzione e della Santa Sede.

Art. 16

Altri Stati, membri dell’ONU, di una delle istituzioni specializzate o dell’AIEA o Parti dello Statuto della Corte internazionale di giustizia 3 , potranno esser autorizzati ad aderire alla presente Convenzione.

Ogni domanda in tal senso dovrà essere indirizzata al Direttore generale dell’Unesco che la trasmetterà agli Stati contraenti almeno tre mesi prima della riunione del Comitato ad hoc previsto dal paragrafo 3 del presente articolo.

Gli Stati contraenti si riuniranno in un Comitato ad hoc composto, per ogni Stato contraente, da un rappresentante munito di espresso mandato dal suo Governo per pronunciarsi sulla domanda di cui trattasi. La decisione dovrà esser adottata a maggioranza dai due terzi degli Stati contraenti.

Questa procedura potrà applicarsi solo quando la Convenzione sarà stata ratificata da almeno venti degli Stati di cui all’articolo 15.

Art. 17

La ratifica della presente Convenzione o l’adesione ad essa si effettua con il deposito di uno strumento di ratifica o di adesione presso il Direttore generale dell’Unesco.

Art. 18

La presente Convenzione entrerà in vigore un mese dopo il deposito del quinto strumento di ratifica ma soltanto nei confronti degli Stati che abbiano depositato i propri strumenti di ratifica. Essa entrerà in vigore per ogni altro Stato un mese dopo il deposito del suo strumento di ratifica o di adesione.

Art. 19

Gli Stati contraenti hanno la facoltà di denunciare la presente Convenzione.

La denuncia è notificata per mezzo di uno strumento scritto depositato presso il Direttore generale dell’Unesco.

La denuncia ha effetto dodici mesi dopo la ricezione dello strumento di denuncia. Tuttavia, le persone che hanno beneficiato di quanto stabilito nella presente Convenzione e che stiano seguendo un corso di studi nel territorio dello Stato contraente che denuncia la Convenzione, potranno terminare il ciclo di studi iniziato.

Art. 20

Il Direttore generale dell’Unesco informerà gli Stati contraenti e gli altri Stati menzionati ai precedenti articoli 15 e 16, così come l’Organizzazione delle Nazioni Unite, del deposito di tutti gli strumenti di ratifica o di adesione di cui all’articolo 17 e delle denunce di cui all’articolo 19 della presente Convenzione.

Art. 21

In conformità all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, la presente Convenzione sarà registrata presso il Segretariato delle Nazioni Unite a richiesta del Direttore generale dell’Unesco.

In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Parigi il 21 dicembre 1979 in inglese, spagnolo, francese e russo, i quattro testi facenti egualmente fede, in un solo esemplare che verrà depositato negli archivi dell’Unesco e di cui una copia conforme verrà consegnata a tutti gli Stati menzionati agli articoli 15 e 16 e all’Organizzazione delle Nazioni Unite.

(Seguono le firme)

0.414.6

Campo d’applicazione il 14 marzo 20164

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Armenia

5 settembre

1993 S

21 dicembre

1991

Australia*

6 agosto

1986 A

6 settembre

1986

Austria*

25 marzo

1986

25 aprile

1986

Azerbaigian

29 novembre

1994 A

29 dicembre

1994

Belarus

3 marzo

1982

3 aprile

1982

Belgio

24 settembre

1986

24 ottobre

1986

Bosnia e Erzegovina

12 luglio

1993 S

6 marzo

1992

Bulgaria

22 aprile

1981

19 febbraio

1982

Canada*

6 marzo

1990

6 aprile

1990

Ceca, Repubblica

26 marzo

1993 S

1° gennaio

1993

Cipro

19 marzo

1985

19 aprile

1985

Croazia

6 luglio

1992 S

8 ottobre

1991

Danimarca

9 dicembre

1982

9 gennaio

1983

Finlandia

19 gennaio

1982

19 febbraio

1982

Francia

28 luglio

1989

28 agosto

1989

Georgia

4 novembre

1992 S

21 dicembre

1991

Germania

8 dicembre

1994

8 gennaio

1995

Israele

13 agosto

1981

19 febbraio

1982

Italia

20 gennaio

1983

20 febbraio

1983

Kazakstan

14 marzo

1997 S

21 dicembre

1991

Kirghizistan

7 novembre

1995 S

21 dicembre

1991

Liechtenstein

22 giugno

1994 A

22 luglio

1994

Lituania

16 novembre

1994 A

16 dicembre

1994

Macedonia

30 aprile

1997 S

17 novembre

1991

Malta

24 marzo

1983

24 aprile

1983

Montenegro

26 aprile

2007 S

3 giugno

2006

Norvegia

2 giugno

1988

2 luglio

1988

Paesi Bassi

15 giugno

1982

15 luglio

1982

Aruba

15 giugno

1982

15 giugno

1982

Curaçao

15 giugno

1982

15 luglio

1982

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)

15 giugno

1982

15 luglio

1982

Sint Maarten

15 giugno

1982

15 luglio

1982

Polonia

28 ottobre

1982

28 novembre

1982

Portogallo

29 agosto

1984

29 settembre

1984

Regno Unito* a

1° gennaio

1000

1° gennaio

1000

Bermuda

22 ottobre

1985

22 novembre

1985

Gibilterra

22 ottobre

1985

22 novembre

1985

Isole Vergini britanniche

22 ottobre

1985

22 novembre

1985

Montserrat

22 ottobre

1985

22 novembre

1985

Romania

12 giugno

1990

12 luglio

1990

Russia

26 gennaio

1982

26 febbraio

1982

San Marino

15 aprile

1983

15 maggio

1983

Santa Sede

10 giugno

1982

10 luglio

1982

Serbia

11 settembre

2001 S

27 aprile

1992

Slovacchia

31 marzo

1993 S

1° gennaio

1993

Slovenia

5 novembre

1992 S

25 giugno

1991

Spagna

31 agosto

1982

30 settembre

1982

Svezia

7 marzo

1984

7 aprile

1984

Svizzera*

16 maggio

1991

16 giugno

1991

Tagikistan

28 agosto

1992 S

21 dicembre

1991

Turchia

28 aprile

1988

28 maggio

1988

Turkmenistan

4 giugno

1996 S

26 dicembre

1991

Ucraina

16 marzo

1982

16 aprile

1982

Ungheria

14 settembre

1982

14 ottobre

1982

  1. Riserve e dichiarazioni, vedi qui appresso.
  2. Dal 22 nov. 1985 al 30 giu. 1997 la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito.

0.414.6

Riserve e dichiarazioni

Australia

L’Australia è retta da un sistema federale sancito dalla costituzione in virtù del quale la divisione dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario avviene tra il Commonwealth d’Australia e gli Stati che lo compongono.

Spetterà alle autorità del Commonwealth, degli Stati e dei territori assicurare, in virtù dei rispettivi poteri e delle disposizioni relative all’esercizio degli stessi, il rispetto della convenzione.

D’altro canto è compito di ognuno degli istituti di insegnamento superiore australiani stabilire le condizioni per l’ammissione ai diversi livelli di studio. La commissione esaminatrice e le associazioni di categoria decidono quali titoli, ottenuti in Australia o all’estero, sono richiesti per essere ammessi all’insegnamento o autorizzati all’esercizio di una professione in Australia. Le autorità del Commonwealth comunicano il testo della convenzione, conformemente alle disposizioni dell’articolo 6 della stessa, a tali istituti d’insegnamento, alle commissioni e alle associazioni competenti.

La presente dichiarazione non costituisce una riserva.

Austria

La Repubblica austriaca riconosce certificati, studi, diplomi e gradi che rientrino nella convenzione, a condizione che il livello e il contenuto dell’insegnamento e degli esami esteri equivalgano al livello dell’insegnamento e degli esami austriaci corrispondenti.

Ai fini dell’applicazione della convenzione la Repubblica austriaca riconoscerà soltanto quegli istituti universitari e di educazione che corrispondono ai rispettivi istituti austriaci.

Canada

La Costituzione del Canada prevede un sistema federale nel quale i poteri legislativi sono divisi tra il Parlamento federale e le assemblee legislative provinciali.

Ogni provincia assicurerà l’applicazione della convenzione sul proprio territorio in conformità dei poteri legislativi esclusivi conferitile nel campo dell’istruzione dalla Costituzione canadese. In applicazione delle disposizioni della parte IV della convenzione, le autorità federali e provinciali nomineranno di comune accordo una commissione che svolgerà le funzioni di organismo nazionale.

Spetterà a ciascuno degli istituti d’insegnamento superiore canadesi determinare le condizioni di ammissione ai diversi livelli di studio. La maggior parte delle professioni (liberali) sono autonome e la legge conferisce loro il diritto di valutare a propria discrezione i diplomi, ottenuti in Canada o in altri Paesi, per l’iscrizione nell’albo professionale o l’ottenimento dell’autorizzazione per l’esercizio della professione in Canada.

La presente dichiarazione non costituisce una riserva.

Regno Unito

Il governo della Gran Bretagna dichiara di impegnarsi formalmente a rispettare e ad attuare tutte le disposizioni della convenzione, a condizione però che l’articolo 7.1 sia applicato a diplomi, titoli e gradi rilasciati da un istituto riconosciuto. (Il riconoscimento da parte di un’autorità competente non si applica a gran parte degli istituti d’insegnamento superiore, comprese le università, grazie all’autonomia di cui essi godono al riguardo con l’ausilio di esaminatori esterni. La convalida di diplomi, titoli e gradi degli altri istituti è rilasciata da un organo distinto.)

Svizzera

Il Consiglio federale svizzero dichiara che ai fini dell’applicazione della convenzione sono fatte salve la competenza dei Cantoni in materia d’istruzione, quale si evince dalla Costituzione federale 5 , e l’autonomia universitaria.